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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione VI

1.
Giovedì 2 dicembre 2010
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Conte Gianfranco, Presidente ... 2

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Golfo ed altri: Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati ( 2426 ); Mosca ed altri: Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati ( 2956 ):

Conte Gianfranco, Presidente ... 2 3 4
Comaroli Silvana Andreina (LNP), Relatore ... 2 3
Viale Sonia, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ... 3 4

ALLEGATI:
Allegato 1: Testo unificato risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base ... 5
Allegato 2: Emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione ... 7

COMMISSIONE VI
FINANZE

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta antimeridiana di giovedì 2 dicembre 2010


Pag. 5

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.

(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate).

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter.».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più sindaci prima della scadenza del termine, i nuovi sindaci sono nominati nel rispetto del medesimo riparto.»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis,»;
c) al comma 4-ter, dopo le parole: «dei commi» è inserita la seguente: «1-bis,».

Art. 2.
(Decorrenza).

1. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 147-ter, del comma 1-bis del


Pag. 6

l'articolo 147-quater e del comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Società a controllo pubblico).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.


Pag. 7

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO DALLA COMMISSIONE
ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, terzo e quarto periodo, alla parola: «riparto» premettere, ovunque ricorra, le seguenti: «criterio di».
1. 101. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere il quinto periodo.
1. 102. Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, secondo e terzo periodo, alla parola: «riparto» premettere, ovunque ricorra, le seguenti: «criterio di».
1. 103. Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere il quarto periodo.

1. 104. Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1. 105. Il Relatore.

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