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Temi dell'attività Parlamentare

Assicurazioni
L'attività parlamentare in materia assicurativa ha inciso sia sul profilo strutturale e fiscale dell'impresa di assicurazione, inasprendone la tassazione, sia sulla disciplina sostanziale del contratto di assicurazioni.

Si segnala, in primo luogo, che l’articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto la soppressione dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Il nuovo Istituto ha la finalità di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. L'IVASS è presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

Contabilità delle imprese di assicurazione

Il decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/46/CE in materia di conti annuali e conti consolidati di taluni tipi di società, tra cui le imprese di assicurazione, ha modificato le norme in tema di documenti contabili, con finalità di trasparenza e comparabilità documentale a livello europeo. Inoltre, le medesime disposizioni (articolo 4 del D.Lgs. n. 173 del 2008) hanno esteso le competenze regolamentari dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private (ora IVASS), disponendo che tale Autorità possa emanare regolamenti recanti istruzioni esplicative ed applicative, ovvero prescriventi informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dal bilancio, la cui trasparenza è assicurata dal recepimento della direttiva 2006/46/CE. 

Il D.L. n. 216/2011 (articolo 29, comma 16-terdecies), al fine di contrastare gli effetti negativi della recente crisi del debito sovrano sul patrimonio delle imprese assicurative, ha prorogato la possibilità per tali imprese di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE (c.d. "Solvency II). Al riguardo sono attribuiti all'ISVAP specifici poteri di vigilanza, al fine di verificare il rispetto delle deroghe così introdotte.

Al fine di attrarre capitali privati per la realizzazione di infrastrutture l'articolo 42, commi 6 e 7, del D.L. n. 210 del 2011 ha demandato all'Isvap l’emanazione di un regolamento che disciplini le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese di assicurazione possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. Nel definire nuove categorie di attivi e relativi limiti, l’Autorità ha tenuto conto del fatto che l’investimento nel settore delle infrastrutture ha le caratteristiche di impiego di lungo termine, con scarso livello di liquidità ed elevato profilo di rischio. In tal senso, con il provvedimento 18 luglio 2012, n. 2992 sono state apportate modifiche al Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 al fine di consentire l’utilizzo, ai fini della copertura delle riserve tecniche, delle obbligazioni ed altri titoli di debito, c.d. project bond, emessi dalle società di progetto, dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato che operano nel settore delle infrastrutture sopra richiamate.

 

Fiscalità delle imprese di assicurazione

L’articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto modifiche concernenti la determinazione della base imponibile delle imprese operanti, tra l’altro nel settore assicurativo e bancario. In primo luogo, è stata disposta la parziale indeducibilità ai fini fiscali degli interessi passivi contabilizzati. In particolare, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 la quota deducibile ai fini fiscali è pari al 97 per cento degli interessi, mentre a decorrere dall’esercizio successivo gli interessi passivi possono essere imputati in riduzione dell’imponibile fiscale per una quota pari al 96 per cento. Il medesimo articolo 82, inoltre, è intervenuto su alcuni criteri di deducibilità fiscale dei costi delle imprese di assicurazione (riserve sinistri, riserve ramo vita, svalutazione dei crediti) che hanno comportato, nel breve periodo, un incremento della base imponibile fiscale dovuto in parte alla introduzione di una parziale indeducibilità e in parte ad un ampliamento dell’arco temporale nel quale tali oneri possono essere dedotti per quote costanti. Si ricorda, inoltre, l’assoggettamento all’imposta di registro in misura proporzionale delle locazioni di immobili effettuate tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario o assicurativo nonché dell’applicazione dell’IVA sulle prestazioni ausiliarie infragruppo effettuate nel 2009 tra società operanti nel settore del credito e dell’assicurazione.

Il decreto-legge n. 78 del 2010 è ulteriormente intervenuto sulla disciplina fiscale delle imprese di assicurazione disponendo, a regime, la parziale indeducibilità delle riserve tecniche relative al ramo danni (art. 38, co. 13-bis); è stata innalzata (articolo 23 del D.L. 98 del 2011) al 5,90 % (in luogo dell'ordinaria misura del 3,9%) l'aliquota IRAP per le imprese di assicurazione.

La legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha aumentato la misura dell'acconto dell’imposta sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, che viene portato allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi. Il versamento dell’acconto del prelievo sulle riserve tecniche può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche, nonché tra gli attivi delle gestioni separate.

La disciplina sostanziale

Si ricorda, in primo luogo, che l'articolo 36-bis del D.L. 201 del 2011 ha qualificato come pratica commerciale scorretta il comportamento di banche, istituti di credito e intermediari finanziari i quali, ai fini di stipula di un contratto di mutuo, obblighino i clienti a sottoscrivere una polizza assicurativa erogata dal medesimo soggetto col quale il mutuo è stipulato. Al riguardo, l’ISVAP, con il Provvedimento 2946 del 6 dicembre 2011 - recante una nuova disciplina delle polizze legate ai mutui - ha introdotto norme volte a stabilire che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri intermediari finanziari, non possano ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari (o vincolatari) delle stesse, al fine di far cessare un conflitto d’interesse penalizzante per i consumatori. In materia è altresì intervenuto il D.L. n. 1 del 2012 che subordina l'obbligo di polizze assicurative legate al mutuo la possibilità del contribuente di scegliere tra almeno due compagnie, che devono appartenere a gruppi diversi.

Le compagnie di assicurazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del D.L. n. 179 del 2012, devono garantire una corretta e aggiornata informativa on line ai propri clienti mediante predisposizione sui relativi siti internet di aree riservate, accessibili mediante sistemi di riconoscimento che tutelino la privacy (user-id, password, sistemi di accesso controllato). In tali aree i clienti devono poter verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, i valori di riscatto ovvero le valorizzazioni delle polizze vita, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking.

Intermediari assicurativi

Il D.L. n. 179 del 2012 (articolo 22), oltre a rafforzare i requisiti professionali degli intermediari assicurativi favorendone la formazione per via telematica, prevede che gli intermediari assicurativi possano collaborare tra loro, anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori. Ogni patto contrario tra compagnia assicurativa e intermediario mandatario è nullo. All’IVASS è attribuita la vigilanza in materia ed è data inoltre la possibilità di adottare le più opportune direttive per la corretta applicazione della norma. L’intento dichiarato della norma è quello di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo e di accrescere il grado di libertà dei diversi operatori.

Tale disciplina si pone in linea di continuità con quanto previsto dai c.d. decreti Bersani (articolo 8 del D.L. n. 233/2006 e articolo 5, comma 1, del D.L. n. 7 del 2007), i quali hanno disposto il divieto di clausole di esclusiva tra agente assicurativo e compagnia, in funzione dello sviluppo di reti di plurimandato. Il plurimandato nel settore assicurativo è stato più volte auspicato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Al fine di incentivare lo sviluppo delle predette forme di collaborazione nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni. La legge n. 228 del 2012 ha previsto che la definizione dei predetti standard tecnici dovrà avvenire entro giugno 2013.