Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Gli strumenti di valutazione e di autorizzazione ambientale
Nel corso della XVI legislatura, la disciplina che regola gli strumenti di valutazione ambientale è stata modificata dapprima dal d.lgs. 128/2010 e successivamente da ulteriori disposizioni contenute in vari provvedimenti. Ulteriori modifiche hanno, altresì, riguardato il regime delle autorizzazioni; da ultimo, è stata disciplinata l'autorizzazione unica ambientale.

Il decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice ambientale) ha uniformato e razionalizzato la normativa per le valutazioni ambientali: valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA). Tale normativa è stata oggetto di modifica nel corso della XVI legislatura.

Il decreto legislativo 128/2010

 

Il D.lgs. 128/2010 (cosiddetto terzo correttivo), a seguito della delega contenuta nella legge 69/2009, ha apportato correzioni e integrazioni alla parte seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - AIA) del decreto legislativo n. 152 del 2006. E' stata, infatti, trasposta e sistematizzata la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) e sono state introdotte disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA ed AIA che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedimentali. Per le opere di competenza statale è stato previsto per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura di VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è stato previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA.

E' stato previsto il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; è stato ribadito che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti significativi e negativi sull'ambiente; sono stati precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni.

Ulteriori modifiche alla disciplina sugli strumenti di valutazione ambientale

E’ stato integrato l'elenco dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai quali si applicano le procedure per la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale (art. 40 della L. 99/2009) e quelli di competenza statale (art. 42 della medesima legge 99/2009 e art. 36, comma 7-bis, del D.L. 179/2012)

Sono state modificate le categorie di progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 27, comma 43, della L. 99/2009 e art. 36, comma 7, del D.L. 179/2012).

L’art. 23 del D.L. 1/2012 ha disposto che il Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale venga sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e a procedura di VAS ogni tre anni.

L’articolo 24 del D.L. 5/2012 ha introdotto una serie di modifiche al D.Lgs. 152/2006, che riguardano l’efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, nonché le procedure autorizzatorie per l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo. Sono state, altresì, incluse tra le attività assoggettate ad AIA  i terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore. Per gli impianti localizzati in mare si prevede che l’ISPRA esegua i controlli previsti in materia di AIA coordinandosi con il Ministero dell’ambiente.

L'istituzione dell'ISPRA e le proposte di legge esaminate

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stato istituito dall’art. 28 del D.L. 112/2008, che ha accorpato in un unico ente l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). Le disposizioni regolamentari di organizzazione dell’Istituto, che opera sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, sono state successivamente dettate dal D.M. ambiente 21 maggio 2010, n. 123.

La Commissione ambiente della Camera ha esaminato due proposte di legge di iniziativa parlamentare volte ad istituire il Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale e a modificare la disciplina dell'ISPRA (A.C. 55 e A.C. 3271), il cui iter non si è concluso.

La Commissione, nella seduta del 18 luglio 2012, ha svolto l’audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul processo di riorganizzazione dell'ISPRA. 

L'autorizzazione unica ambientale

L’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha autorizzato il Governo ad emanare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge - un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI e degli impianti non soggetti ad AIA.

Lo schema di decreto (atto 526) è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, che hanno rispettivamente espresso il parere nelle sedute dell’11 febbraio 2013 e del 20 dicembre 2012.

In precedenza, è stato emanato il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, in attuazione dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 78/2010, per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI.

L'inquinamento elettromagnetico

I commi da 8 a 10 dell’articolo 14 del D.L. 179/2012 hanno modificato la disciplina concernente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e demandato alle regioni l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, nonché al mancato rispetto delle modalità previste per l’attuazione dei piani di risanamento.

Dossier pubblicati