Commissione VII
Sulla pubblicità dei lavori:
Aprea Valentina, Presidente ... 2
Missione e sostituzioni:
Aprea Valentina, Presidente ... 2
Proposta di legge (Discussione e approvazione):
Grimoldi ed altri: Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (2064): ... 2
Aprea Valentina, Presidente ... 2 3 4 5
Barbieri Emerenzio (PdL), Relatore ... 2 3
Giro Francesco Maria, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ... 3
Goisis Paola (LNP) ... 4
Palmieri Antonio (PdL) ... 4
Russo Antonino (PD) ... 4
Votazione nominale:
Aprea Valentina, Presidente ... 5
ALLEGATO: Nuovo testo risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base ... 6
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi.
1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 1.000.000 euro per l'anno 2010 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2011.
1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale»;
b) al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali» sono inserite le seguenti: «fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2010 e a euro 1.682.190 annui a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 250, quinto periodo, le parole: «, pari a 181 milioni di euro,» sono soppresse;
b) all'Elenco 1:
1) alla rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza
sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», le cifre: «181» e «113» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «180» e «111,3» e le parole: «articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260» sono soppresse;
2) alla voce: «Totale», le cifre «2.214» e «213» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.213» e «211,3».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.