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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione IX

5.
Mercoledì 1° luglio 2009
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Valducci Mario, Presidente ... 3

Testo unificato delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Zeller e Brugger: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni ( 44 ); Contento: Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale ( 419 ); Formisano Anna Teresa: Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi ( 471 ); Meta ed altri: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale ( 649 ); Carlucci: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ( 772 ); Lulli ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ( 844 ); Conte: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità ( 965 ); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( 1075 ); Boffa ed altri: Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori ( 1101 ); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide ( 1190 ); Vannucci: Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori ( 1469 ); Lorenzin ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida ( 1488 ); Moffa ed altri: Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( 1717 ); Minasso ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ( 1737 ); Giammanco: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ( 1766 ); Dussin Guido ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche ...
); Cosenza: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( 2177 ); Barbieri: Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni ( 2299 ); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato ( 2322 ); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale ( 2349 ); Stasi: Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative ( 2406 ); Bratti e Motta: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale ( 2480 ):
... 3

Valducci Mario, Presidente ... 4 8
Giachino Bartolomeo, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 8
Moffa Silvano (PdL), Relatore ... 5

ALLEGATO: Ulteriori proposte emendative del relatore riferite al testo unificato ... 9

COMMISSIONE IX
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di mercoledì 1° luglio 2009


Pag. 9

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO
ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «di blocchi di pietra naturale,» sono inserite le seguenti: «, anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62,».
1. 15. Il relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
f-bis) al Corpo forestale dello Stato e, in relazione ai compiti di istituto, al Corpo di polizia penitenziaria.
1. 01. Il relatore.

ART. 10.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a)
all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;
b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente: «11-quater. La provincia territorialmente competente ordina l'inibizione dal prosieguo dell'attività ai soggetti a carico dei quali sono stati adottati nel quinquennio più di due provvedimenti di sospensione, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 11-ter».
10. 4. Il relatore.

ART. 12.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 10 - 5», «Commi 6 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) al capoverso «Art. 178», le


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parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 10 - 5», «Commi 6 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso articolo 174:
1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;
2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;
3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;
4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;
5) dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559;
6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;
7) sopprimere i commi 8 e 9;
8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;
9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 373, comma 2, del regolamento, nel senso di prevedere, tra i veicoli esentati dal pagamento del pedaggio, anche quelli che recano la targa C.P.;
c) al comma 3, capoverso Art. 178:
1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;
2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;
3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1«;
4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1»
5) dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000;
6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;
7) sopprimere i commi 8 e 9;


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8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;
9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis.
12. 7. Il relatore.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: presso le quali fino a: in coma.
13. 4. Il relatore.

ART. 15.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 12-bis con i seguenti:
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.
12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma.
15. 9. Il relatore.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono altresì sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabilite le caratteristiche degli strumenti da impiegare per l'effettuazione degli accertamenti analitici di cui al presente comma.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico, che, sotto il controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.»;
b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter,»;


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2) sono soppresse le seguenti parole: «e per la relativa visita medica»;
b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
b-quinquies) al comma 6, dopo le parole «sulla base», sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
b-sexies) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».
22. 25. Il relatore.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE).

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 6-bis, e 178 commi 5, 6 e 6-bis, è commessa da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter
. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;
b) il comma 4-bis è abrogato.
22. 09. Il relatore.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione).

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di


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notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale.»;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.»;
f) al comma 6 le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
g) dopo il comma 9 è inserito il seguente: « La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
22. 08. Il relatore.


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ART. 23.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: all'ammodernamento e al potenziamento con le seguenti: all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;
b) alla medesima lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: di installazione e potenziamento con le seguenti: di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;

c)
alla lettera d), capoverso comma 4, lettera a), sostituire le parole: di ammodernamento e di potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;
d) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera c), sostituire le parole: e al potenziamento con le seguenti: , all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: ammodernamento e potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione.
23. 6. Il relatore.

ART. 33.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: può emanare inserire le seguenti: «sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali,»;
b) dopo le parole: «idoneo a rilevare», inserire le seguenti: «, allo scopo di garantire la sicurezza stradale,».
33. 1. Il relatore.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.

(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria).

1. Dopo l'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente: «Art. 46-bis (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, e successive modificazioni, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 207 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni».
2. Il quarto comma dell'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
39. 01. Il relatore.

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