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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione VII
42.
Giovedì 13 dicembre 2012
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 3

Proposte di legge (Discussione e rinvio):
Senatori Marcucci ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del Governo: Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (Approvati in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato) (C. 5613); Berretta e altri: Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (C. 4547); Bossa ed altri: Modifica dell'articolo 182 e introduzione dell'allegato A-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali (C. 4818):

Ghizzoni Manuela, Presidente, Relatore ... 3 6
Granata Benedetto Fabio (FLpTP) ... 6
Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud - Lega Sud Ausonia - Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di giovedì 13 dicembre 2012


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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANUELA GHIZZONI

La seduta comincia alle 9,15.

(La Commissione approva il verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione delle proposte di legge Senatori Marcucci ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del Governo: Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (Approvati in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato) (C. 5613); Berretta e altri: Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (C. 4547); Bossa ed altri: Modifica dell'articolo 182 e introduzione dell'allegato A-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali (C. 4818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei senatori Marcucci ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del Governo: «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali», già approvati in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 novembre 2012; e dei deputati Berretta e altri: «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»; Bossa ed altri: «Modifica dell'articolo 182 e introduzione dell'allegato A-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali».
Avverto che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del regolamento.
Ricordo che il progetto di legge in discussione, approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato, è stato assegnato in sede legislativa il 12 dicembre 2012. Nella medesima seduta, per consentire alla Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del Regolamento, sono state trasferite, in sede legislativa, le proposte di legge Berretta ed altri C. 4547 e Bossa ed altri C. 4818, assegnate alla medesima Commissione in sede referente, che vertono sulla medesima materia.
La Commissione procederà nella seduta odierna alla discussione sulle linee generali e all'adozione del testo base. Verrà


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quindi fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti. Il testo base verrà, infine, trasmesso alle Commissioni parlamentari di merito per l'espressione del parere di competenza.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
In qualità di relatore, ricordo che la proposta di legge in oggetto - già approvata dal Senato e risultante dall'unificazione della proposta di legge n. 2794, presentata dai senatori Marcucci ed altri, e del disegno di legge n. 2997, d'iniziativa governativa, presentato dall'allora Ministro per i beni e le attività culturali Galan - novella l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), modificando la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.
In particolare, con riferimento alla qualifica di restauratore, la proposta ne prevede l'acquisizione diretta in esito ad apposita procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività, ovvero l'acquisizione previo superamento di una prova di idoneità. Analogamente, dispone per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
La proposta di legge mira a risolvere i problemi derivanti dall'incongruità delle prescrizioni relative ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore, che limitano fortemente la possibilità di accesso al titolo. Nell'attuale normativa, infatti, i professionisti sono tenuti a dimostrare la loro competenza attraverso la certificazione dell'attività svolta e dei periodi di formazione sostenuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420.
Ne consegue, come emerso anche durante il dibattito al Senato, che numerosi professionisti e imprese sono esclusi dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro, con il rischio di disperdere un grande patrimonio di professionalità, che assicura da sempre al Paese un primato mondiale nel campo della conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico.
Quanto disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, all'articolo 182, va quindi aggiornato, per non lasciare i professionisti del settore in una situazione di grave incertezza.
Già dal 2010 il Parlamento aveva approvato atti di indirizzo che impegnavano il Governo a modificare la disciplina dei requisiti previsti dal citato articolo 182 del Codice per l'espletamento della fase transitoria, invitando il Governo ad assicurare il giusto riconoscimento dell'esperienza professionale maturata dai restauratori a far data dal 2001.
La proposta di legge C. 5613, alla quale sono state abbinate le proposte di legge C. 4547 e C. 4818, prevede quindi all'articolo 1 l'attribuzione della qualifica di restauratore di beni culturali ai soggetti che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. La qualifica viene attribuita per settori specifici, essendo a tal fine il testo corredato di un allegato che reca un elenco dei diversi settori di competenza.
Nel dettaglio, la qualifica di restauratore viene attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012 e da concludere entro il 30 giugno 2015, consistente nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le indicazioni della I parte dell'allegato B, (tabelle 1, 2, 3). Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 31 dicembre 2012, saranno definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. È evidente che tale termine è da intendersi come ordinatorio.
In particolare, si dispone che i punteggi previsti dalla tabella 1 della I parte dell'allegato B spettano a coloro che hanno


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conseguito il titolo di studio alla data del 30 giugno 2012, ovvero a quanti lo conseguiranno entro la data del 31 dicembre 2014, purché risultino iscritti ai relativi corsi alla medesima data del 30 giugno 2012. In merito al punteggio attribuito ai titoli riconosciuti «equipollenti al diploma in Restauro» conseguito presso le Accademie di belle arti rilevo che non si fa riferimento alle equiparazioni previste da due differenti decreti ministeriali, emanati entrambi il 9 luglio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi: l'uno prevede l'equiparazione tra diplomi di laurea di ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, lauree specialistiche ex decreto ministeriale n. 509 del 1999 e lauree magistrali ex decreto ministeriale n. 270 del 2004; l'altro dispone, altresì, l'equiparazione tra classi delle lauree ex decreto ministeriale n. 509 del 1999 e classi delle lauree ex decreto ministeriale n. 270 del 2004.
La tabella 2 della I parte dell'allegato B concerne l'attribuzione di punteggio al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, a seguito del superamento di un pubblico concorso, nonché al personale docente di restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari indicati. Il punteggio spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. In merito al punteggio da attribuirsi al docente di restauro presso le Accademie di belle arti, non si fa riferimento ai 5 settori artistico-disciplinari previsti dal decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302, emanato in relazione al nuovo percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale abilitante alla professione di restauratore dei beni culturali, che ha integrato il decreto ministeriale 3 luglio 2009 nel quale sono definiti i settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti.
La tabella 3 della I parte dell'allegato B concerne l'attribuzione del punteggio per l'esperienza professionale consistente nell'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della legge e che si sia conclusa entro il 31 dicembre 2014.
Con riguardo all'acquisizione dell'esperienza professionale, viene considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86.
Viene riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica.
La qualifica di restauratore di beni culturali può essere acquisita anche da coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, per i quali è necessario tuttavia il superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante.
Una prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali viene poi prevista per coloro i quali, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, abbiano conseguito «la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B». Letteralmente, il riferimento sembrerebbe essere, oltre che al diploma accademico in restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, alle sole classi di laurea L-1 e L-43, alla classe di laurea specialistica 12/S e alla classe di laurea magistrale LM-11. Al riguardo, sarebbe necessario un chiarimento in considerazione del fatto che la tabella 1 dell'allegato B include sia il Diploma di laurea in Conservazione dei


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beni culturali (se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM-11) sia i titoli riconosciuti equipollenti al diploma accademico in restauro conseguito presso le Accademie di belle arti.
Con un medesimo decreto dei ministeri per i beni culturali e per l'università e la ricerca, da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2012, sono definite le modalità di svolgimento di entrambe le prove di idoneità.
Evidenzio, infine, come non risulti definita la tipologia di atto con il quale si provvede all'attribuzione della qualifica in esito al superamento delle prove di idoneità.
Con riferimento alla qualifica di collaboratore restauratore, si prevede quindi un'apposita procedura di selezione pubblica destinata a coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso di uno dei titoli indicati nella proposta di legge.
È previsto, infine, che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali venga attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati; alla tenuta dell'elenco deve provvedere il Ministero medesimo, senza nuovi o maggiori oneri per l'erario.
L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
Concludo il mio intervento rilevando che i ridottissimi tempi a disposizione per l'esame del provvedimento volto dare risposta ai professionisti del restauro dei beni culturali suggeriscono un'adesione incondizionata al testo licenziato dalla 7a Commissione del Senato, di cui propongo l'adozione come testo base.

BENEDETTO FABIO GRANATA. Presidente, credo che la sua indicazione sia l'unica realisticamente possibile. Ovviamente, il testo licenziato dal Senato - come tutti i testi - sarebbe migliorabile, ma se si vuole perseguire un qualche risultato per le categorie dei restauratori e dei collaboratori dei restauratori dei beni culturali, credo che la strada dell'approvazione tout court di questo provvedimento sia al momento l'unica percorribile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di adottare come testo base per il prosieguo della discussione la proposta di legge C. 5613.
(Così rimane stabilito).
Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 9.30 della giornata odierna.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
Sospendo, quindi, brevemente la seduta per consentire il decorso dei termini.

La seduta sospesa alle 9,25, è ripresa alle 9,40.

PRESIDENTE. Avverto che non sono stati presentati emendamenti al testo in esame, che sarà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari di merito per l'espressione del parere di competenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,45.

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