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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione VII

45.
Venerdì 21 dicembre 2012
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 3

Missioni e sostituzioni:

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):
Distaso ed altri: Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (C. 4333):

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 3 4 5 6
Carlucci Gabriella (UdCpTP), Relatore ... 4
Cecchi Roberto, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ... 4 6

Votazione nominale:

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 6

Proposta di legge (Discussione e approvazione): Verini ed altri: Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (C. 5397):

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 4 5 6
Cecchi Roberto, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ... 6
Coscia Maria (PD), Relatore ... 4

Votazione nominale:

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 7

Proposta di legge (Discussione e approvazione):
Narducci ed altri: Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana (C. 5309):

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 5 7
Cecchi Roberto, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ... 7
Granata Benedetto Fabio (FLpTP), Relatore ... 5

Votazione nominale:

Ghizzoni Manuela, Presidente ... 8

ALLEGATI:
Allegato 1: Nuovo testo della proposta di legge C. 4333 adottato come testo base ... 9
Allegato 2: Nuovo testo della proposta di legge C. 5397 adottato come testo base ... 11

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di venerdì 21 dicembre 2012


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ALLEGATO 1

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (C. 4333).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno»).

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2013, il «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno», di seguito denominato «Premio Di Vagno», intitolato alla memoria del deputato vittima del fascismo, caduto per affermare ideali di democrazia, di libertà, di giustizia, di solidarietà e di pace.
2. Il Premio Di Vagno è conferito a Conversano, in provincia di Bari, il 25 settembre di ogni biennio, alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri; la prima assegnazione è fissata il 25 settembre 2013.
3. Per l'organizzazione del Premio Di Vagno è individuato quale ente responsabile, per la redazione del bando e per ogni altra formalità connessa, la Fondazione Giuseppe Di Vagno, che agisce d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. I vincitori del Premio Di Vagno sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 3.
5. L'ammontare del Premio Di Vagno è fissato in 40.000 euro. Alla Fondazione Giuseppe Di Vagno è comunque attribuita la facoltà di decidere se ripartire tale somma in più premi erogabili secondo criteri di merito.
6. A valere sulle risorse di cui all'articolo 4, alla Fondazione Giuseppe Di Vagno è concesso, nell'anno 2013, un contributo straordinario una tantum pari a 100.000 euro per la riorganizzazione, la redazione degli inventari, il potenziamento, l'automazione, l'informatizzazione e la dotazione di risorse umane, nonché per la definitiva e permanente apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico della memoria democratica pugliese, collocati nella sede della Fondazione.
7. I componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui agli articoli 2 e 3 non percepiscono compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.

Art. 2.
(Comitato scientifico).

1. Su proposta della Fondazione Di Vagno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato il Comitato scientifico


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del Premio Di Vagno, composto da tre studiosi di storia contemporanea o di scienza politica.
2. Il Comitato scientifico decide, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ogni edizione, il tema del Premio Di Vagno, ispirandosi alle seguenti tematiche:
a) il socialismo nel XXI secolo in Italia e nel mondo;
b) conflitti sociali e lotte politiche tra passato e futuro;
c) socialismo e Mezzogiorno;
d) cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e previsioni per il XXI secolo.

Art. 3.
(Giuria).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della presente legge, i vincitori del Premio Di Vagno sono individuati da un'apposita giuria costituita da cinque componenti di cui:
a) il presidente pro tempore della Fondazione Di Vagno, con funzioni di presidente della giuria;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) tre studiosi di storia contemporanea.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (C. 5397).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Finalità).

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebra la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

Art. 2.
(Celebrazioni per il centenario della nascita di Alberto Burri).

1. Le celebrazioni di cui all'articolo 1 hanno lo scopo:
a) di promuovere e di realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, di seguito denominata «Fondazione»;
b) di finanziare e di sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali, didattiche e scientifiche sull'arte di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione;
c) di sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione.

Art. 3.
(Istituzione del Comitato nazionale).

1. Per il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, di seguito denominato «Comitato».


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2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, la figura, l'opera e l'attualità di Alberto Burri.

Art. 4.
(Composizione del Comitato).

1. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione, da tre personalità che si siano distinte nel mondo della cultura nazionale nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, provincia di Perugia e Terni, comune di Città di Castello e Fondazione.
2. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, in relazione anche ai programmi di attività di volta in volta individuati.

Art. 5.
(Funzioni del Comitato).

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri;
b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera a), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati;
d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;
e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.
3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.


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Art. 6.
(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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