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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione I

22.
Giovedì 12 luglio 2012
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Bruno Donato, Presidente ... 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio): D'Alema ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto ( C 5284 ):

Bruno Donato, Presidente, Relatore ... 3 4 5 6 11 12 13
Bressa Gianclaudio (PD) ... 4 9 12
Briguglio Carmelo (FLpTP) ... 4 7
Calderisi Giuseppe (PdL) ... 10 12
D'Alema Massimo (PD) ... 5 8 12
De Gennaro Giovanni, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ... 4
Laffranco Pietro (PdL) ... 5 7 11 12
Naccarato Alessandro (PD) ... 4
Pastore Maria Piera (LNP) ... 3 4 11
Santelli Jole (PdL) ... 3 8
Tassone Mario (UdCpTP) ... 5 4 10
Volpi Raffaele (LNP) ... 3 4 8

ALLEGATI:
Allegato 1: Emendamenti ed articoli aggiuntivi ... 14
Allegato 2: Emendamenti del Relatore ... 18

COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di giovedì 12 luglio 2012


Pag. 14

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis), aggiungere in fine, le parole: , e altresì la difesa del sistema Paese rispetto alle minacce militari convenzionali e non convenzionali emergenti, specialmente nella regione mediterranea e mediorientale, nonché rispetto alle azioni disinformative suscettibili di compromettere il merito di credito degli strumenti del debito pubblico della Repubblica italiana e più in generale di destabilizzare il sistema bancario ed industriale.
1. 1.Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:
«4-bis. L'Autorità delegata, ove istituita ai sensi del comma 1, partecipa al Consiglio dei Ministri ogni qualvolta vengano trattate materie attinenti la sicurezza nazionale».
2. 1.Laffranco, Santelli, Calderisi.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), aggiungere, in fine, le parole: nonché alla difesa rispetto ad ogni altro genere di rischio o minaccia suscettibile di ledere gli interessi politici, economici e militari del sistema Paese.
3. 1.Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di norme di contabilità e disposizioni finanziarie).

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di approvazione della legge di stabilità la misura della dotazione finanziaria è determinata previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30».
4. 01.Laffranco, Santelli, Calderisi.


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ART. 5.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: le attività informative svolte da organismi con le seguenti: le attività informative previste dalla presente legge svolte da organismi dello Stato.
5. 1.Laffranco, Santelli, Calderisi.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso Art. 34, ultimo periodo, sopprimere la parola: integralmente.
8. 1.Pastore.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del capoverso.
9. 1.Santelli, Laffranco, Calderisi.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali con le seguenti: la definizione delle politiche di protezione cibernetica.
9. 2.Santelli, Laffranco, Calderisi.

ART. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, primo periodo, le parole: indicandone le ragioni essenziali sono sostituite dalle seguenti: fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito.
10. 1.Laffranco, Santelli, Calderisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 127, primo periodo, le parole: indicandone le ragioni essenziali sono sostituite dalle seguenti: fornendo un quadro informativo che ne consenta l'esame nel merito.
10. 2.Tassone, Libè, Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti sono alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: «il Presidente del Consiglio o l'Autorità delegata, ove istituita, è tenuto a dare comunicazione, fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge.
10. 3.Laffranco, Santelli, Calderisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e al vicepresidente.
10. 4.Lo Moro, Naccarato.

Al comma 1, sostituire le parole: l'intero quadro informativo in suo possesso con le seguenti: un quadro informativo che permetta la verifica della fondatezza della decisione di opporre il segreto di Stato.
10. 5.Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 1, sostituire le parole: l'intero quadro informativo in suo possesso, con le seguenti: un quadro informativo che permetta di verificare la fondatezza della decisione di opporre il segreto di Stato.
10. 6.Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente: «Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi


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dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna Camera per le conseguenti valutazioni».
11. 1.Laffranco, Santelli, Calderisi.

Al comma 1, sostituire le parole da: fornisce sino alla fine del comma con le seguenti: o l'Autorità delegata, ove istituita, è tenuto a dare comunicazione, fornendo un quadro informativo idoneo a consentirne l'esame nel merito, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge.
11. 2.Laffranco, Santelli, Calderisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e al vicepresidente.
11. 3.Lo Moro, Naccarato.

Al comma 1, sostituire le parole: 'l'intero quadro informativo in suo possesso con le seguenti: un quadro informativo che permetta la verifica della fondatezza della decisione di opporre il segreto di Stato.
11. 4.Pastore, Vanalli, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 1.Favia, Donadi.

Premettere il seguente comma:
01. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «è richiesta» sono inserite le seguenti: «esclusivamente dai soggetti delegati indicati dal medesimo comma».
12. 4. Favia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento dei compiti loro attribuiti dalla legge.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
12. 2.Tassone, Libè, Mantini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). - 1. Il Presidente del


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Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
12. 3.Laffranco, Santelli, Calderisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta esclusivamente dai soggetti delegati indicati dal medesimo comma al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
12. 5. Favia.


Pag. 18

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: per rafforzare aggiungere le seguenti: le attività informative per.
1. 50.Il relatore.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura).

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n.124, è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della presente legge, i documenti indicati al comma 1, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria».
4. 050.Il relatore.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri fornisce, inoltre, un idoneo quadro informativo sul quale ha basato la conferma dell'opposizione del segreto di Stato al Presidente del Comitato, che ne dà comunicazione agli altri componenti limitatamente agli elementi necessari per le decisioni di competenza».
10. 50.Il relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri fornisce, inoltre, un idoneo quadro informativo sul quale ha basato la conferma dell'opposizione del segreto di Stato al Presidente del Comitato, che ne dà comunicazione agli altri componenti limitatamente agli elementi necessari per le decisioni di competenza».
11. 50.Il relatore.

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