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Resoconti stenografici delle audizioni

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Commissioni Riunite
(IX e XIV)
2.
Martedì 25 gennaio 2011
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Valducci Mario, Presidente ... 3

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Corrado Calabrò, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mer cato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313) (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento):

Valducci Mario, Presidente ... 3 8 9
Calabrò Corrado, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ... 3 8
Gozi Sandro (PD) ... 8
Lovelli Mario (PD) ... 8

ALLEGATO: Documento depositato dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Corrado Calabrò ... 10
Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l’Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

COMMISSIONI RIUNITE
IX (TRASPORTI) E XIV (UNIONE EUROPEA)

Resoconto stenografico

AUDIZIONE


Seduta pomeridiana di martedì 25 gennaio 2011


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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO VALDUCCI

La seduta comincia alle 11,25.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Corrado Calabrò, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Corrado Calabrò, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).
Accompagnano il professor Calabrò il senatore Roberto Napoli, commissario dell'Autorità, l'ingegner Roberto Viola, segretario generale, il dottor Guido Stazi, capo di Gabinetto, la dottoressa Laura Aria, direttore contenuti audiovisivi e multimediali, il dottor Mario Calderoni, capo ufficio stampa, il dottor Gianni Gianassi dell'ufficio stampa e il dottor Marco Benacchio, assistente del presidente.
Do la parola al professor Calabrò per lo svolgimento della relazione.

CORRADO CALABRÒ, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ringrazio il presidente e le Commissioni per questo atto di sensibilità istituzionale manifestato attraverso l'audizione dell'autorità regolatrice nel settore delle comunicazioni su questo schema di decreto legislativo, al vostro esame, per il completamento del mercato interno e dei servizi postali comunitari.
Dando per acquisita la cornice in cui la questione si inquadra, il mio intervento si concentrerà su un aspetto critico dello schema di decreto connesso alla costituzione di un'agenzia quale ente regolatore del settore (al riguardo consegno alla presidenza un documento).
La necessità di individuare un regolatore indipendente che realizzi la liberalizzazione del settore postale è uno dei cardini delle due direttive europee che si soffermano sul nodo cruciale, nella fase conclusiva del processo di liberalizzazione, della necessaria individuazione di un regolatore indipendente.
La direttiva prescrive esplicitamente che gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali - e questo è il caso dell'Italia - provvedano alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo. Tale previsione si inserisce pienamente nella prassi comunitaria sviluppata in diversi settori, che, proprio in previsione di un processo di liberalizzazione, postula la necessità di


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prevedere un operatore indipendente preposto alla regolazione e alla vigilanza dei mercati precedentemente riservati.
Oggi, secondo le indicazioni del decreto legislativo n. 261 del 1999, l'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni. È del tutto evidente come tale disposizione non soddisfi il carattere di indipendenza sostanziale richiesto dalla norma comunitaria, con il risultato che l'attuale assetto dei poteri non garantisce un'effettiva autonomia del regolatore dal soggetto regolato.
Il Governo, infatti, da un lato, tramite il Ministero delle comunicazioni, oggi confluito nel Ministero dello sviluppo economico, è preposto alla regolamentazione del settore, dall'altro, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, che per il 65 per cento direttamente e per il rimanente 35 per cento indirettamente, attraverso la Cassa depositi e prestiti, controlla Poste italiane, il gestore incaricato del servizio postale universale e il principale competitor nei servizi liberalizzati. Tale situazione ha determinato l'apertura della procedura di infrazione per violazione del diritto comunitario a carico dell'Italia, procedura n. 2009/2149.
Lo schema di decreto di recepimento all'esame di queste Commissioni designa l'Agenzia nazionale di regolamentazione come ente regolatore, definendolo come soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto al settore degli operatori postali. A essa viene affidato il compito di vigilare sul complesso percorso di completamento della liberalizzazione e sulla successiva evoluzione del settore.
L'articolo 2 dello schema di decreto definisce alcune regole di funzionamento dell'Agenzia, rimandando, per quanto non previsto dall'articolo, al decreto legislativo n. 300 del 1999.
Nell'apprezzare l'intento di modificare l'attuale quadro regolamentare in una direzione maggiormente funzionale e coerente - soprattutto laddove la nuova Agenzia riunisce presso un unico soggetto competenze attualmente frammentate e distribuite fra diversi uffici, amministrazioni e Agenzie la cui attività non è sempre informata ai princìpi dell'apertura al mercato e alla tutela del consumatore - non si può fare a meno di rilevare come il soggetto designato alla regolazione della vigilanza del settore postale non risulti caratterizzato dal necessario requisito di indipendenza. Manca l'indipendenza sostanziale, richiesta dal diritto comunitario, e, sul piano formale, anche l'indipendenza della proprietà, prevista dalla direttiva 2008/6/CE.
Passo brevemente in rassegna alcune criticità contenute nello schema di decreto, che minano l'indipendenza dell'Agenzia, requisito da intendersi non soltanto con riferimento all'influenza degli operatori di mercato, ma anche alla soggezione all'esecutivo.
Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che l'Agenzia operi sulla base dei princìpi tipici delle autorità indipendenti, quali l'autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Ciò andrebbe bene, ma tale affermazione di principio viene successivamente declinata in maniera tale da far ritenere la permanenza di un pervasivo controllo e indirizzo in capo al Governo.
Infatti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede a definire l'assetto organizzativo dell'Agenzia, l'articolazione delle funzioni, l'adozione dello Statuto, nonché le modalità di trasferimento del personale dal ministero e le risorse strumentali assegnate, situazioni inconcepibili per un'autorità indipendente.
Lo schema di decreto legislativo fa esplicito rimando, inoltre, a quanto contenuto nel decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede stringenti poteri di indirizzo del Governo, primo fra tutti il potere di nomina del direttore generale, al quale si applicherebbe anche lo spoil system.
Quanto alle funzioni, la nuova Agenzia potrà svolgere i compiti di vigilanza in merito all'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e di quelli derivanti da licenze e autorizzazioni,


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anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - un'altra commistione inconcepibile per un'autorità indipendente - senza considerare che ben più esplicite dovrebbero essere le prescrizioni di separazione del bilancio dell'Agenzia da quelle dello Stato, presupposto incomprimibile per garantire una reale autonomia.
Appare, dunque, evidente che, anche con le modifiche introdotte allo schema di decreto di recepimento, il contesto regolamentare continua a essere inadeguato per la definizione del sistema di governo del settore, risultando in contrasto sia con la lettera della normativa comunitaria, sia, in forma ancora più marcata, con il suo spirito e con le sue linee evolutive.
Permane, pertanto, concretamente il rischio che si possa giungere a un accertamento formale, mediante sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dell'inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti dall'ordinamento comunitario.
Ritengo conseguentemente necessaria una modifica dello schema di recepimento della direttiva, con l'individuazione di un regolatore indipendente dotato di un elevato grado di expertise che conduca la liberalizzazione del settore e consenta l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea. Tale regolatore non può essere l'Agenzia così come prevista nello schema di decreto.
Il ministero ha competenza in materia di politica industriale, materia nella quale il regolatore non ha e non deve avere poteri. A sua volta, il ministero non deve vedere i suoi poteri di indirizzo in politica industriale offuscati dall'interferenza di compiti regolatori. È un modo obliquo di governare.
Nel senso della separazione si indirizza la quasi totalità delle esperienze in Europa. Al riguardo, nella quasi totalità dei Paesi europei, 22 su 27, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni presiede anche alla vigilanza dei servizi postali. I principali Paesi europei, Francia, Germania e Inghilterra, hanno attribuito appunto la competenza postale all'autorità delle telecomunicazioni, e anche in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Svezia, Ungheria, l'autorità preposta alla regolazione dei servizi postali è la stessa che presiede anche alla regolazione del settore delle comunicazioni.
Nel Regno unito l'accorpamento delle competenze in materia postale, attualmente assegnato a PostCom, in capo al regolatore delle comunicazioni elettroniche OfCom, l'autorità omologa a quella italiana, entro la prima metà del 2011 è stata già deliberato dalla Camera dei comuni ed è attualmente all'esame della Camera dei Lord.
Analoga situazione si riscontra tra i Paesi candidati all'adesione all'Unione europea. Per esempio, il regolatore turco per le comunicazioni elettroniche ha in corso di acquisizione la competenza anche per il settore postale.
Tra i Paesi dell'European Economic Area, Norvegia e Islanda hanno istituito regolatori convergenti, con competenze sia postali, sia nel settore delle telecomunicazioni, mentre il Liechtenstein sta tentando di perseguire l'obiettivo della convergenza.
Questa scelta, di gran lunga maggioritaria e pressoché totalitaria in Europa, è ispirata anche dall'opportunità di evitare il rischio di involontaria cattura cui potrebbe essere esposta un'autorità ad hoc a causa della presenza di un unico grande operatore, l'incumbent, che di fatto esaurisce, almeno in una prima fase, la dimensione del settore. Se creiamo un'autorità per ogni operatore, si tratta di autorità ad personam, quand'anche avessero i necessari requisiti di indipendenza.
Può notarsi che la stessa tabella allegata alla decisione istitutiva del Gruppo dei regolatori europei per i servizi postali reca per l'Italia un richiamo alla prossima individuazione di una independent national regulatory authority. La partecipazione a questo organismo comunitario sarebbe inibita a un regolatore nazionale che non


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possedesse tutti i requisiti di autonomia, indipendenza e qualificazione tecnica prescritti dalla normativa europea.
A questo proposito, vale la pena di ricordare che nessuna istituzione nel nostro Paese è, allo stato, ammessa a partecipare alle attività del Gruppo dei regolatori europei per i servizi postali e che il protrarsi di questa situazione di incertezza è destinato a penalizzare l'Italia in ragione della mancata rappresentanza nelle sedi dedicate alla discussione dei principali temi regolamentari di settore in ambito comunitario.
Sapete bene quanto sia importante la partecipazione dell'AGCOM all'ERG, adesso BEREC, come pure ad altre associazioni simili, in cui i regolatori si incontrano, si confrontano e seguono le best practices come modelli non imposti, ma spontaneamente indicati all'imitazione degli altri. Noi ne saremmo tagliati fuori.
La non ravvisabilità di un regolatore indipendente in Italia rischia oltretutto di escludere il Paese da attività di coordinamento internazionale, relegandolo alla successiva ricezione passiva di approcci e orientamenti definiti dai regolatori indipendenti di altri Stati membri.
In relazione al sopraggiunto termine del 31 dicembre 2010, si palesa, pertanto, quanto mai urgente l'esigenza dell'individuazione di un regolatore veramente indipendente, caratterizzato da adeguate competenze giuridiche ed economiche nel settore della regolazione, affinché non abbia ulteriore seguito la procedura di infrazione comunitaria.
Quanto all'individuazione di tale soggetto, rappresenterebbe un'anomalia nel panorama europeo la commistione di funzioni di regolazione con altre evidentemente improntate a obiettivi diversi e non conciliabili. Il riferimento in primis è alla funzione di regolazione e controllo. Il compito di tutela della concorrenza risponde a finalità diverse e non scambiabili con quelle regolatorie.
È di tutta evidenza che, anche sulla base della scelta dei principali Paesi europei, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni appare il candidato naturale alla regolamentazione e alla vigilanza di tali servizi.
È appena il caso di far notare che storicamente i servizi postali e quelli di telecomunicazione sono sempre stati gestiti da un unico regolatore. Le telecomunicazioni sono state la naturale evoluzione del servizio postale e oggi è vero anche il contrario.
L'evoluzione tecnologica in corso e la diffusione dei servizi postali dematerializzati, come la posta elettronica certificata, spingono anch'esse nella direzione dell'attribuzione della competenza settoriale a un'autorità delle comunicazioni convergente, quale quella italiana, senza considerare che lo stesso incumbent dei servizi postali, Poste italiane, è già un soggetto regolato e vigilato dall'autorità per quanto concerne la sua attività di operatore virtuale di telefonia mobile e MVNO (mobile virtual network operator).
Questa Autorità possiede senza confronto - il compito attuale mi fa obbligo di darne atto - le maggiori competenze in materia. In questo senso si è espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Antitrust, identificando l'AGCOM come il candidato naturale. Questo è quanto ha affermato l'Antitrust nella sua segnalazione al Governo e al Parlamento del 4 febbraio 2010 (attività di segnalazione AS659).
Potremmo anche ricordare il ruolo fondamentale svolto da AGCOM nel complesso processo di liberalizzazione delle comunicazioni elettroniche.
La riprova indiretta del ruolo virtuoso che un regolatore indipendente può assumere in un contesto di liberalizzazione è offerta dall'andamento dei prezzi. L'indice dei prezzi e dei servizi di telecomunicazioni è diminuito quasi del 32 per cento rispetto al 1997, anno in cui venne istituita l'Autorità. Nessun altro settore ha sperimentato una dinamica simile, peraltro sostenuta da volumi di traffico e da ricavi costantemente crescenti. I prezzi dei servizi postali sono, invece, in costante aumento. Dal 1997 a oggi l'indice dei prezzi


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al consumo è cresciuto del 50 per cento, più della media nazionale, nonostante una parziale apertura dei mercati.
In questi tredici anni l'AGCOM ha maturato e raffinato salde competenze tecniche, giuridiche ed economiche nella regolazione e nel controllo del settore. L'omologia tra i compiti svolti e quelli di possibile nuova attribuzione è palese.
Questa Autorità, unica nel panorama nazionale, ha maturato un'esperienza in sede nazionale e comunitaria in materia di regolazione del servizio universale, che parimenti è una questione di centrale importanza nella regolazione dei servizi postali. L'attribuzione della competenza postale a quest'Autorità sarebbe, dunque, in assoluta sinergia con le sue competenze e con la sua professionalità e vedrebbe l'Autorità in grado di esercitare tale competenza in tempi brevissimi.
Si comprende, quindi, come finora più di un progetto di riforma della regolazione in Italia abbia individuato nell'Autorità il soggetto indipendente competente per la regolazione dei servizi postali. Richiamo, in particolare, il disegno di legge S. 1366 recante disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle autorità indipendenti, l'ultimo e più organico dei progetti di riforma che sono stati presentati.
Ciò avverrebbe mantenendo correttamente al Ministero dello sviluppo economico competenze di natura diversa, come la definizione delle politiche di settore, che sono assolutamente del ministero, senza interferenze.
Si pone ovviamente la questione di non disperdere la professionalità dei funzionari che attualmente operano nella regolazione postale. Il disegno di legge che ho citato dettava opportune misure organizzative necessarie per far fronte ai nuovi compiti, prevedendo che l'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fosse accresciuto di 30 unità rispetto alle 60 unità previste, invece, dallo schema di decreto attuale.
Al riguardo, per la verità, la stessa legge istitutiva dell'Autorità contempla già un meccanismo di reclutamento del personale di ruolo nella misura del 50 per cento del personale disponibile mediante apposita selezione, proporzionalmente alle funzioni e alle competenze trasferite, nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dello sviluppo economico, purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni. Tale previsione è stata utile nella fase di costituzione e di inizio dell'attività dell'AGCOM e ora potrebbe essere misuratamente replicata laddove all'Autorità venisse attribuita la funzione dell'autorità postale.
Va, infine, considerato che l'attribuzione di competenze di regolazione e vigilanza sui servizi postali all'Autorità può ragionevolmente configurarsi come operazione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, laddove venissero estesi anche al settore postale i vigenti meccanismi di autofinanziamento delle autorità gravanti sugli operatori del mercato. Sapete che questa Autorità da alcuni anni è totalmente affrancata dal finanziamento statale, che si attesta sui 300 mila euro rispetto a 65 milioni, anzi l'Autorità contribuisce al mantenimento di altre autorità, versando 9 milioni per tre anni alla Autorità antitrust.
Depongono, altresì, ai fini di questa scelta anche argomenti di efficienza connessi alle sinergie operative e il considerevole contenimento dei costi generali che può ottenersi attraverso l'accorpamento delle citate competenze in un unico ente, piuttosto che attraverso la costituzione di una nuova autorità ad hoc.
Facendo ancora una volta richiamo all'esperienza comunitaria, si rileva che l'organizzazione interna dell'autorità titolare di competenza regolamentare del settore delle comunicazioni elettroniche in mercati di dimensioni comparabili con quello italiano assegna tali ultime competenze a una specifica unità interna di ridotte dimensioni, circa 30-40 risorse, mentre i servizi generali e di staff risultano condivisi, con evidenti benefici in termini di efficacia e di contenimento dei costi.


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Da quanto esposto credo che emergano con sufficiente chiarezza l'indifferibile necessità del regolatore indipendente per il settore considerato, l'opportunità di attribuire tale funzione a un'autorità esistente che possieda le prescritte caratteristiche e, sulla base delle scelte operate in tutta Europa, in particolare in Francia, in Germania e nel Regno unito, l'oggettiva vocazione dell'AGCOM a ricoprire tale ruolo.
L'attribuzione all'AGCOM del ruolo di regolatore postale, oltre a essere la scelta più razionale sul piano dell'economicità, delle competenze, dell'efficienza e dell'immediata operatività, farebbe cessare la procedura di infrazione contro l'Italia, così come avvenuto per la Francia, quando nel 2005 le competenze sono state affidate all'ARCEP, l'autorità delle telecomunicazioni francesi omologa a quella italiana. Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Calabrò e do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

MARIO LOVELLI. Ringrazio il professor Calabrò per la sua esauriente relazione, che conferma, dopo ciò che abbiamo sentito nell'audizione del presidente dell'AGCM, che questo decreto legge deve essere veramente rivisto. Non credo che, alla luce delle osservazioni che abbiamo sentito, possa tenere l'impostazione che il Governo ha inteso dargli.
Per quanto mi riguarda, ne viene anche la conferma di un indirizzo che abbiamo cercato di seguire anche come gruppo del Partito Democratico nell'attività legislativa. C'è una proposta di legge depositata alla Camera, oltre a quella al Senato citata dal professor Calabrò, che riguarda proprio l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di ente regolatore. Secondo noi bisogna andare in questa direzione.
Rispetto alle considerazioni del professor Calabrò, chiederei solo due precisazioni. Che cosa significa esattamente il fatto che l'Autorità sarebbe immediatamente operativa per diventare l'ente regolatore in materia? Significa che non esiste un'esigenza immediata di rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità?
Chiedo, inoltre, se può sviluppare meglio le sue considerazioni in merito all'andamento dei prezzi delle spedizioni postali degli ultimi dieci anni. Lei ha fatto riferimento a un aumento del 50 per cento, pur in presenza di un mercato che comunque ha avviato una parziale liberalizzazione, a parte l'area riservata.
Questa performance negativa, secondo lei, può avere un miglioramento solo in forza di una liberalizzazione o della presenza di un ente regolatore o ci sono altri aspetti da valutare che richiederebbero di sviluppare una politica industriale del settore su cui è utile attuare iniziative specifiche?

SANDRO GOZI. Lei si è concentrato sulla questione principale dell'indipendenza del regolatore. Rispetto alle procedure di selezione del fornitore del servizio universale, come valuta il decreto anche rispetto alla procedura di infrazione in corso? Ci può dare informazioni, se ne è a conoscenza, anche di che cosa stanno facendo altri Paesi per questo aspetto di attuazione della direttiva, che mi sembra altrettanto rilevante?

PRESIDENTE. Do la parola al professor Calabrò per la replica.

CORRADO CALABRÒ, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'Autorità sarebbe immediatamente operativa perché l'attività che svolgiamo e che abbiamo già svolto comporta l'aver acquisito expertise, professionalità ed esperienza.
L'organico dell'Autorità non è esuberante e, quindi, dovremmo destinare interamente o part time una parte del personale a questa attività, sottraendola ad altri compiti non meno fondamentali. Indubbiamente il passaggio di 30-40 elementi già sperimentati all'Autorità dovrebbe seguire immediatamente, ma, rispetto a un'autorità che si deve istituire e formare da zero e che dovrebbe essere sovradimensionata - mentre


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da noi bastano 30-40 elementi, perché i servizi generali sarebbero comuni, quelli di una nuova autorità andrebbero istituiti ad hoc - il vantaggio è evidente, non solo in termini di contenimento della spesa, ma anche di funzionalità e di velocità operativa.
Sui prezzi l'andamento al rialzo riguarda soprattutto i pacchi leggeri e i servizi oggetto del servizio universale, come buste e raccomandate. Sulla base della nostra esperienza, la definizione del servizio universale e il suo controllo sono concetti dinamici nel tempo. Per questo motivo serve un confronto in sede UE per vedere come si comportano gli altri Paesi in questi gruppi associativi, dove ci si confronta e ci si ispira ai migliori modelli.
L'apertura del mercato è certamente determinante, ma lo è anche l'indicazione del regolatore, che raffrena ogni uso di posizione dominante con l'orientamento dei prezzi, che possono anche diventare vincolanti, come lo sono stati per i monopolisti italiani nel settore delle comunicazioni.
C'era, infine, una domanda sulle procedure di selezione del servizio universale. Forse su questo tema non abbiamo molti dati, ma è prioritario uno sguardo su come si comportano altre autorità in Europa che si occupano del servizio postale.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Calabrò per il suo intervento e per il documento depositato, di cui autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta (vedi allegato).
Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11,55.


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ALLEGATO

Camera dei Deputati

25 gennaio 2011

Esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313)

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prof. Corrado Calabrò

Aula della IX Commissione V piano - Palazzo Montecitorio Ore 11.15

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,
un sentito ringraziamento per l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE sul completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (1). Una convocazione che rappresenta un atto di sensibilità istituzionale nei confronti dell'Autorità regolatrice del settore delle comunicazioni, che, come tale, ha, in base alla legge (2), già rivolto in materia una segnalazione al Governo e al Parlamento (3).


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Dando per acquisita la cornice in cui la questione s'inquadra, il mio intervento si concentrerà su un aspetto critico dello schema di decreto, connesso alla costituzione di un'Agenzia quale ente regolatore del settore.

L'assetto attuale e la costituzione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione.

La necessità di individuare un Regolatore indipendente che realizzi la liberalizzazione del settore postale è uno dei cardini della Direttiva 97/67/CE, rimarcato dal legislatore comunitario con la Direttiva 2008/6/CE, che si sofferma sul nodo - cruciale nella fase conclusiva del processo di liberalizzazione (4) - della necessaria individuazione di un regolatore indipendente. La Direttiva prescrive esplicitamente che «gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali - e questo è il caso dell'Italia - provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo»  (5). Tale previsione si inserisce pienamente nella prassi comunitaria sviluppata in diversi settori che, proprio in previsione di un processo di liberalizzazione, postula la necessità di prevedere un regolatore indipendente preposto alla regolazione e alla vigilanza dei mercati precedentemente riservati.
Oggi, secondo l'indicazione del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 2614, «l'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni». È del tutto evidente che tale disposizione non soddisfa il carattere di indipendenza «sostanziale» richiesto dalla norma comunitaria, con il risultato che l'attuale assetto dei poteri non garantisce una effettiva autonomia del regolatore dal soggetto regolato. Il Governo, infatti, da un lato, tramite il Ministero delle Comunicazioni (oggi confluito nel Ministero dello Sviluppo economico), è preposto alla regolamentazione del settore; dall'altro, tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze (per il 65%, direttamente e, per il rimanente 35%, indirettamente, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti), controlla Poste Italiane S.p.a., gestore incaricato del servizio postale universale e principale competitor nei servizi liberalizzati.
Tale situazione ha determinato l'apertura della procedura di infrazione per violazione del diritto comunitario a carico dell'Italia (procedura n. 2009/2149)  (6).
Lo schema di decreto di recepimento all'esame di questa Commissione designa l'Agenzia nazionale di regolamentazione come ente regolatore, definendolo come «soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto al settore degli operatori postali». Ad essa viene affidato il compito di vigilare sul complesso percorso di completamento della liberalizzazione e sulla successiva evoluzione del settore.
L'articolo 2 dello schema di decreto definisce alcune delle regole di funzionamento dell'Agenzia (7), rimandando, per


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quanto non previsto nell'articolo, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Nell'apprezzare l'intento di modificare l'attuale quadro regolamentare in una direzione maggiormente funzionale e coerente - soprattutto laddove la nuova Agenzia riunisce presso un unico soggetto competenze attualmente frammentate e distribuite tra diversi Uffici, Amministrazioni, Agenzie, la cui attività non era sempre informata ai princìpi dell'apertura al mercato e della tutela del consumatore - non si può fare a meno di rilevare come il soggetto designato alla regolazione della vigilanza del settore postale non risulti caratterizzato dal necessario requisito d'indipendenza. Manca l'indipendenza sostanziale richiesta dal diritto comunitario e sul piano formale manca l'indipendenza dalla proprietà prevista dalla Direttiva 2008/6/CE.
Passo brevemente in rassegna alcune delle criticità contenute nello schema di decreto che minano l'indipendenza dell'Agenzia; requisito che è da intendersi non soltanto con riferimento all'influenza degli operatori di mercato ma anche alla soggezione dell'Esecutivo.
Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che l'Agenzia operi sulla base di principi tipici delle Autorità indipendenti quali quelli di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Tale affermazione di principio viene però successivamente declinata in maniera tale da far ritenere la permanenza di un pervasivo controllo e indirizzo in capo al Governo. È infatti su proposta del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che si provvede a definire l'assetto organizzativo dell'Agenzia, l'articolazione delle funzioni, l'adozione dello statuto, nonché le modalità di trasferimento del personale (dal Ministero) e le risorse strumentali assegnate (articolo 2, comma 7). Lo schema di decreto legislativo fa esplicito rimando, inoltre, a quanto contenuto negli articolo 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevedono stringenti poteri di indirizzo del Governo, primo fra tutti il potere di nomina del Direttore generale (al quale si applica lo spoil system) (8).
Quanto alle funzioni, la nuova Agenzia potrà svolgere i compiti di vigilanza in merito all'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e di quelli derivanti da licenze e autorizzazioni, «anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico» (articolo 2, comma 4, lettera f). Senza considerare che ben più esplicite dovrebbero essere le prescrizioni di separazione del bilancio dell'Agenzia da quello dello Stato; presupposto incomprimibile per garantire una reale autonomia.
Appare dunque evidente che, anche con le modifiche introdotte dallo schema di decreto di recepimento, il contesto regolamentare continua ad essere inadeguato per la definizione del sistema di governo del settore, risultando in contrasto sia con la lettera della normativa comunitaria, sia, in forma ancor più marcata, con il suo spirito e le sue linee evolutive.
Permane pertanto concretamente il rischio che si possa giungere ad un accertamento formale, mediante sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dell'inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti dall'ordinamento comunitario.
Ritengo conseguentemente necessaria una modifica dello schema di recepimento della direttiva con l'individuazione di un regolatore indipendente, dotato di un elevato grado di expertise, che conduca alla liberalizzazione del settore e consenta l'archiviazione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea. Tale


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regolatore non può essere l'Agenzia così come prevista nello schema di decreto.
Il Ministero ha competenza in materia di politica industriale. E in questa materia il regolatore non ha e non deve avere poteri. A sua volta il Ministero non deve vedere i suoi poteri di indirizzo di politica industriale offuscati dall'interferenza di compiti regolatori.
In applicazione dei generali princìpi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di evitare la proliferazione di organismi di controllo, l'attribuzione delle funzioni regolatorie potrebbe essere disposta a favore di un'Autorità già esistente che sia in possesso delle caratteristiche necessarie. Il che significa che deve essere indipendente sia dal potere politico sia dai soggetti regolati e che deve possedere sviluppate competenze, di natura regolatoria, nei settori a rete.

Le principali esperienze in Europa.

In questo senso si indirizzano la quasi totalità delle esperienze in Europa. Al riguardo si fa notare come nella quasi totalità dei Paesi europei (22 su 27), l'Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni presiede anche alla vigilanza dei servizi postali.
I principali Paesi europei, Francia, Germania e Inghilterra, hanno attribuito la competenza postale all'Autorità delle telecomunicazioni. Così pure in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Svezia, Ungheria, l'Autorità preposta alla regolazione dei servizi postali è quella che presiede anche alla regolazione del settore delle comunicazioni (9).
Nel Regno Unito l'accorpamento delle competenze in materia postale (attualmente assegnate a Postcomm) in capo al Regolatore delle comunicazioni elettroniche Ofcom entro la prima metà del 2011 è stato già deliberato dalla Camera dei Comuni ed è attualmente all'esame della Camera dei Lords (10).
Analoga situazione si riscontra tra i Paesi candidati all'adesione all'UE: ad esempio il Regolatore turco per le comunicazioni elettroniche ha in corso di acquisizione la competenza anche per il settore postale.
Tra i Paesi EEA (European Economic Area), Norvegia ed Islanda hanno istituito Regolatori convergenti con competenze sia postali sia nel settore delle telecomunicazioni, mentre il Liechtenstein sta tentando di perseguire l'obiettivo della convergenza.
La scelta di gran lunga maggioritaria in Europa è ispirata anche dall'opportunità di evitare il rischio di involontaria cattura cui potrebbe essere esposta una autorità ad hoc, a causa della presenza di un unico, grande operatore - l'incumbent - che di fatto esaurisce, almeno in una prima fase, le dimensioni del settore (11).
Può notarsi che la stessa Tabella allegata alla Decisione istitutiva del Gruppo Europeo dei Regolatori Postali (12) reca, per l'Italia, un richiamo alla prossima individuazione di una «Independent National regulatory Authority» (cfr. all. 1 al presente intervento).
La partecipazione a tale organismo comunitario sarebbe inibita ad un Regolatore nazionale che non possedesse tutti i requisiti di autonomia, indipendenza e


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qualificazione tecnica prescritti dalla normativa europea. A tale proposito, vale la pena di ricordare che nessuna istituzione del nostro Paese è allo stato ammessa a partecipare alle attività del Gruppo dei regolatori europei dei Servizi postali e che il protrarsi di tale situazione di incertezza è destinato a penalizzare l'Italia, in regione della mancata rappresentanza nelle sedi dedicate alla discussione dei principali temi regolamentari di settore in ambito comunitario.
La non ravvisabilità di un Regolatore indipendente in Italia, quindi, oltre ad avere pesanti conseguenze sui mercati nazionali e sui relativi processi di liberalizzazione previsti dal diritto comunitario, rischia di escludere l'Italia dalle attività di coordinamento internazionale, relegando il Paese alla successiva ricezione passiva di approcci ed orientamenti definiti dai Regolatori indipendenti di altri Stati membri.

La posizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In relazione al sopraggiunto termine del 31 dicembre 2010 previsto per la trasposizione nell'ordinamento interno della Direttiva comunitaria n. 2008/6/CE, recante modifica della Direttiva 97/67/CE in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, si palesa pertanto quanto mai urgente l'esigenza dell'individuazione di un regolatore veramente indipendente, caratterizzato da adeguate competenze giuridiche ed economiche nel settore della regolazione, affinché non abbia ulteriore seguito la procedura di infrazione comunitaria.
Invero, proprio nel settore delle comunicazioni elettroniche, l'indipendenza del regolatore dal Governo e dai soggetti regolati, già richiesta dall'articolo 3 della direttiva quadro (2002/21/CE), è ribadita in modo ancor più pregnante dalla direttiva 2009/140/CE (13), che ha modificato l'intero pacchetto regolamentare (di cui si attende il recepimento, sia pure tardivo)  (14).
Quanto all'individuazione di tale soggetto, rappresenterebbe un'anomalia nel panorama europeo la commistione di funzioni di regolazione con altre evidentemente improntate a obiettivi diversi e non conciliabili. Il riferimento, in primis, è alla funzione di regolazione e controllo. Il compito di tutela della concorrenza risponde a finalità diverse, non scambiabili con quelle regolatorie.
È quindi di tutta evidenza che, anche sulla base delle scelte dei principali Paesi europei, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni appare il candidato naturale alla regolamentazione e alla vigilanza di tali servizi.
È appena il caso di far notare che storicamente i servizi postali e quelli di telecomunicazioni sono sempre stati gestiti da un unico regolatore. Le telecomunicazioni sono state la naturale evoluzione del servizio postale; e oggi è anche vero il viceversa.
L'evoluzione tecnologica in corso e la diffusione di servizi postali «de-materializzati» - come la posta elettronica certificata (PEC) - spingono anch'esse nella direzione dell'attribuzione della competenza settoriale ad un'autorità delle comunicazioni convergente, quale quella italiana (senza considerare che lo stesso incumbent dei servizi postali Poste Italiane è già un soggetto regolato e vigilato dall'Autorità per quanto concerne l'attività di operatore virtuale di telefonia mobile - MNVO).


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Questa Autorità possiede - senza confronti - le maggiori competenze in materia. In questo senso si è espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identificando AGCOM come il candidato «naturale»  (15).
E va ricordato il ruolo fondamentale da essa svolto nel complesso processo di liberalizzazione delle comunicazioni elettroniche.
Una riprova indiretta del ruolo virtuoso che un regolatore indipendente può assumere in un contesto di liberalizzazione è offerta dall'andamento dei prezzi. L'indice dei prezzi dei servizi di telecomunicazione è diminuito quasi del 32% rispetto al 1997, anno in cui venne istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (16). Nessun altro settore ha sperimentato una dinamica simile, peraltro sostenuta da volumi di traffico e da ricavi costantemente crescenti. I prezzi dei servizi postali sono invece in costante aumento: dal 1997 ad oggi l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 50% - più della media nazionale - nonostante una parziale apertura dei mercati.
E in questi tredici anni l'AGCOM ha maturato e raffinato salde competenze tecniche, giuridiche ed economiche nella regolazione e nel controllo del settore. L'omologia tra i compiti svolti e quelli di possibile nuova attribuzione è palese.
Questa Autorità - unica nel panorama nazionale - ha ad esempio maturato una esperienza in sede nazionale e comunitaria in materia di regolazione del Servizio universale che è parimenti una questione di centrale importanza nella regolazione dei servizi postali.
L'attribuzione della competenza postale a questa Autorità sarebbe dunque in assoluta sinergia con le sue competenze e con la sua professionalità e vedrebbe l'Autorità in grado di esercitare questa competenza in tempi brevissimi.
Si comprende quindi come, finora, più di un progetto di riforma della regolazione in Italia abbia individuato nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il soggetto indipendente competente per la regolazione dei servizi postali. In particolare, il d.d.l. A.S. 1366, recante «Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e ordinamenti delle Autorità indipendenti», presentato durante la passata legislatura, all'articolo 3, co. 1, stabiliva il trasferimento delle funzioni di regolamentazione di settore previste dalla normativa comunitaria in capo all'Autorità, mantenendo correttamente - come dicevo - al Ministero delle comunicazioni competenze di natura diversa, come la definizione delle politiche di settore.
Si pone ovviamente la questione di non disperdere la professionalità dei funzionari che attualmente operano nella regolazione postale.
L'articolo 3, co. 2, del d.d.l. dettava le opportune misure organizzative necessarie per far fronte ai nuovi compiti, prevedendo che l'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fosse accresciuto di trenta unità (rispetto alle sessanta unità previste, invece, dallo schema di decreto attuale).
Al riguardo si fa inoltre presente che la stessa legge istitutiva dell'Autorità (legge n. 249 del 1997) già contempla un meccanismo di reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità, nella misura del 50 % del personale disponibile, mediante apposita selezione «proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni (ora Ministero dello Sviluppo economico)», purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni (17).


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Una previsione che è stata utile nella fase di costituzione ed inizio attività dell'AGCOM e che ora potrebbe essere misuratamente replicata laddove all'Autorità venisse attribuita la funzione di «Autorità postale».
Va infine considerato che l'attribuzione delle competenze di regolazione e vigilanza sui servizi postali all'Autorità può ragionevolmente configurarsi come operazione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, laddove venissero estesi anche al settore postale i vigenti meccanismi di autofinanziamento dell'Autorità gravanti sugli operatori del mercato (18). In seguito a che, questa Autorità da qualche anno è quasi totalmente affrancata dal finanziamento statale.
Depongono altresì a favore di tale scelta anche argomenti di efficienza, connessi alle sinergie operative, e il considerevole contenimento di costi generali che può ottenersi attraverso l'accorpamento delle citate competenze in un unico ente, piuttosto che attraverso la costituzione di una nuova Autorità ad hoc. Facendo ancora una volta richiamo all'esperienza comunitaria, si rileva che l'organizzazione Sinterna delle Autorità titolari di competenze regolamentari nei settori delle comunicazioni elettroniche, in mercati di dimensioni comparabili con quello italiano, assegna tali ultime competenze ad una specifica Unità interna di ridotte dimensioni (circa 30-40 risorse), mentre i servizi generali e di staff risultano condivisi, con evidenti benefici in termini di efficacia e contenimento dei costi.
Da quanto esposto dovrebbe dunque emergere con sufficiente chiarezza:
l'indifferibile necessità di un Regolatore indipendente per il settore considerato,
l'opportunità di attribuire tali funzioni ad un'Autorità esistente che possieda le prescritte caratteristiche,
sulla base delle scelte operate in tutta Europa ed in particolare in Francia, Germania e da ultimo nel Regno Unito, l'oggettiva vocazione dell'Agcom a ricoprire tale ruolo.

L'attribuzione all'Agcom del ruolo di regolatore postale, oltre ad essere la scelta più razionale sul piano dell'economicità, competenza, efficienza e immediata operatività, farebbe cessare la procedura di infrazione contro l'Italia, così com'è avvenuto per la Francia quando nel 2005 le competenze sono state affidate all'ARCEP (l'Autorità delle telecomunicazioni francese).

Corrado Calabrò


(1) Schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2010 e trasmesso alla Presidenza della Camera il 27 dicembre 2010 (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 313).
(2) Art. 1, comma 6 lettera c) n. 1) della legge n. 249/97, nonché in coerenza con quanto disposto dall'articolo 47 della legge n. 99/2009.
(3) Segnalazione al Governo e al Parlamento sulle competenze regolamentari in materia di servizi postali, del 19 febbraio 2010. Vedasi anche l'Audizione davanti alla Commissione I Affari Costituzionali del Senato della Repubblica del 17 maggio 2007.
(4) La Direttiva stabilisce la definitiva abolizione dei diritti esclusivi per la fornitura dei servizi postali e individua modalità maggiormente concorrenziali per il finanziamento del servizio postale universale.
(5) I requisiti di «distinzione giuridica» e «indipendenza funzionale» delle nascenti autorità di regolazione dagli operatori postali erano già un punto fermo della Direttiva 97/67/CE che per la prima volta prevedeva una autorità nazionale di regolamentazione del settore che integrasse le caratteristiche di indipendenza.
(6) Già in precedenza la Commissione europea aveva proposto un ricorso alla Corte di Giustizia per contestare alla Francia la mancata attuazione dell'articolo 22, direttiva n. 97/67/CE, in ragione del fatto che aveva affidato le funzioni di regolamentazione al ministero e, dunque, non aveva rispettato il requisito di indipendenza funzionale rispetto agli operatori stabilito dalla direttiva (ricorso proposto il 10 settembre 2004, causa C-389/04). La causa è stata cancellata dal ruolo perché la Francia, nel 2005, ha attribuito le competenze del settore postale proprio al regolatore indipendente, in precedenza attributario di competenze solo nel settore delle comunicazioni (e divenuto, conseguentemente, Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes - Arcep).
(7) La norma in questione si sofferma sull'assetto organizzativo della costituenda Agenzia «con particolare riferimento alla distinzione tra i poteri e le funzioni del Ministero dello Sviluppo economico e la funzione di regolamentazione affidata all'Agenzia».
(8) In base a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 8, comma 3 e 5, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico impiego) il Direttore Generale dell'Agenzia viene, infatti, indicato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, in conformità alle disposizioni previste per i capi dipartimento ministeriali. Al Direttore dell'Agenzia risulta, pertanto, applicabile l'articolo 6, legge 15 luglio 2002, n. 145 che disciplina le possibilità di revoca della nomina da parte del nuovo Governo (c.d. spoil system).
(9) In alcuni Paesi (come ad esempio la Germania) le funzioni regolatorie di più settori tra i servizi pubblici sono ulteriormente accorpate. Solamente Danimarca, Spagna e Slovacchia si sono dotati di Regolatori esclusivamente postali.
(10) Il Postal Service Bill è stato approvato dalla Camera dei comuni il 13 ottobre 2010 ed è stato quindi sottoposto all'esame della Camera dei Lords il 13 gennaio 2011. Vale peraltro la pena di sottolineare come Postcomm e Ofcom abbiano già instaurato una collaborazione finalizzata ad assicurare una transizione guidata al nuovo regime, nell'interesse di garantire stabilità e certezza al mercato.
(11) Non va infatti sottovalutato il condizionamento dell'azione regolatoria agli eventuali interessi dei soggetti afferenti ad un unico settore di mercato, per tale via allontanando il rischio di un'eventuale cattura del regolatore.
(12) La Commissione europea ha recentemente istituito il Gruppo Europeo dei Regolatori Postali - ERG Postal. Decisione 2010/C C217/07, del 10 agosto 2010 (testo riportato in allegato).
(13) Cfr. art 1, co. 3, lett. b), punto 3-bis, direttiva 2009/140/CE, in corso di recepimento nel nostro ordinamento.
(14) Si sottolinea al riguardo che il prossimo 25 maggio scadranno i termini per l'adozione dei provvedimenti nazionali di recepimento delle nuove Direttive comunitarie afferenti al settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva 2009/136/CE e Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recanti modifica alle previgenti Direttive di settore). La persistente mancanza di un provvedimento legislativo di delega e il brevissimo lasso di tempo disponibile per la predisposizione dei necessari atti di diritto interno, espongono con tutta probabilità l'Italia all'apertura di una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 251 del Trattato.
(15) Segnalazione a Governo e Parlamento del 4 febbraio 2009 (Attività di Segnalazione AS659 «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza»).
(16) È ormai superiore ai 60 punti la forbice tra l'indice dei prezzi dei servizi di telecomunicazione e l'indice nazionale dei prezzi di beni e servizi, cresciuto di circa il 30% nello stesso periodo. I dati sono quelli dell'Istat; il riconoscimento è pressoché unanime, dalla Confindustria all'Autorità Antitrust, a qualsiasi rilevatore istituzionale.
(17) Cfr. articolo 1, comma 20, legge n. 249 del 1997.
(18) Questo meccanismo di finanziamento è contemplato solo in parte, nello schema di decreto in esame, per la costituenda Agenzia, che continuerebbe a gravare per una quota sul bilancio dello Stato.

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