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Temi dell'attività Parlamentare

Formazione iniziale degli insegnanti
Nella XVI legislatura sono state ridisegnate le modalità della formazione iniziale degli insegnanti: in particolare, il DM 249/2010 ha inteso contemperare il rafforzamento delle conoscenze disciplinari con lo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative. Dopo lo scioglimento, le Camere hanno esaminato uno schema di DM che apporta alcune modifiche al DM 249/2010, in particolare per consentire l'istituzione di percorsi abilitanti speciali.
    IL DM 249/2010

    Il regolamento in materia di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado (DM 249/2010) dà seguito all’art. 2, c. 416, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007), ma in coerenza con le previsioni del piano programmatico di interventi adottato sulla base dell’art. 64 del D.L. 112/2008 (v. Interventi per la scuola).

    La relazione introduttiva dello schema presentato alle Camere (Atto 205) evidenziava che l’esigenza di intervenire derivava dai risultati non buoni conseguiti dalla scuola italiana, in occasione di ricerche nazionali e internazionali, per le conoscenze disciplinari, in particolare linguistiche e di scienze matematiche, fisiche e naturali. Occorreva, quindi, puntare ad un rafforzamento delle conoscenze disciplinari e allo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative, affinché l’insegnante fosse capace di orientarsi a seconda delle diverse fasce di età degli studenti e potesse individuare le modalità educative adatte a promuovere il successo scolastico.

    La VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 26 maggio 2010. La 7ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni il 7 luglio 2010. Nel testo finale sono state recepite alcune delle indicazioni formulate.

    L’accesso ai nuovi percorsi formativi - che devono essere attivati a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 - è a numero programmato e prevede il superamento di una prova. Il numero dei posti annualmente disponibili è determinato sulla base della programmazione del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione (costituito da scuole statali e paritarie).

    Il percorso per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si articola in un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, cui si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado. Dal II anno è previsto un tirocinio di 600 ore: esso si conclude con la discussione di tesi e relazione finale, che costituiscono esame con valore abilitante.

    Il percorso per insegnare nella scuola secondaria di I e II grado si articola in un corso di laurea magistrale (biennale) – o, per l’insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello - e in un tirocinio formativo attivo, al quale accedono coloro che hanno conseguito la laurea magistrale. Il TFA è un “corso di preparazione all’insegnamento” che sostituisce il percorso effettuato, fino all’a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS). Esso si conclude con la stesura di una relazione e con l’esame finale con valore abilitante. La gestione delle attività è affidata al consiglio del corso di tirocinio.

    Per tutti i percorsi formativi si prevedono tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono presenti anche tutor organizzatori. I tutor sono docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

    La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, si consegue solo presso le università, con la partecipazione a un corso di durata almeno annuale, a numero programmato, che deve comprendere almeno 300 ore di tirocinio. Possono partecipare gli insegnanti abilitati. A conclusione, si sostiene un esamefinale che consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno.

    Presso le università sono, inoltre, istituiti corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL): possono partecipare gli insegnanti abilitati per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado che abbiano competenze linguistiche certificate di livello avanzato. I corsi durano almeno un anno e comprendono almeno 300 ore di tirocinio. A conclusione, si sostiene un esame finale e si consegue un certificato che attesta le competenze acquisite.

    Le università possono attivare Centri interateneo per assicurare supporto e coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale e alle attività relative al TFA.

    I percorsi formativi sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del MIUR, che può avvalersi di ANVUR, ANSAS (sostituita, dal 1° settembre 2012, da INDIRE, ex art. 19, co. 1, D.L. 98/2011) e INVALSI.

    Sono previste, infine, norme transitorie e finali.

    I provvedimenti adottati sulla base del DM 249/2010

    A seguire sono intervenuti vari atti applicativi. In particolare: con DM 4 aprile 2011, n. 139 sono stati definiti i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio per la formazione iniziale degli insegnanti; con DM 4 agosto 2011 sono state definite le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; con DM 30 settembre 2011, sono stati definiti criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole; con DM 11 novembre 2011 sono state definite le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di TFA per i soggetti di cui all'art. 15, co. 1, lett. a), b) e c); con altro DM 11 novembre 2011 sono state definite le caratteristiche delle prove di accesso e le modalità di svolgimento dei percorsi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria riservati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna o primaria ai sensi del DM 10.3.1997; con ulteriore DM 11 novembre 2011, n. 194 sono state definite le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello per l'insegnamento delle discipline artistiche e musicali nella scuola secondaria di I grado; con D.M. 8 novembre 2011 sono stati riordinati i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico attivati presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e le accademie di belle arti; con DM 14 marzo 2012, n. 31 sono stati definiti i posti disponibili a livello nazionale per l'a.a. 2011/2012 per le immatricolazioni al TFA per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado (4.275) e per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado (15.792); con D.M. 30 settembre 2011 sono stati definiti criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno; con D.M. 8 novembre 2011 è stata definita la disciplina per la determinazione dei contingenti di personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti di tutor, la loro ripartizione e i criteri per la selezione; con DD 23 aprile 2012, n. 74 sono state fornite le indicazioni operative per le prove di selezione per l'accesso al TFA.

    Da ultimo, con nota Prot. 549 del 28 febbraio 2013 il MIUR ha fornito chiarimenti su diverse problematiche inerenti l'organizzazione e lo svolgimento dei percorsi di abilitazione, per coordinare le azioni della fase di prima attuazione e maturare orientamenti univoci.

    Lo schema di DM Atto n. 535

    Il 23 gennaio 2013 è stato presentato alle Camere lo schema di DM Atto 535 che apporta alcune modifiche al DM 249/2010: le principali riguardano il meccanismo per la determinazione del numero dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi formativi e la previsione di percorsi abilitanti speciali per i docenti non abilitati che hanno prestato servizio per almeno tre anni.

    La 7^ Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni il 29 gennaio 2013, mentre la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 6 febbraio 2012. Tra le condizioni è stata inserita la necessità di differenziare, attraverso i punteggi da attribuire, la condizione di coloro che sosterranno il TFA speciale da quella di coloro che stanno partecipando al TFA ordinario e la necessità che sia considerato valido per il raggiungimento dei cinquecentoquaranta giorni il servizio scolastico prestato nell'a.s. 2012/2013.