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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione VII

25.
Giovedì 7 giugno 2012
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 2

Missioni e sostituzioni:

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 2

Proposte di legge (Discussione e rinvio):
Aprea ed altri: Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (C. 953); Angela Napoli: Disciplina del sistema nazionale di istruzione (C. 806); Angela Napoli: Disciplina degli organismi di partecipazione e di responsabilità e delle strutture di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche (C. 808); Angela Napoli: Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche (C. 813); Frassinetti: Norme concernenti gli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche (1199); De Torre ed altri: Disciplina del governo partecipato della scuola dell'autonomia (C. 1262); De Pasquale ed altri: Disposizioni concernenti il governo partecipato della scuola dell'autonomia, la reclutamento (1468); Cota ed altri: Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente (C. 1710); Carlucci ed altri: Norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative (C. 4202); Capitanio Santolini: Disposizioni concernenti l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché la riforma dello stato giuridico dei docenti (C. 4896); Di Pietro ed altri: Norme per l'autogoverno del sistema educativo di istruzione e formazione nonché in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche, formazione e reclutamento del personale docente e istituzione di un'area contrattuale specifica per il personale del comparto della scuola (C. 5075):

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 2 6 7 8
Bachelet Giovanni Battista (PD) ... 7
Capitanio Santolini Luisa (UdCpTP) ... 6
Giulietti Giuseppe (Misto) ... 7
Goisis Paola (LNP) ... 7
Pes Caterina (PD) ... 6
Zazzera Pierfelice (IdV) ... 4

ALLEGATO: Questione pregiudiziale di costituzionalità ... 9

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di giovedì 7 giugno 2012


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ALLEGATO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De 5075 Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ PRESENTATA DAI DEPUTATI ZAZZERA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE

La VII Commissione,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1 del provvedimento richiama, in relazione al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'articolo 117 della Costituzione; dispone cioè che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è sancita dall'articolo 117 della Costituzione;
s'intende evidenziare l'inesattezza del richiamo alla norma costituzionale, in quanto l'autonomia non è sancita dall'articolo 117 della Costituzione, semmai detto articolo stabilisce gli ambiti di competenza di Stato e regioni in materia di istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
l'articolo 1 del provvedimento riconosce alle istituzioni scolastiche autonomia statutaria, in particolare, gli statuti, in totale autonomia, regoleranno l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica;
sia all'articolo 1 che all'articolo 2 del provvedimento si interviene sugli organi delle istituzioni scolastiche: in base al primo, gli organi promuovono il patto educativo fra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando, fra l'altro, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie e le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali i piani formativi territoriali;
l'autonomia statutaria, cioè la possibilità di ogni singola scuola di stabilire un proprio statuto autonomo, creerà in modo definitivo e irreparabile una disomogeneità dell'offerta formativa e l'impossibilità dello Stato di garantire a tutti i cittadini una qualità di formazione conforme, compromettendo il diritto all'uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e violando l'articolo 117 comma 2, lettera m) della Costituzione, che affida allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
la definizione di scuola che compare nella disposizione di cui all'articolo 1 del testo unificato è inadeguata perché sembra dimenticare che la Scuola ha il compito di formare l'uomo e il cittadino sia come individuo singolo che come membro della collettività, i cui valori condivisi sanciti dalla Costituzione sono l'obiettivo principale dell'azione educativa della scuola. Nessuna altra realtà culturale sociale e produttiva può condividere quest'onere. Non si vuole negare che le realtà culturali che vogliano interagire forniscano il loro contributo, ma ciò potrà avvenire nella consapevolezza della loro alterità rispetto ad una Istituzione, a cui la Costituzione ha affidato un ruolo specifico e insostituibile;


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oltre a non essere chiaro cosa si intenda per realtà culturali, sociali e produttive, non è accettabile mescolare un'istituzione dello Stato con il compito delicatissimo di formare l'uomo e il cittadino, con qualsiasi altra realtà associativa sia essa di natura culturale che produttiva;
la disposizione, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b) del testo all'esame, che richiede la valorizzazione del dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie appare eccessiva e arreca il rischio di ingerenze inappropriate incompatibili con la qualità dell'offerta formativa, mortificando oltremodo la professione dei docenti; inoltre il familismo eccessivo porta inevitabilmente a discriminare chi proviene da realtà socio-culturali svantaggiate e comunque impedisce il processo di emancipazione dei ragazzi dalle famiglie di appartenenza. Dette disposizioni pertanto risultano in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che sancisce il diritto di uguaglianza e l'articolo 33 che sancisce solennemente la libertà di insegnamento;
all'articolo 4, circa la composizione del Consiglio dell'autonomia, il provvedimento dispone che lo statuto, nel declinare la composizione, deve rispettare alcuni criteri: il dirigente scolastico è membro di diritto; la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti; del Consiglio fanno parte membri esterni, infine il Consiglio è presieduto da un genitore, eletto fra i suoi membri, cui spetta convocarlo e fissarne l'ordine del giorno;
in base alla suddetta composizione, non è chiaro quali potranno essere i membri esterni che faranno parte del consiglio ed inoltre affidare ad un genitore la responsabilità di stabilire l'ordine del giorno risulta una scelta irresponsabile, esautorando così la componente docente e la dimensione collegiale;
l'articolo 6 del provvedimento affida al Consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti, la programmazione dell'attività didattica; dispone inoltre che il Consiglio mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale, l'attività didattica di ogni classe fa capo ai relativi docenti e lo statuto disciplina «la composizione» e le modalità di partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni classe;
la suddetta disposizione rappresenta una violazione dell'articolo 33 della Costituzione, sulla libertà di insegnamento: in quanto nello stabilire che «il consiglio dei docenti deve mantenere un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale» non chiarisce cosa debba intendersi per «collegamento costante» e che peso ha la posizione del Consiglio dell'autonomia scolastica, presieduto da un genitore e che include membri esterni; inoltre, la necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe, come chiaramente stabilito al succitato articolo 6, potrebbe portare ad un'ingerenza eccessiva di genitori e alunni nella programmazione del consiglio di classe, dove è anche evidente il «conflitto di interessi» che si verrebbe inevitabilmente a creare;
l'articolo 10 del testo unificato dispone che le istituzioni scolastiche possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni; sancisce inoltre che i partner possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni no profit;
i finanziamenti al sistema di istruzione pubblica, mai veramente adeguati alle sue reali esigenze, sono ulteriormente diminuiti con l'acuirsi della crisi economica e l'impennata del debito pubblico, in tale situazione il coinvolgimento di capitali privati viene visto come l'unica soluzione


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possibile, ma la previsione dei cosiddetti partners esterni, comporta gravi rischi di condizionamento su tutta l'attività scolastica;
la scuola, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione, nel garantire il diritto all'istruzione, ha due doveri, uno orizzontale e uno verticale: educare tutti e promuovere i meritevoli. Essa ha quindi un ruolo determinante nella possibilità di rendere effettivo il dettato costituzionale dell'articolo 3 e cioè la rimozione «degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
risulta non solo rischioso, ma anche sproporzionato in termini di forze schierate in campo, che lo Stato affidi un compito così cruciale e di drastica ricaduta collettiva, anche all'iniziativa di un suo singolo cittadino, o ad associazioni di cittadini;
l'iniziativa del singolo sia esso spinto, con le migliori intenzioni, da un anelito imprenditoriale al miglioramento dell'efficacia di un servizio, sia esso costituitosi in associazione con altri (ad esempio in associazioni di genitori, uniti dalla premura per la formazione dei propri figli), non può sostituire o affiancare una gestione delle istituzioni scolastiche effettuata con responsabilità esclusiva da parte degli stessi insegnanti, ovvero i soggetti che, debitamente formati e selezionati per individuare i bisogni e le esigenze delle giovani generazioni, hanno la professionalità e le competenze necessarie ed imprescindibili per operare scelte in campo educativo, didattico e formativo, in sintesi, per formare l'uomo e il cittadino;
con la partecipazione di capitali privati nel finanziamento della scuola pubblica, associato al peso determinante che i privati avranno in seno agli organi collegiali, lo Stato non sarà più in grado di garantire l'uniformità dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale e quindi di assicurare, a tutti indistintamente, la qualità, l'imparzialità e il diritto all'istruzione, anzi in tal modo si corre il rischio di legittimare inaccettabili sperequazioni sul territorio nazionale e di perdere di vista gli obiettivi prioritari che l'istituzione scolastica, nel corso della sua linea evolutiva, ha sempre perseguito, anche svincolando i ragazzi dai condizionamenti del gruppo di loro originaria appartenenza;
le citate disposizioni violano palesemente gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, il cui combinato disposto sancisce solennemente il diritto allo studio;
i commi da 3 a 8 dell'articolo 11 del testo unificato dispongono che le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le istituzioni scolastiche autonome. In particolare, esse istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo e ne stabiliscono composizione e durata. La Conferenza ha funzioni consultive, in particolare esprimendo parere sugli atti regionali di indirizzo e programmazione in materia di: autonomia delle istituzioni scolastiche, attuazione delle innovazioni ordinamentali; piano regionale per il sistema educativo e per la distribuzione dell'offerta formativa; educazione permanente; criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali; piani di organizzazione della rete scolastica, incluse istituzioni, aggregazioni, fusioni e soppressioni di istituzioni scolastiche;
di fatto, la norma di cui all'articolo 11 succitata, più precisamente al comma 4 lettera e), nasconde la regionalizzazione del reclutamento perché affida alla competenza regionale l'elaborazione di criteri per la definizione degli organici che attualmente sono di carattere nazionale e dunque illegittimamente dà per scontata la competenza delle regioni in materia di reclutamento; si ricorda


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infatti che dalle attribuzioni delle istituzioni scolastiche è escluso il reclutamento del persona docente e non docente, che rientra nelle competenze del Ministero (articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275);
dalle disposizioni su esposte e dai rilievi effettuati emerge la violazione della Costituzione sotto molteplici profili:
delibera di non procedere all'esame del Testo unificato C. 953 e abb.
1. Zazzera, Di Pietro, Di Giuseppe.

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