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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione II

3.
Venerdì 30 luglio 2010
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Bongiorno Giulia, Presidente ... 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis):

Bongiorno Giulia, Presidente ... 3 4 5
Bernardini Rita (PD) ... 5
Caliendo Giacomo, Sottosegretario di Stato per la giustizia ... 4 5
Contento Manlio (PdL) ... 4
Ferranti Donatella (PD) ... 3 5
Papa Alfonso (PdL), Relatore ... 3 5
Ria Lorenzo (UdC) ... 5
Rossomando Anna (PD) ... 4

ALLEGATO: Emendamento approvato in linea di principio ... 6

[Avanti]
COMMISSIONE II
GIUSTIZIA

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta antimeridiana di venerdì 30 luglio 2010


Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIULIA BONGIORNO

La seduta comincia alle 9.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno».
Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati alcuni emendamenti in linea di principio e che ho dovuto rinviare il seguito della discussione - mi scuso con il relatore cui ho tolto la parola - perché stava terminando la chiama dei senatori e, quindi, dovevamo andare in Aula.
La discussione del provvedimento prevedeva, in quel momento, l'esame di un emendamento precedentemente accantonato. Do, dunque, la parola al relatore che riprenderà dal punto in cui ieri ha dovuto interrompere, ossia dall'emendamento Ferranti 1.14.

ALFONSO PAPA, Relatore. Voglio semplicemente ribadire come il richiamo che è stato fatto alla sentenza della Corte costituzionale sicuramente affronti, sotto un certo aspetto, la norma che è stata evocata. Si tratta di un problema certamente interpretativo, di valutazione. Mi sembra che la norma, così come congegnata, miri semplicemente a escludere ipotesi di automatismi e a prevedere interventi su istanza, in particolare, del pubblico ministero.
Quindi, il parere del relatore resta immutato, ritenendo che si tratti di un problema interpretativo, rispetto al quale le differenti posizioni sono sostanzialmente equipollenti. Infatti, non mi sembra che il richiamo fatto indichi univocamente, in qualche misura, una sola direzione nella quale la norma andrebbe, non consentendo altre interpretazioni.

DONATELLA FERRANTI. Prendiamo atto del parere del relatore. Ovviamente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale riguardava la parte del comma 9, lettera a), dell'articolo 656 del codice di procedura penale che attiene ai reati aggravati dall'articolo 61, primo comma, n. 11-bis, del codice penale in relazione alla clandestinità. Quello non è un problema tecnico, perché è ovvio che, essendo stata dichiarata incostituzionale, la norma non avrà applicazione.
Il problema che noi del Partito Democratico vogliamo sottoporre dal punto di vista politico è un altro e lo riassumo molto brevemente. Poiché in questi casi si parla di persone che sono libere e che, quindi, in un provvedimento volto alla deflazione carceraria, si fanno entrare in carcere solo per una valutazione in ordine alla meritevolezza del beneficio - rimanendo esclusi soltanto i soggetti condannati


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per i delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, che non possono mai essere ammessi, e i soggetti che sono stati condannati per furto semplice, furto aggravato e incendio boschivo - su questo punto riteniamo che ci sia una irragionevolezza da parte del legislatore. Poiché dal punto di vista politico inizialmente questa esclusione era stata mantenuta in riferimento all'aggravante di clandestinità, riteniamo che questi reati non siano poi più gravi, sotto il profilo sociale, rispetto ad altri, che sono invece ammessi automaticamente al beneficio.
Noi insistiamo su tale aspetto, ma prendiamo atto comunque delle valutazioni contrarie.

ANNA ROSSOMANDO. Intervengo solo per puntualizzare che sono rimasta stupita dal fatto che il relatore mantenga un'opinione di questo tipo. Mi sembra che vi sia, innanzitutto, una illogicità del relatore, prima ancora che del legislatore.
Il provvedimento originariamente presentato prevedeva una serie di automatismi. Sono stati giustamente introdotti degli elementi di maggiore ponderatezza ma, a questo punto, guardando la coerenza della norma, si costringe chi deve applicarla a un andirivieni incredibile.
Trovo, inoltre, onestamente molto singolare che già ab origine - ossia nel momento in cui stiamo facendo i legislatori - diciamo che si tratta di un problema interpretativo. Mi sembra tutto abbastanza incredibile, per usare un termine non molto elegante; direi del tutto illogico.

PRESIDENTE. Avverto che la presidenza ha autorizzato la presentazione dell'emendamento Contento 1.501 (vedi allegato).
Invito l'onorevole Contento ad illustrare l'emendamento 1.501 a sua firma.

MANLIO CONTENTO. La formulazione attuale dell'articolo 1, comma 4, prevede: «Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto dal comma 9, lettera b), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1».
Il problema che è stato segnalato riguarda il fatto che un'interpretazione restrittiva di questa norma, così come è scritta, potrebbe lasciar supporre che, nei casi in cui una persona sia in stato di custodia cautelare magari da alcuni mesi e poi sopraggiunga la condanna definitiva, con questa formulazione non possa godere di questo beneficio. Siccome questa interpretazione è un po' sibillina, perché si potrebbe anche sostenere che un'interpretazione come questa è discriminatoria dal punto di vista costituzionale, abbiamo tentato di rendere più esplicita la nostra intenzione di non volere un simile risultato.
L'idea, sperando che vada bene, è quella di sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 9, lettera b) dell'articolo 656 codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione del beneficio, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5.».

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Però, al secondo periodo del comma 4, l'espressione «a tal fine» si lega con l'eccezione, mentre bisognerebbe legarla alla regola generale.

MANLIO CONTENTO. Infatti, io avevo suggerito l'espressione «a tali fini». In sede di coordinamento formale si potrà individuare la formula più opportuna, ma il senso dovrebbe essere questo.

PRESIDENTE. Fatta salva questa precisazione in merito al coordinamento, se anche il Governo è d'accordo, passerei alla votazione.


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Invito il relatore e il Governo a esprimere il parere.

ALFONSO PAPA, Relatore. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo esprime parere favorevole.

RITA BERNARDINI. Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento Contento 1.501.

LORENZO RIA. Presidente, anche noi dell'UdC vorremo sottoscrivere l'emendamento Contento 1.501.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione di questo emendamento, invito il presentatore a ritirare l'emendamento Ferranti 1.14.

DONATELLA FERRANTI. Lo ritiro, presidente.

PRESIDENTE. Ferma restando la precisazione del Governo in merito al coordinamento, pongo in votazione l'emendamento Contento 1.501, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato in linea di principio).

Propongo di accantonare la votazione dell'articolo 1.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Avverto che l'emendamento approvato in linea di principio sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,10.

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