Commissione I
Sulla pubblicità dei lavori:
Bruno Donato, Presidente ... 2
Proposta di legge (Discussione e rinvio)
Barbareschi: Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia ( 1493 ) ... 2
Bruno Donato, Presidente, Relatore f.f. ... 2 3
Davico Michelino, Sottosegretario di Stato per l'interno ... 3
ALLEGATO: Testo base adottato dalla Commissione ... 4
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 del presente articolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.