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Resoconti stenografici delle audizioni

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Giunta delle elezioni
4.
Mercoledì 6 ottobre 2010
INDICE

Elezione contestata del deputato Giuseppe Drago proclamato nella XXV Circoscrizione Sicilia 2:

Migliavacca Maurizio, Presidente ... 3 7 8 10
Bianconi Maurizio (PdL) ... 10
Drago Giuseppe (Misto) ... 8 10
Gianni Giuseppe, Candidato ... 7
Orsini Andrea (PdL), Relatore ... 3

Seduta del 6/10/2010


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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURIZIO MIGLIAVACCA

La seduta pubblica inizia alle 14,45.

Elezione contestata del deputato Giuseppe Drago - XXV Circoscrizione Sicilia 2.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento della Giunta delle elezioni, l'udienza per la discussione pubblica dell'elezione contestata per motivi di ineleggibilità sopravvenuta, del deputato Giuseppe Drago, proclamato nella XXV circoscrizione Sicilia 2.
Ricordo ai colleghi che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del Regolamento della Giunta, alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata, a cominciare dall'apertura dei nostri lavori. Pertanto, i deputati che dovessero sopraggiungere nell'Aula a seduta pubblica già iniziata, ovvero allontanarsene prima della sospensione, non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio.
Sarà cura della Presidenza registrare i deputati presenti fin dall'inizio della seduta pubblica.
La Presidenza si riserva, altresì, la facoltà di autorizzare brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica, nel corso delle quali i deputati non potranno comunque allontanarsi dalla zona immediatamente adiacente all'Aula della Giunta.
Ricordo, inoltre, che in base alla costante prassi, i componenti la Giunta potranno rivolgere le loro domande alle parti, su specifiche questioni, solo per il tramite del Presidente, al quale, a norma dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento della Giunta, spetta la direzione della discussione e la disciplina dell'udienza, ai fini di garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti.
Avverto che, a norma dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Giunta, nella relazione introduttiva il relatore onorevole Orsini si limiterà a esporre i fatti e le questioni senza esprimere giudizi, e prenderanno, quindi, la parola, come da prassi, dapprima il candidato Gianni e, quindi, il deputato Drago, i quali potranno poi replicare per una volta.
Le parti non si sono avvalse della facoltà di farsi assistere in udienza pubblica da un rappresentante e non hanno presentato nuovi documenti né deduzioni.
Nessuna delle due parti si è, inoltre, avvalsa della facoltà di prendere visione della documentazione agli atti.
Invito le parti a entrare in aula.
Saluto l'onorevole Drago e il signor Gianni, che possono accomodarsi.
Invito il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

ANDREA ORSINI, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, contravvenendo a una prassi abituale alle nostre riunioni ho chiesto agli uffici di non distribuire la relazione scritta, poiché, sia per ragioni di brevità e di economia di tempo, essendo la stessa piuttosto voluminosa e molto perfezionata, sia per qualche dettaglio non certo imputabile agli uffici, che come sempre hanno svolto un lavoro assolutamente perfetto, in qualche passaggio mi discosterò dal testo scritto, che quindi rimane solo una traccia per me. Agli atti, invece, rimarrà quello che mi accingo a dire.
Non sarò brevissimo, ma cercherò di essere il più sintetico possibile.
L'esame della posizione dell'onorevole Giuseppe Drago ha preso avvio a seguito


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del deferimento alla Giunta delle elezioni da parte del Presidente della Camera, con lettera del 2 febbraio 2010, della nota fattagli pervenire in pari data dal Procuratore generale della Repubblica di Palermo, Luigi Croce, con la quale si comunicava che, con ordinanza della Corte di appello di Palermo del 13 novembre 2009 - di cui veniva contestualmente trasmessa copia - e ad integrazione della sentenza emessa dalla stessa Corte il 24 novembre 2006, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2009, all'onorevole Giuseppe Carmelo Drago era stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata due anni e nove mesi.
Ricordo che l'onorevole Drago è stato condannato per il delitto di peculato continuato in relazione all'utilizzazione, all'epoca in cui lo stesso ricopriva la carica di presidente della Regione siciliana, del denaro erariale accreditato su un apposito capitolo del bilancio regionale denominato «spese riservate».
Come è noto, a norma dell'articolo 28 del codice penale, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici priva il condannato, per il periodo della sua durata, del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico, nonché di ogni pubblico ufficio e della qualità ad esso inerente di pubblico ufficiale, facendo così insorgere, laddove il condannato sia il membro di una Camera, una possibile causa di ineleggibilità sopravvenuta e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare.
Rimetto alla cultura e all'esperienza parlamentare dei colleghi i precedenti nei quali si sono affrontate queste questioni, senza richiamarle nel dettaglio, anche per economia di tempi.
Ricordo che il Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze avviava l'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Drago nella riunione del 10 marzo 2010.
In tale riunione, il Comitato conveniva di proporre alla Giunta plenaria di deliberare l'acquisizione, per il tramite del presidente della Camera, di ulteriori elementi documentali e informativi.
Di conseguenza, il 17 marzo 2010 la Giunta deliberava di richiedere, per il tramite del Presidente della Camera, i seguenti documenti informativi:
alla Corte d'appello di Palermo copia, della sentenza del 24 novembre 2006 emessa dalla stessa Corte, con la quale il deputato Drago è stato condannato per peculato;
alla suprema Corte di cassazione copia della sentenza del 14 maggio 2009, n. 23066 che ha reso definitiva la predetta sentenza;
alla Procura generale della Repubblica di Palermo l'indicazione della data di decorrenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Gli uffici giudiziari interpellati hanno provveduto a trasmettere i documenti richiesti specificamente, che confermano naturalmente quanto già ci era stato indicato. Aggiungo solo che il Procuratore generale della Repubblica di Palermo comunicava che la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici di due anni e nove mesi decorre dal 13 novembre 2009, «data di applicazione dell'ordinanza di condono, ex L. 241 del 2006».
Il Comitato prendeva atto di tali documenti nella riunione del 5 maggio 2010 e, in particolare, poteva quindi verificare che l'onorevole Drago resterà interdetto dai pubblici uffici, e pertanto privato del diritto di elettorato attivo e passivo, fino alla metà del mese di agosto 2012. L'interdizione si estinguerà, pertanto, - con conseguente riacquisto della capacità elettorale attiva e passiva da parte dell'onorevole Drago - circa otto mesi prima della fine naturale dell'attuale legislatura.
Nella predetta riunione del 5 maggio 2010 il Comitato conveniva, quindi, di invitare l'onorevole Drago a far pervenire entro il termine di quindici giorni ogni utile documentazione e valutazione. Di tale valutazione e documentazione il Comitato prendeva atto nella successiva riunione del 26 maggio 2010.


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Ricordo che l'onorevole Drago osservava in sintesi quanto segue:
in primo luogo, facendo riferimento alla testimonianza resa davanti alla Corte d'appello di Palermo dal dottor Scaravilli, segretario generale pro tempore della Presidenza della Regione siciliana, l'onorevole Drago sottolineava che alla fattispecie a lui contestata avrebbe, a suo giudizio, dovuto applicarsi analogicamente la disposizione dell'articolo 27 della legge n. 400 del 1988, oggi abrogato, che prevede l'esclusione dall'obbligo di rendicontazione delle spese riservate relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale esclusione avrebbe avuto conferma anche durante la sua personale esperienze di sottosegretario di Stato per la difesa e, quindi, per gli affari esteri; secondo quanto riferito nella citata testimonianza del dottor Scaravilli, sarebbe sempre stata prassi del Presidente della Regione siciliana escludere dalla procedura ordinaria la gestione delle spese riservate. In questo senso, l'onorevole Drago affermava di aver avuto dal dottor Scaravilli un'informazione diretta, il che escluderebbe la presenza di un dolo nella sua condotta; al di là della sua vicenda personale, l'onorevole Drago esprimeva l'avviso di considerare utile un intervento legislativo, con una norma di interpretazione autentica in materia;
in secondo luogo, la Procura generale della Repubblica di Palermo ha condonato la pena principale e ha richiesto l'applicazione della misura interdittiva accessoria (anni due, mesi nove), determinandola, però, di una durata che, ad avviso dell'onorevole Drago, non è consona al dettato normativo, in quanto «la durata dell'interdizione andava fissata con gli stessi parametri di quelli utilizzati per l'erogazione della pena principale. Poiché quest'ultima è stata ancorata ai minimi edittali, anche la pena accessoria doveva essere fissata al minimo previsto dalla legge, che è di anni uno»;
in terzo luogo, l'onorevole Drago faceva, infine, notare che, scadendo l'interdizione dai pubblici uffici ad agosto 2012 (ossia a legislatura non ancora giunta al termine naturale), la sua eventuale decadenza dal mandato parlamentare, oltre a produrre un grave danno alla sua persona, «produrrebbe altresì un vulnus costituzionale relativamente alla composizione della Camera dei deputati, che si vedrebbe privata di un parlamentare regolarmente eletto, nonché un vulnus nei confronti del diritto costituzionale dei cittadini elettori a una libera rappresentanza»; in particolare - osserva l'onorevole Drago - sarebbe anomalo se gli effetti di una ineleggibilità sopravvenuta e di durata contenuta si ripercuotessero a danno dell'intera legislatura, cioè oltre la durata della stessa interdizione; sempre l'onorevole Drago sottolineava che l'eventuale sua decadenza comporterebbe la sostituzione per garantire il plenum, con conseguente impossibilità di una sua riammissione in Parlamento al termine del periodo di interdizione, non sembrando previsto l'istituto della «decadenza temporanea» o della «sospensione» del mandato parlamentare; a giudizio dell'onorevole Drago, «si tratterebbe di una abnormità costituzionale, che vedrebbe certamente ultra-agire gli effetti punitivi oltre la durata prevista dalla stessa sanzione accessoria».

La valutazione da parte del Comitato delle osservazioni formulate dall'onorevole Drago proseguiva nella riunione del 23 giugno 2010, allorquando il Comitato conveniva anzitutto che le osservazioni attinenti al merito delle vicende oggetto del procedimento penale che poi ha condotto alla condanna definitiva dell'onorevole Drago e alla quantificazione della pena accessoria, non sono evidentemente suscettibili di sindacato da parte della Giunta.
Pertanto, le osservazioni relative alla durata della pena accessoria non sono di nostra competenza e non possiamo che prendere atto di quanto indicato dalla Corte d'appello di Palermo.
Nel corso dell'istruttoria in Comitato ci si soffermava invece a lungo sulle problematiche relative all'asserito carattere eccessivo, tale da comportare la lesione di


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interessi costituzionalmente protetti, di un'eventuale dichiarazione di decadenza disposta a carico di un parlamentare cui sia stata irrogata, successivamente alla sua elezione, una interdizione dai pubblici uffici solo temporanea i cui effetti sono destinati a esaurirsi prima della naturale scadenza della legislatura.
È apparso evidente che questo dovesse essere il tema centrale dell'istruttoria, non potendo essere oggetto di esame il merito delle contestazioni mosse in sede penale all'onorevole Drago e poste alla base della sua condanna.
Per tale motivo, il Comitato riteneva opportunamente meritevoli di approfondimento le problematiche di diritto sostanziale di ordine procedurale relative all'eventualità che la deliberazione parlamentare possa rappresentare il frutto di un contemperamento tra due esigenze di valore costituzionale fra loro contrapposte: l'esigenza di conservazione del mandato elettivo di chi sia stato eletto in condizioni di piena eleggibilità originaria - e quindi il rispetto della volontà popolare - e l'esigenza di una piena esecuzione delle pronunce giurisdizionali nel caso in cui un deputato originariamente eleggibile, sia poi colpito, nel corso della legislatura, dalla misura di interdizione temporanea dai pubblici uffici che esaurisca i suoi effetti prima della scadenza naturale della legislatura.
A tal fine - contestualmente allo svolgimento dell'istruttoria in Comitato - la Giunta plenaria procedeva così a una significativa attività conoscitiva, procedendo a una serie di audizioni informali, nelle quali venivano ascoltati i professori Massimo Luciani, Federico Sorrentino, Aldo Loiodice, Paolo Armaroli, Nicolò Zanon e Guido Rivosecchi.
L'ampio materiale prodotto in queste audizioni, a disposizione di tutti i commissari, è stato oggetto di ulteriori approfondimenti e discussioni anche in sede sia di Comitato sia di Giunta, quindi mi consentirete di darlo ormai per noto a tutti i presenti, sempre nell'ottica di una inevitabile economia di tempi.
Tornando ai lavori del Comitato, nella riunione del 7 luglio 2010, esso ascoltava in audizione l'onorevole Drago nell'ambito dell'istruttoria in contraddittorio, ai sensi del Regolamento della Giunta.
Nel corso dell'audizione l'onorevole Drago - nel rinviare alle considerazioni già espresse nella nota pervenuta in precedenza - formulava in sintesi le seguenti controdeduzioni:
a) come risulta anche dal verbale - citato nel ricorso in Cassazione e trasmesso in copia alla Giunta dall'onorevole Drago - della disposizione testimoniale resa dal dottor Scaravilli, segretario generale pro tempore della Presidenza della Regione siciliana, il dottor Scaravilli gli aveva riferito che la Corte dei conti aveva sempre approvato l'utilizzo di fondi riservati alla Presidenza della Regione senza obbligo di giustificare le relative spese;
b) l'onorevole Drago riferiva di ritenere opportuna l'approvazione di una norma di interpretazione autentica con la quale affermare la liceità dell'utilizzo dei fondi riservati senza rendicontazione, in conformità alla costante prassi che a suo giudizio sarebbe sempre stata seguita da diversi livelli istituzionali;
c) con una sentenza della Corte dei conti relativa all'allora ministro degli esteri De Michelis, viene affermato il principio che le spese di carattere riservato non sono soggette a controllo o alla rendicontazione;
d) per quanto a conoscenza dell'onorevole Drago, il suo sarebbe l'unico caso di condanna per l'utilizzo di fondi riservati senza rendicontazione;
e) la sua interdizione dai pubblici uffici si esaurirà prima della fine naturale legislatura, il che, ove venisse dichiarata la sua decadenza, comporterebbe una perdita del mandato parlamentare anche per il periodo in cui egli avrà riacquistato la piena eleggibilità;
f) l'onorevole Drago sta infine valutando l'ipotesi di proporre ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.


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Le risultanze dell'audizione dell'onorevole Drago venivano, quindi, discusse nella successiva riunione del Comitato del 14 luglio 2010, nella quale si ribadiva che l'oggetto esclusivo della valutazione parlamentare è rappresentato dall'analisi dei profili relativi alla giustificabilità di una pronuncia di decadenza dal mandato parlamentare, in presenza di un'interdizione dai pubblici uffici solo temporanea destinata ad estinguersi prima della scadenza naturale della legislatura.
Le altre considerazioni fatte dall'onorevole Drago sul merito della sentenza che lo ha riguardato, pur trovando, devo dire, ampia comprensione fra molti componenti della giunta, non possono essere oggetto di una nostra valutazione.
Preso atto anche degli esiti negativi della riflessione in ordine all'eventualità di proporre percorsi procedurali alternativi rispetto a quelli espressamente codificati dal Regolamento della Giunta, nella riunione del 14 luglio 2010 il Comitato, concludendo l'istruttoria, si esprimeva, infine, all'unanimità in senso favorevole a ritenere - pur senza disconoscere la problematicità del caso - che, sulla base delle vigenti disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari, la soluzione obbligata fosse quella di deliberare la contestazione dell'elezione dell'onorevole Drago e, in esito all'udienza pubblica, di sottoporre - se naturalmente la Giunta lo riterrà - all'Assemblea una proposta di decadenza dal mandato parlamentare.
Pur consapevole dell'obbligo regolamentare di attenermi ai fatti, esponendoli senza esprimere giudizi, mi sia consentito infine richiamare due riflessioni, una delle quali già sottoposta alla Giunta nella riunione del 28 luglio 2010. Tale riflessione si riferisce alla necessità di introdurre una più puntuale e stringente disciplina positiva in materia di ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere. Reputo, infatti, personalmente auspicabile che le situazioni di privazione solo temporanea del diritto di elettorato passivo e attivo in cui possa venire a trovarsi un parlamentare a legislatura già iniziata possano essere fatte oggetto di una specifica disciplina di rango costituzionale o legislativo, volta a prevedere la possibilità di applicare istituti sanzionatori attenuati rispetto alla misura massima rappresentata dalla decadenza tout court dal mandato parlamentare.
Questo, onorevoli colleghi, naturalmente riguarda i possibili sviluppi legislativi che molti di noi auspicano, ma che non sono attuali. Allo stato delle cose, si tratta - e non è questa la fase nella quale io possa rivolgere proposte alla Giunta - di valutare la prevalenza fra diritti e princìpi costituzionalmente tutelati in ordine alla composizione del plenum dell'Assemblea, al rispetto della volontà dell'elettorato, alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici - che riguarda l'onorevole Drago, quindi il suo diritto costituzionalmente protetto di elettorato attivo e passivo - e naturalmente l'applicazione di una sentenza definitiva della magistratura.
Su questo, mi rendo conto che la Giunta è chiamata a svolgere una riflessione molto complessa e desidererei ascoltare la discussione prima di formulare qualsiasi proposta. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. Do la parola all'onorevole Gianni.

GIUSEPPE GIANNI, Candidato. Signor presidente, onorevoli, dirò solo qualche battuta, anche per chiarire il motivo per il quale non ho fatto nessun ricorso, non ho presentato nessuna memoria, né sono accompagnato da avvocati.
Dal primo giorno ho ritenuto che fosse inutile ogni mio ricorso, perché ho considerato che il Presidente della regione fosse analogo al ministro e quindi avesse le stesse prerogative, tra cui quelle di utilizzare i fondi riservati, a suo giudizio, per gli scopi che riteneva fossero più importanti e utili.
Signor presidente, mi torna alla mente un intervento del Presidente Oscar Luigi Scàlfaro quando in televisione, a reti unificate, ebbe a dichiarare che «non ci stava» perché qualcuno gli chiedeva conto dei soldi spesi da ministro dell'interno. Ho pensato allora che, probabilmente, se non


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è successo nulla allora, non succederà nulla; anche a me piacerebbe diventare deputato nazionale, ma non vorrei farlo sull'onda di un'operazione che ritengo un po' fuori le righe. A tutt'oggi non mi risulta che ministri, sottosegretari, viceministri, facciano rendicontazione delle risorse messe a disposizione nel fondo di riserva che hanno a disposizione.
Mi sembra quindi che si tratti di un caso specifico e questo, presidente, è uno dei motivi per cui non ho presentato alcun ricorso, non ho scritto nessuna memoria e nessun avvocato mi accompagna. Ho ritenuto che si trattasse di qualcosa che va al di là della possibilità che ciascuno di noi ha di fare ciò che è stato chiamato a fare; il Presidente della regione, al pari di un ministro, ha a disposizione dei fondi riservati da spendere come la legge gli consente, senza doverne dare rendicontazione, nel senso di fornire giustificazione ad alcuno.
Qualcosa di più e di diverso credo quindi che questa autorevole Giunta saprà ben stabilire. Non vorrei fare l'avvocato difensore di Drago, perché se va via lui entro io, tuttavia preferisco rimanga lui, così avremo qualche ingiustizia di meno.

PRESIDENTE. Grazie. Do la parola all'onorevole Drago.

GIUSEPPE DRAGO. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, pur rendendomi conto che il merito della vicenda che mi vede protagonista di una sentenza ormai definitiva non può essere indubbiamente ribaltato da questa autorevole Giunta, però mi consentirete, molto brevemente, di portare la verità su questa vicenda anche rispetto alle strumentalizzazioni e al clima che stiamo vivendo complessivamente. Tra l'altro, se non fossi convinto dell'ingiustizia che ho subito e continuo a subire, mi sarei dimesso da parlamentare per non compromettere anche la credibilità delle istituzioni.
Ritengo che se io fossi stato condannato per aver commesso altri tipi di reato e per altre vicende, non sarei qui; avrei già dato le mie dimissioni, perché ritengo che le istituzioni, prima di ogni altra cosa, debbano essere salvaguardate.
Credo invece che l'unico modo per salvaguardare la mia dignità di uomo che ha dedicato la sua vita all'impegno politico sia quello di cogliere queste occasioni per recuperare almeno la verità in questa vicenda. Prenderò atto poi di tutto quello che accadrà, perché ritengo di essere un uomo delle istituzioni: ho servito le istituzioni da deputato regionale, da presidente della regione, da assessore regionale in diverse occasioni, da sottosegretario alla difesa, da sottosegretario agli esteri e ancora oggi come parlamentare eletto nell'attuale legislatura.
Entro nel merito brevemente, non voglio tediarvi perché probabilmente conoscete le questioni. Il sottoscritto, nel 1998, si ritrova a essere eletto Presidente della regione; nel momento in cui viene eletto viene chiamato dal segretario generale della Presidenza della regione, così come risulta dagli atti processuali (dichiarato e confermato dallo stesso segretario generale) e viene messo a conoscenza che il Presidente della regione dal 1948 - 1950 ha a disposizione un capitolo di bilancio denominato «spese riservate» che da quegli anni in poi tutti i presidenti della regione che mi hanno preceduto hanno utilizzato senza rendicontazione. Negli anni Cinquanta, Sessanta, fino all'inizio degli anni Novanta, si trattava di un capitolo di bilancio di miliardi di lire: nel mio caso quel capitolo di bilancio era di duecento milioni di lire.
Il Presidente della regione non aveva l'obbligo di rendicontazione proprio perché si trattava di spese riservate. Mi spiego meglio: il Presidente della regione, dall'approvazione dello statuto siciliano, utilizza in via esclusiva il capitolo relativo alle spese riservate che non è lo stesso relativo alle spese di rappresentanza degli altri presidenti della regione. In Sicilia si mutua questo principio perché il Presidente di questa regione, in virtù dello statuto, ha il rango di ministro, è l'unico Presidente regionale che siede al Consiglio dei ministri quando ci si occupa di questioni legate alla regione siciliana e quindi utilizza


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questo capitolo come lo utilizzano alcuni ministri della Repubblica: il Presidente del Consiglio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi, il ministro della difesa, il ministro degli affari esteri.
Tra l'altro devo osservare che io sono l'unico testimone vivente per aver utilizzato i fondi riservati sia come Presidente della regione ma anche come sottosegretario di questo Governo, perché sono stato due volte componente di Governi nazionali, con il ministro della difesa Martino e con il ministro degli affari esteri Fini; il discorso ovviamente non è riferito a un particolare governo, ma vale per tutti i governi di centrodestra o di centrosinistra... (Commenti dell'onorevole Ciccioli) Sì, sì, senza nessuna polemica.
In tutti i governi, coloro i quali utilizzano i fondi riservati, lo fanno senza rendicontazione e il Presidente della regione ha mutuato questo principio da quello dello Stato. Il Presidente della regione in Sicilia è anche capo della polizia di Stato nell'ambito della regione, e ha il compito di tutelare l'ordine pubblico insieme alla polizia. Voglio portarvi solo un esempio, senza problemi, dal momento che siamo in un luogo pubblico e stiamo verbalizzando. Quando ero Presidente della Regione siciliana si svolgevano spesso manifestazioni, ricordo in particolare da parte dei disoccupati, e sovente si trattava di movimenti spontanei. Tramite la Digos mi facevo chiamare qualche capo delle organizzazioni sindacali, con i quali cercavo di dialogare per risolvere il problema, dicendo loro che si sarebbe fatto quanto era necessario da un punto di vista istituzionale e politico. In quelle occasioni prendevo 500.000 lire o un milione e li davo, ma si trattava di un normale utilizzo, come accade anche per le altre istituzioni che utilizzano i fondi riservati.
A parte che mi era stato detto che non c'era l'obbligo, ma voi pensate che mi potevo far fare la ricevuta? Ma è quello che fanno i servizi.
Detto questo, onorevoli colleghi, signor presidente, sono stato giudicato colpevole di aver seguito una prassi che era stata utilizzata da tutti gli altri presidenti. È chiaro che se non ci fosse stata la prescrizione avrebbero dovuto condannare tutti gli altri presidenti della regione; se un giudice oggi esaminasse questa sentenza e volesse verificare come si utilizzano i fondi riservati nei vari ministeri, io credo che parecchi ministri di alcuni governi che si sono succeduti indubbiamente finirebbero sotto inchiesta e rispetto a questa sentenza sarebbero già condannati.
Questo è il merito della questione; è chiaro che si è trattato di una sentenza innovativa che dice che comunque, essendo fondi riservati, non vanno al controllo contabile, ma devono essere rendicontati, messi in un armadietto, in una cassaforte, e ci deve essere sempre la possibilità di verifica da parte dell'autorità giudiziaria. Si tratta di una sentenza che stabilisce una supremazia dell'autorità giudiziaria rispetto alle istituzioni pubbliche.
In ogni caso, trattandosi di sentenza innovativa avrebbe dovuto riguardare il futuro, non certamente il pregresso. Non poteva essere retroattiva, nel momento in cui indubbiamente la prassi consolidata rispetto alle normative vigenti era che i fondi riservati non sono mai stati rendicontati e la Corte dei conti ha sempre approvato la non rendicontazione dei fondi riservati.
Detto questo, io sono stato condannato e la sentenza definitiva è arrivata l'anno scorso. Oltre alla pena che è stata condonata, sono stato condannato anche alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, interdizione temporanea che scade, così come è stato detto dal relatore, nel corso di questa legislatura.
Mi chiedo allora, se esistesse l'istituto della sospensione, ritengo che la cosa più normale, più legittima, sarebbe che un deputato che incappa in una vicenda di questo genere possa essere sospeso e nel momento in cui finisce il periodo di interdizione può rientrare se si è in corso di legislatura.
Tuttavia così non è, nel senso che non esiste una norma che consente la sospensione


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temporanea e invece esiste la problematica, così come è stata definita, che si decade e quindi a questo punto, nel momento in cui interviene la decadenza, addirittura la mia pena sarebbe più grave rispetto a quello che la magistratura mi ha contestato. Infatti indubbiamente, decadendo da deputato nel corso della legislatura, non solo sconto la pena ma addirittura mi si vieta di riacquistare la mia condizione di deputato per quella parte di legislatura che è nel mio diritto, perché recupero lo status di parlamentare a pieno titolo nel momento in cui scade la pena.
Non solo, a mio avviso vi è anche un problema di vulnus costituzionale, nel senso che la Camera dei deputati sarebbe composta in un modo diverso rispetto a come l'hanno voluta gli elettori e credo che tra l'altro qualcuno dei costituzionalisti chiamati da questa spettabile Giunta lo abbia evidenziato.
Come è stato detto da più parti la Commissione e l'Aula sono sovrane rispetto a una problematica del genere, quindi io vi chiedo, da questo punto di vista, che la vostra decisione faccia giustizia rispetto ad un'ingiustizia che io ho subìto. Spero comunque che si trovi una soluzione alla luce del ricorso che io ho provveduto a inoltrare a Strasburgo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, ma che intanto trovi risposta adeguata anche la questione dell'ulteriore vulnus che si creerebbe nel momento in cui io dovessi decadere e non potrei rientrare avendo riacquisito i miei pieni diritti.
Non ritengo di avere nulla da aggiungere, vi chiedo soltanto di decidere con assoluta coscienza e assoluta razionalità, non certo rispetto alle appartenenze politiche, cercando semplicemente di capire se l'ingiustizia che io ho subìto debba essere seguita da un ulteriore atto di ingiustizia che vi chiedo di eliminare.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Drago.
È possibile formulare eventuali domande per il tramite della Presidenza. Avverto che non essendo di competenza di questa Giunta pronunciarsi sul merito, saranno ammesse solo domande che riguardano i profili istituzionali e parlamentari.
Chiedo se vi siano iscritti a parlare.

MAURIZIO BIANCONI. Signor presidente, vorrei sapere se è documentato il ricorso alla Corte europea.

PRESIDENTE. No. Avrebbe dovuto essere l'onorevole Drago, che è stato invitato a produrre eventuali documenti, a farlo, ma a questa Giunta non è pervenuta documentazione di alcun tipo.

GIUSEPPE DRAGO. Non è stato prodotto alcun documento perché la presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo è atto recentissimo.

PRESIDENTE. Se nessuno intende porre altri quesiti - d'altronde la materia è stata più che istruita - ringrazio l'onorevole Gianni e l'onorevole Drago.
Sospendo l'udienza pubblica per consentire alla Giunta di riunirsi in camera di consiglio e invito quindi le parti e il pubblico ad uscire dall'aula, ricordando che saranno successivamente riammessi, qualora lo ritengano, alla ripresa dell'udienza pubblica per la comunicazione dei risultati di questa stessa udienza.

La seduta pubblica, sospesa alle 15,30, è ripresa alle 16,10.

PRESIDENTE. Do lettura del dispositivo approvato in camera di consiglio dalla Giunta delle elezioni:
«La Giunta delle elezioni,
in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in camera di consiglio;
vista la sentenza n. 2803/2006, emessa in data 24 novembre 2006 dalla Corte di appello di Palermo, resa definitiva con sentenza della Suprema Corte di cassazione 14 maggio 2009, n. 23066/09, con la quale il deputato Giuseppe Drago è stato condannato per peculato ad anni tre


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di reclusione (pena condonata) e allo stesso è stata inflitta la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici;
vista la nota della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, VI sezione penale, n. 411/09 del 24 marzo 2010, con la quale si comunica che la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici di anni due e mesi nove applicata all'onorevole Giuseppe Drago decorre dal 13 novembre 2009, «data di applicazione dell'ordinanza di condono ex L. 241/06»;
visti l'articolo 56 della Costituzione, gli articoli 28, secondo comma, numeri 1) e 2), e terzo comma, e 29 del codice penale, l'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante il testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati;

accerta

che si è in presenza di una causa sopraggiunta di ineleggibilità e, respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito,

delibera

di proporre all'Assemblea la decadenza dal mandato parlamentare, per motivi di ineleggibilità sopravvenuta, del deputato Giuseppe Drago e la proclamazione in suo luogo del candidato Giuseppe Gianni, per la lista Unione di Centro nella XXV Circoscrizione Sicilia 2.
Così deciso in Roma, in questa sede, alle ore 16.10».

Avverto che mi riservo di nominare successivamente il relatore per l'Assemblea.
Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta pubblica termina alle 16,15.

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