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Temi dell'attività Parlamentare

Impresa in un giorno
Il Governo ha approvato due regolamenti di attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 112/2008, che prevede che lo Sportello Unico per le attività produttive diventi l'unico punto di accesso per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Dal 1° aprile 2010 per creare un'impresa occorre presentare una Comunicazione Unica per via telematica o informatica alle Camere di commercio, in luogo delle varie comunicazioni precedentemente previste.

L’art. 38 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 (A.C. 1386), al fine di semplificare le procedure per l’avvio e lo svolgimento dell'attività d'impresa, affida al Governo il compito di procedere - tramite apposito regolamento e sulla base di specifici principi e criteri - alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), già previsti presso i Comuni dal decreto legislativo 112/1998.

Lo sportello unico dovrà essere l’unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Per i Comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico verranno esercitate dalle Camere di commercio, mediante il portale "impresa.gov", che assume la denominazione di “impresainungiorno”, gestito congiuntamente con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Le imprese possono richiedere per le comunicazioni una casella di posta elettronica certificata (PEC), fornita gratuitamente dalle Camere di commercio.

Nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), sarà possibile avviare immediatamente l’attività d’impresa con il rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta.

In attuazione di tale disciplina è stato adottato e trasmesso alle Camere uno schema di regolamento (atto n. 207). Il provvedimento abroga il precedente regolamento di cui al D.P.R. 447/1998 e attua un riordino complessivo della disciplina del SUAP, che – già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali – è caratterizzato dall’introduzione dell’esclusivo utilizzo degli strumenti telematici. Si è addirittura scelto di considerare “non idoneo” il SUAP del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica. Questa decisione consente un’efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l’attivazione di SUAP telematici presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di commercio. Allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l’effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti tecnologici già effettuati dalle Regioni, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle Regioni stesse. Tale portale, già collegato al sistema pubblico di connettività (SPC), dovrebbe sopperire anche alle carenze informatiche dei Comuni. Tra le numerose novità che consentono di velocizzare l’avvio di un’impresa, si segnala la possibilità di una contestuale presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) e della comunicazione unica per la nascita dell’impresa (v. infra) presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente la DIA al SUAP. Su tale provvedimento la Commissione Industria del Senato e la Commissione Attività produttiva della Camera hanno espresso parere favorevole con osservazioni rispettivamente il 19 maggio 2010 e il 9 giugno 2010. Acquisiti i pareri parlamentari il 10 giugno 2010 il Governo ha adottato in via definitiva il regolamento.

Con altro regolamento devono essere individuati i requisiti, le modalità di accreditamento e di verifica dell’attività delle Agenzie per le imprese, cioè dei soggetti privati ai quali può essere affidata l’istruttoria e l’attestazione della sussistenza dei requisiti e presupposti normativi con riferimento alle istanze relative all'esercizio dell'attività di impresa. In attuazione di tale previsione è stato adottato e trasmesso alle Camere uno schema di regolamento (atto n. 208) su cui la Commissione Industria del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni il 25 maggio 2010 e la Commissione Attività produttiva della Camera parere favorevole con condizione e osservazioni il 3 giugno 2010. Acquisiti i pareri parlamentari il 10 giugno 2010 il Governo ha adottato in via definitiva il regolamento.

Secondo le integrazioni effettuate con la legge 69/2009 (A.C. 1441-bis), le disposizioni del summenzionato art. 38 costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE, nota anche come direttiva "servizi", che mira a facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi tra Stati membri garantendo al contempo un'elevata qualità dei servizi stessi (v. L'attuazione della direttiva "servizi").

Per quanto riguarda le comunicazioni iniziali per l'avvio dell'attività d'impresa, si ricorda inoltre che l’articolo 9 del decreto-legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007, prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l’iscrizione al Registro delle imprese, ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano assolti tramite una comunicazione unica presentata per via telematica o su supporto informatico all’Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale e si fa carico di informare le altre amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa. Con il D.P.C.M. 6 maggio 2009 sono state definite le regole tecniche per l'attuazione della procedura della comunicazione unica. Con il D.Dirett. 19 novembre 2009 è stato approvato il modello di comunicazione unica. L’art. 23, comma 13, del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 (A.C. 2561), ha differito l’applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per la nascita dell'impresa, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009. Trascorsa la fase sperimentale di sei mesi durante la quale gli interessati hanno avuto la possibilità di avvalersi ancora della procedura tradizionale, dal 1° aprile 2010 per costituire un'impresa è diventato obbligatorio utilizzare la procedura della comunicazione unica.

Si ricorda inoltre che l'articolo 49 del decreto-legge 78/2010 (A.C. 3638) dispone la sostituzione della disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) con quella della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (v. La manovra 2011-2013 sul sostegno allo sviluppo ).

Il tema della semplificazione amministrativa per le imprese è stato affrontato anche con la legge 99/2009 (A.C. 1441-ter), in particolare all’art. 5, che delega il Governo al riordino e coordinamento degli adempimenti procedurali da rispettare ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa, e all’art. 6, che introduce disposizioni per l’abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese ai fini dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o di partecipazione a procedure di evidenza pubblica.