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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione VII

29.
Mercoledì 1° agosto 2012
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 3

Proposte di legge (Discussione e rinvio):
Proposte di legge Motta ed altri: Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana (C. 1373 ); Rainieri ed altri: Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (C. 1656 ); Tommaso Foti: Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (C. 2110 ); Barbieri e Tommaso Foti: Dichiarazione dell'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda (C. 2777 ); Polledri ed altri: Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (C. 4085 ): ... 3

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 3 7 8
Barbieri Emerenzio (PdL), Relatore ... 3
Carra Enzo (UdCpTP) ... 8
Cecchi Roberto, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ... 6
Polledri Massimo (LNP) ... 7
Rivolta Erica (LNP) ... 8
Zazzera Pierfelice (IdV) ... 7

ALLEGATO: Testo unificato elaborato, in sede referente, adottato come nuovo testo base dalla Commissione ... 9

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di mercoledì 1° agosto 2012


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ALLEGATO

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.

TESTO UNIFICATO, ELABORATO IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE


Art. 1.
(Finalità).

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita e ne valorizza l'opera.
2. L'anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, è dichiarato «anno verdiano».
3. La Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse nazionale.

Art. 2.
(Interventi).

1. Lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare a decorrere dal 1o gennaio 2012, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, finalizzati ai seguenti obiettivi:
a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giuseppe Verdi, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni verdiane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;
c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali


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inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giuseppe Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le «mattinate teatrali-musicali verdiane» con la partecipazione di giovani artisti; rivalutazione e valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici «Corale Giuseppe Verdi» di Parma e del concorso internazionale «Voci Verdiane» di Busseto, per inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;
d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi verdiani e sistemazione viaria degli itinerari relativi, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;
f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento alla Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e alla casa natale del musicista in Roncole Verdi, e delle infrastrutture di collegamento e accesso. A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 5;
g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 3.
(Comitato promotore delle celebrazioni verdiane).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione Istituto nazionale di studi verdiani, Fondazione Teatro regio di Parma, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Casa Ricordi, Fondazione Arturo Toscanini e famiglia Carrara-Verdi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge.


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3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi.
4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere.
5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 4.
(Festival Verdi).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, la Repubblica riconosce quale patrimonio di interesse nazionale il Festival Verdi, di seguito denominato «Festival».
2. Il Festival è organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma che, per l'ideazione, si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 3.
3. Al fine di garantire la realizzazione del Festival, è concesso alla Fondazione Teatro Regio di Parma un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La Fondazione Teatro Regio di Parma annualmente redige e pubblica il bilancio culturale e finanziario del Festival.

Art. 5.
(Contributo straordinario).

1. Per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo straordinario di 3,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi dell'articolo 2, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è versato annualmente al Comitato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 5,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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