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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione I

23.
Martedì 17 luglio 2012
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Bruno Donato, Presidente ... 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio): D'Alema ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto ( C 5284 ):

Bruno Donato, Presidente, Relatore ... 3 4 5 6 7 8 9 10
Bressa Gianclaudio (PD) ... 5 6 9
Briguglio Carmelo (FLpTP) ... 5 9
D'Alema Massimo (PD) ... 7
De Gennaro Giovanni, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ... 4 5 9
Favia David (IdV) ... 9
Fiano Emanuele (PD) ... 6 7
Laffranco Pietro (PdL) ... 6 8 9
Santelli Jole (PdL) ... 4 5
Tassone Mario (UdCpTP) ... 4 5 8 9
Vanalli Pierguido (LNP) ... 4 8

ALLEGATO: Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati in linea di principio ... 11

COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di martedì 17 luglio 2012


Pag. 11


ALLEGATO

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: per rafforzare aggiungere le seguenti: le attività informative per.
1. 50.Il relatore.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura).

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n.124, è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della presente legge, i documenti indicati al comma 1, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, né quelle di polizia tributaria».
4. 050.Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: le attività informative svolte da organismi con le seguenti: le attività informative previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici.
5. 1.(nuova formulazione) Laffranco, Santelli, Calderisi.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali con le seguenti: la definizione delle politiche di protezione cibernetica.
9. 2.Santelli, Laffranco, Calderisi.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».
10. 50.(nuova formulazione) Il relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono inseriti i seguenti: sino alla fine del comma, con le seguenti: è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su


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richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».
11. 50.(nuova formulazione) Il relatore.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
12. 3.Laffranco, Santelli, Calderisi.

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