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Temi dell'attività Parlamentare

Pesca: il sostegno del comparto
L'emergenza determinata per le imprese di pesca dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi ha dato luogo all'adozione di specifici provvedimenti in sede europea e nazionale, nel quadro delle azioni da tempo intraprese per la riduzione dello sforzo di pesca. L'attività di sostegno, anche programmata, si è anche accompagnata ad alcuni interventi di semplificazione amministrativa per le imprese del settore. 

Le difficoltà economiche causate alle imprese di pesca dell’intera area europea dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi, particolarmente ragguardevoli a decorrere dal 2008, e la conseguente sensibile riduzione dei margini di redditività dell’attività, hanno determinato l’adozione di misure di sostegno del settore sia da parte delle autorità europee che nazionali.

E' peraltro vicina all'approvazione la riforma della politica comune della pesca (PCP), che entrerà in vigore al più tardi nel 2014, e include il settennato di programmazione degli interventi strutturali sostenuti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2014-2020. La riforma è incentrata sulla necessità di garantire la sopravvivenza nel futuro degli stock ittici, ponendo fine al sovrasfruttamento delle risorse, e nel contempo assicurare una redditività alle comunità di pescatori. Per tutti i tipi di pesca lo strumento è individuato nei piani di gestione a lungo termine, mentre le risorse del FEAMP saranno riservato alle iniziative destinate a ridurre l'impatto delle attività sugli ecosistemi marini.

Il forte impegno dell'Italia, che ritiene che i piani di disarmo siano tuttora strategici, si è in parte tradotto nell'accordo in Consiglio europeo del mese di ottobre 2012, che consentirà di proseguire con i programmi di smantellamento, inizialmente esclusi in quanto le riduzioni conseguite nel passato con la demolizione dei pescherecci sono state controbilanciate dall'ammodernamento tecnologico delle navi rimaste in attività, conservando alla flotta dell'UE un eccesso di capacità.
Oltre al fermo temporaneo dell’attività di pesca, che potrà proseguire fino al 2020, l’accordo prevede pertanto il finanziamento, fino al 2017, anche del fermo definitivo, compreso l’aiuto per la demolizione delle imbarcazioni. L'erogazione delle spese di smantellamento potrà peraltro proseguire sino alla fine dei due anni successivi. Alle varie misure di arresto i Paesi membri potranno destinare fino al 15% della propria dotazione.

Misure di emergenza e caro-gasolio

Le misure di emergenza presentate dalla Commissione europea, confluite nel Reg. (CE) n. 744/2008, sono state dirette ad accellerare la ristrutturazione delle flotte pescherecce europee, ma a causa del carattere eccezionale della crisi economica che esse intendevano affrontare, il sostegno al comparto con la partecipazione del fondo comunitario per la pesca è stato temporalmente limitato, consentendone l'applicazione solo fino al 31 dicembre 2010.

Sul piano interno il regolamento comunitario ha consentito l'adozione di un primo intervento, definito con l'art. 4-ter del D.L. n.97/2008, che ha introdotto le seguenti misure nazionali contro il caro-gasolio e per agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia:
- un fermo di emergenza temporaneo facoltativo per il 2008 delle attività di pesca, svolte dalle imbarcazioni a strascico o volante, con concessione di un premio alle imprese e di una indennità giornaliera (minimo monetario) ai marittimi imbarcati (commi 1-3 e 5). Con il DM 18/7/2008 di attuazione è stato quantificata l'entità del premio dovuto alle imprese, ed il decreto 23/12/2008 del Ministero del lavoro, n. 44768 ha poi concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga (Cigs) in favore del personale imbarcato, compresi i soci lavoratori di cooperative;
- l’attivazione immediata della misura di arresto definitivo dell’attività, definita nell’ambito dei Piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca - FEP (commi 4 e 6). Sulle modalità d'arresto è stato adottato il DM 8/8/2008.

Nello stesso anno, sulla base del successivo decreto-legge n. 185/2008 (articolo 19, co. 1 e co. 1-bis), completato dal decreto del Ministro del lavoro n. 46441 del 15/5/2009 (GU 168/09), la CIGS è stata estesa  al comparto della pesca anche per il 2009, consentendo così di imporre un fermo pesca obbligatorio e non retribuito. Pertanto (DM 30/7/2009 nella GU n. 191/2009) nulla è stato versato agli armatori, mentre i marittimi hanno potuto beneficiare della CIG straordinaria, che viene erogata dall'INPS solo per il periodo di interruzione non dipendente dalla volontà dell'armatore. L'ammortizzatore agisce nella misura dell'80% del minimo monetario garantito dal contratto di lavoro, ma con la esclusione dei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (a tale iniquità ha sopperito - per il solo 2010 - la "manovra d'estate", con l'art. 54-bis del DL 78/2010).

Il fermo pesca obbligatorio per il 2010, regolato con il DM del 23/6/2010 (pubblicato nella GU n. 174) e DM del 19 luglio 2010 di attuazione (nella GU n. 175), ha assicurato aiuti anche agli armatori. Per la concessione dell'integrazione salariale in deroga è stato assunto come base giuridica il comma 138 dell'art. 2 della legge n. 191/09 (finanziaria 2010).

Per l'anno 2011 è infine intervenuta la manovra per la stabilizzazione finanziaria (D.L. n. 98/2011), che con i commi 1-3 dell'art. 35 ha disposto l'arresto temporaneo dell'attività per un periodo massimo di 45 giorni. Le modalità di attuazione e l'entità del premio sono state definite con il il DM 14 luglio 2011 (GU 176/11), cui sono seguiti il DM 15 luglio ed il decreto direttoriale 4 agosto (entrambi nella GU n. 185/11).

Terminata la fase nella quale era operativo il menzionato regolamento comunitario n. 744, per non perdere la contribuzione europea si è dovututo fare riferimento al regolamento FEP - reg. (CE) n. 1198/2006 - che autorizza la concessione di aiuti sia per l'arresto definitivo che per l'arresto temporaneo delle attività di pesca (articolo 23 e articolo 24, par. 1, lett. v), a condizione che lo Stato richiedente abbia elaborato degli strumenti di pianificazione (Piani di adeguamento dello sforzo di pesca e Piani di gestione).
Con il biennio 2010-2011 si è quindi conclusa la fase di elaborazione degli strumenti nazionali di pianificazione, ed è stato adottato un Piano di adeguamento dello sforzo pesca (decreto del 19 maggio 2011 - nella GU 154/11 - che ha sostituito il precedente per accogliere le osservazioni formulate dalla Commissione), che si articola in 18 piani nazionali di disarmo  definiti per aree di pesca (GSA) e sistemi utilizzati, e sono stati altresì definiti i seguenti Piani nazionali di gestione diretti ad adeguare lo sfruttamento degli stock alla necessità di una loro conservazione:
- decreto 27 dicembre 2010, piano di gestione per la pesca con il sistema a draghe idrauliche e rastrelli;
- decreto 27 dicembre 2010, piano di gestione per la pesca con la sciabica da natante. Peraltro i rilievi mossi dalla Commissione al Piano, non più adeguato a seguito dell'approvazione del nuovo reg. 1967/06 sulla pesca nel Mediterraneo, hanno condotto all'annullamento del provvedimento (D.M. 2/5/12);
- decreto 21 luglion 2011 per la pesca del rossetto;
- decreto 20 maggio 2011 per la pesca a strascico.

Ormai in regola con i Piani di gestione richiesti dal Reg. (CE) n. 1967/2006, l'arresto temporaneo obbligatorio per il 2012 - ancora una volta per il segmento della pesca con il sistema a strascico e/o volante - è stato imposto con il D.M. 28/6/12, allo scopo di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca. Il sostegno al comparto è stato assicurato sia con l'erogazione di un aiuto alle imprese che con il ricorso alla CIGS in deroga per i marittimi.
Va infine aggiunto che il comma 229 della legge n. 228/12 di stabilità 2013 ha riservato 30 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, destinato al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (previsti dall’articolo 2, commi 64-66, della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro), per il riconoscimento nel 2013 della CIGS per il settore della pesca.

L'attuazione delle misure di arresto, temporaneo o definito, rientrano fra le misure per l'Adeguamento della flotta da pesca comunitaria (Asse prioritario I del Reg. (CE) n. 1198/2006 sul FEP) che, come detto, prevedono aiuti finanziari per i pescatori e per i proprietari di pescherecci, con la partecipazione anche del Fondo europeo per la pesca. Nell'Asse I, oltre che per il ritiro temporaneo o permanente di pescherecci, rientrano anche gli aiuti per l'ammodernamento della flotta (miglioramento delle condizioni di sicurezza, lavoro, igiene e qualità prodotti, o la conservazione a bordo delle catture), o per misure socioeconomiche (diversificazione dell’attività, aggiornamento o riconversione professionale, prepensionamento.
Per l'arresto definitivo il totale degli impegni pubblici (nazionali e UE) assunti nel corso del 2011 (al 31 dicembre 2011) sono stati pari a c.a. 118,5 milioni di euro; l'incidenza delle somme impegnate (poco meno di 74 mil.) è stata del 62,4%. Per l'arresto temporaneo sono stati impegnati, ed interamente pagati, 33,8 milioni. Per la corresponsione dei premi invece si è attinto dalle risorse attribuite al Piano triennale per la pesca, dal quale sono stati prelevati 1,8 milioni nel 2011.

Altre misure di sostegno e rilancio

Nel corso del 2008, un ulteriore sostegno al comparto in difficoltà per il caro-gasolio è stato assicurato con lo stanziamento di 30 milioni di euro (art. 2 del D.L. n. 162/08) riservati al Dicastero agricolo. I provvedimenti attuativi (DM n. 1032 del 9 aprile 2009 - GU 153, e DM del 10 giugno 2010 - GU 170) hanno destinato tali i fondi:
a) al sostegno del credito mediante il rafforzamento del Fondo di garanzia dei consorzi fidi e delle strutture finanziarie di settore;
b) all'erogazione di un contributo forfettario per l'istallazione del sistema satellitare di controllo della localizzazione delle imbarcazioni;
c) al rimborso per le spese sostenute dal 1 giugno 2008 per l’acquisto di strumentazione ed equipaggiamento di bordo.

Con il 2011 veniva a scadere lo strumento di programmazione della spesa pubblica per il comparto della pesca e acquacoltura: il Programma nazionale triennale, inizialmente adottato per il periodo 2007-2009 (D.M. del 3 agosto 2007), peraltro già prorogato sia per il 2010 che per il 2011 (con la L. n. 191/09 e il D.L. 225/10). Il Programma, inizialmente previsto dalla legge per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura (D.Lgs. n. 154/04), è ora disciplinato dal decreto-legge 225/2010 (art. 2, commi da 5-novies a 5-duodecies), che ne ha riformato anche contenuto e procedure d’adozione. Per consentire quindi una tempestiva programmazione degli interventi, non raggiungibile con il ricorso alle ordinarie procedure di approvazione, l'art. 9 del decreto-legge n. 216/2011 ha prorogato di un ulteriore anno (fino al 31/12/12) il programma 2007-2009.
Per il completamento di talune iniziative, la norma ha anche assegnato 6 milioni di euro per il 2012 , che si sono aggiunti ai 6 milioni previsti per il medesimo anno dalla legge di stabilità 2012. Beneficiano della nuova autorizzazione di spesa il settore della cooperazione e delle associazioni nazionali di categoria riconosciute, e le organizzazioni sindacalil che favoriscono le opportunità occupazionali dei lavoratori (artt. 16-18 del D.lgs. n. 154/04).
In merito alle risorse associate alla programmazione, va aggiunto che le somme impegnate per l'attuazione del Programma triennale nell'anno 2011 (ultimi dati disponibili) sono state pari a 25 milioni, mentre quelle pagate hanno raggiunto l'importo di 34 milioni; tra le voci di spesa, oltre al pagamento dei premi per l'arresto temporaneo, figurano: la ricerca scientifica, le associazioni di categoria, i contributi alle imprese ed il sostegno dell'attività, nonché i versamenti nel Fondo centrale per il credito peschereccio e nel Fondo di solidarietà per fronteggiare i danni causati da calamità o avversità atmosferiche.

Va anche rammentato che per altri versi i benefici concessi al settore sono stati erosi da una politica che, con le ultime leggi di stabilità, ha operato una generale revisione delle agevolazioni o degli esonetri esistenti.
Gli sgravi fiscali e contributivi sono divenuti strutturali per il settore della pesca con il D.L. n. 457/97 che con l’art. 6-bis ha esteso alla "pesca oltre gli stretti" ed a quella "mediterranea" (nel limite del 70%) i benefici di cui agli art. 4 (sgravi fiscali) e 6 (sgravi contributivi) dello stesso decreto. A decorrere dal 2009 (legge finanziaria 203/2008, art. 2, co. 2), ai benefici è stata ammesso anche, nel limite dell'80%, il segmento della "pesca costiera".
La riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali è stata tuttavia nel tempo corretta riducendo il beneficio: la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/11, art. 4, co. 55) ha decretato che l’entità dell’esonero fosse per l'anno 2012 pari al 60% del dovuto, e del 70% a decorrere dall'anno 2013; e la legge di stabilità successiva (legge n. 228/12, comma 74) ha infine stabilito il limite del 63,2% per gli anni 2013 e 2014, del 57,5% per l’anno 2015 e del 50,3% a decorrere dall’anno 2016.

Alla luce delle ristrettezze di spesa ormai costanti, assumono maggior rilievo gli interventi strutturali, come quelli di modifica delle definizioni dei soggetti imprenditoriali, in conseguenza delle quali è consentito un più ampio accesso ai benefeci e aiuti, compresi quelli erogati dalla UE.
Vanno in tal senso le novelle normative introdotte con l’articolo 59-quater del D.L. n. 83/12 per la crescita, che ridefinisce le attività che rientrano nella pesca professionale esercitata dall’imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate "attività connesse" alle prime: le attività precedentemente qualificate connesse – di imbarco per la pesca turismo, e di ospitalità di tipo alberghiero per l’esercizio dell’ittiturismo – vanno ora considerate attività rientranti interamente nella pesca professionale.
Conseguentemente, a dette attività non andranno più applicate le seguenti condizioni, richieste dal legislatore per il riconoscimento della connessione:
- non essere prevalenti (in termini di ore dedicate e reddito ricavato) rispetto alle attività principali,
- utilizzare prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca,
- ovvero attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica.
Rimane invece confermato che sono attività connesse: la trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca e le azioni di promozione e valorizzazione degli stessi, e i cosiddetti interventi di gestione attiva (ovvero finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero), presenti nel D.lgs. n. 226/01.

Le ridotte possibilità di accedere al credito da parte delle imprese del comparto, caratterizzate da dimensioni spesso molto contenute, è uno degli elementi aggiuntivi di sofferenza, per ridurre la quale sono intervenuti i seguenti provvedimenti:
- il D.L. n. 83/12 (art. 59, co. 13), per la crescita, ha esteso l’operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi , il cui campo d’azione è quello di attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie, anche alle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore. Va rammentatao che i consorzi nascono dalla necessità di agevolare l’accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese, per le quali risulta difficile - quando non impossibile - offrire idonee garanzie, incorrendo nel conseguente rifiuto del finanziamento richiesto. Tali associazioni si propongono di favorire le operazioni di credito, offrendo agli associati garanzie dirette, fideiussioni e avalli, che consentano anche condizioni creditizie più vantaggiose ed a tassi più contenuti;
- il D.L. n. 179/12 (art. 36, co. 10-quinquies), con ulteriori misure per la crescita, che consentirà la mobilizzazione di risorse importanti per il comparto destinate ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese di pesca. Le norme che hanno attribuito una nuova destinazione ali fondi, a suo tempo assegnati alle cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi, ne hanno consentito la conservazione nel patrimonio dei beneficiari. Tra questi, la cooperativa di maggior rilievo – se non l’unica nel periodo di assegnazione delle risorse – era la società Fidipesca Italia, nata su iniziativa delle associazioni nazionali di categoria con l’obiettivo di agevolare il ricorso al credito bancario da parte delle imprese della filiera ittica. La società cooperativa dispone di un fondo di oltre 20 milioni di euro, destinato alla costituzione di “fondi di garanzia” presso Banche e Istituti di credito, riservati ad esclusivo beneficio delle imprese socie. L’attività di rilascio garanzie è rivolta sia ai progetti di a medio-lungo termine che alle operazioni di finanziamento bancario a breve.

Semplificazioni e liberalizzazioni

La lunghezza delle procedure amministrative e la pletora degli adempimenti richiesti costituisce un ulteriore aggravio per tutti i settori produttivi, dei quali riduce l'efficienza e la redditività. L’aiuto al comparto della pesca è stato pertanto anche assicurato dagli interventi di semplificazione amministrativa, che sono stati inizialmente disposti con il Decreto-legge n. 171/2008. Il provvedimento, emendato in sede di conversione e destinato al rilancio competitivo di tutto il settore agroalimentare, ha riservato al settore della pesca le seguenti disposizioni:
- l’articolo 4-ter che ha demandato ad un decreto del dicastero agricolo - in attesa di adozione - il compito di semplificare le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura. Con l'approvazione del D.L. n. 83/12, per la crescita del paese, è stata in ogni caso semplificata la procedura per ottenere l'autorizzazione all'esercizio in mare di nuovi impianti di acquacoltura: per quelli situati ad una distanza superiore ad un km dalla costa, l'autorizzazione è rilasciata dal Mipaaf, in attesa della definizione di proprie norme da parte delle singole regioni. Anche in questo caso si è in attesa di un regolamento del dicastero agricolo;
- l’articolo 4-sexies ha ridotto, per agevolare l'accesso alla professione, il novero dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale; e relativamente poi agli accertamenti sanitari ha disposto che per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente prevista dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro sostituisca la visita medica biennale;
- l’articolo 4-septies ha esentato le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione;
- l’articolo 4-octies ha esteso anche al settore ittico i “contratti di filiera” e i “contratti di distretto”, come già previsto dalla legge n. 289/2002 per il settore agroalimentare. L'articolo 66 di tale legge ha introdotto le nuove figure contrattuali - in qualche modo assimilabili ai contratti di programma - con lo copo di favorire l’integrazione dei diversi soggetti partecipanti ad una medesima filiera, agevolando investimenti o favorendo la capitalizzazione delle imprese del comparto.

Ad agevolare i rapporti con la P.A. dovrebbe contribuire l'informatizzazione del registro dei pescatori marittimi che dovrà sostituire l’attuale versione cartacea. Il nuovo registro elettronico , previsto dall'art. 59-ter del D.L. n. 83/12 sulla crescita, nel quale continueranno ad esser iscritti coloro che esercitano la pesca professionale, si pone in rapporto di successione col vecchio registro senza che possano pertanto essere introdotti ulteriori vincoli.

Sempre volto alla semplificazione è l'art. 67-ter, del D.L. n. 1/2012, sulle liberalizzazioni, che ha attribuito alle cooperative di pesca, e ai loro consorzi, la possibilità di svolgere taluni adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate, attribuendo loro di fatto funzioni di consulente del lavoro.
Con il medesimo obiettivo - semplificare - è stato approvato l’articolo 67 dello stesso decreto n. 1, che ha integralmente sostituito le norme che disciplinano la stipula di convenzioni tra il Dicastero Agricolo e le associazioni di categoria della pesca (art. 5 del D.lgs. n.226/01, cosiddetta legge di orientamento per il settore della pesca e dell’acquacoltura). La norma ha anche ampliato le materie oggetto delle convenzioni, estense alle agevolazioni per l’accesso al credito da parte delle imprese del comparto, e l'assistenza tecnica alle imprese impegnate nell'attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP).
Peraltro, la legge n. 228/12 di stabilità per il 2013, con il comma 227 ha disposto un’autorizzazione di spesa, pari a 400 mila euro per il solo anno 2013, destinata a finanziare la stipula delle descritte convenzioni. 

Ancora per agevolare l’attività economica del comparto va interpretata la delega attribuita al Governo con l’art. 28 della legge n. 96/2010 (Comunitaria 2009), per la compilazione di un testo unico di riorganizzazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura. In attuazione il Governo ha emanato il D.lgs. n. 4 del 2012 che non si è limitato ad una mera ricognizione della legislazione in vigore, ma ha rivisto talune definizioni relative alla pesca professionale, all'acquacoltura, all'imprenditore ittico, al giovane imprenditore ittico ed alla pesca non professionale, e ha adeguato e reso coerente il sistema sanzionatorio, introducendo anche - in attuazione delle norme europee - il sistema a punti per le infrazioni gravi.

La Commissione Agricoltura ha infine avviato, il 31 gennaio 2012, l'esame di numerose proposte di legge (C.2236 e abbinate) recanti interventi per la semplificazione ed il sostegno del settore ittico. Le proposte, che prefiguravano ampi interventi di modifica delle norme in essere, per agevolare il comparto sia attraverso l’estensione dell’ambito operativo di taluni strumenti, sia con la ulteriore semplificazione di taluni oneri burocratici gravanti sul settore, hanno concluso il proprio iter parlamentare con la seduta del 18 dicembre 2012, senza arrivare all'approvazione di una legge a causa della conclusione della legislatura.