Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Lavori Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

Torna all'elenco delle sedute

Commissione IX

6.
Martedì 7 luglio 2009
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Valducci Mario, Presidente ... 3

Sostituzioni:

Valducci Mario, Presidente ... 3

Testo unificato delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Zeller e Brugger: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni ( 44 ); Contento: Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale ( 419 ); Formisano Anna Teresa: Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi ( 471 ); Meta ed altri: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale ( 649 ); Carlucci: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ( 772 ); Lulli ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ( 844 ); Conte: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità ( 965 ); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( 1075 ); Boffa ed altri: Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori ( 1101 ); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide ( 1190 ); Vannucci: Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori ( 1469 ); Lorenzin ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida ( 1488 ); Moffa ed altri: Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( 1717 ); Minasso ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ( 1737 ); Giammanco: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ( 1766 ); Dussin Guido ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche tecniche delle piste ciclabili ( 1998 ); Cosenza: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( 2177 ); Barbieri: Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni ( 2299 ); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato ( 2322 ); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale ( 2349 ); Stasi: Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative ( 2406 ); Bratti e Motta: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale ( 2480 ): ... 3

Valducci Mario, Presidente ... 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 41 42 43 4445 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 5758 59 60 61
Biasotti Sandro (PdL) ... 31 32 34 35 36 43 60
Bragantini Matteo (LNP) ... 38 40 42 47
Buonanno Gianluca (LNP) ... 41
Ceroni Remigio (PdL) ... 52
Compagnon Angelo (UdC) ... 11 15 16 17 18 20 22 23 27 28 29 30 31 32 34 36 41 46 48 50 51 55 57
Foti Antonino (PdL) ... 23
Giachino Bartolomeo, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 6 8 13 16 17 18 20 24 25 28 29 30 31 32 33 34 36 43 44 45 46 50 55 56 57 58 59 60 61
Iapicca Maurizio (PdL) ... 14
Lovelli Mario (PD) ... 42
Meta Michele Pompeo (PD) ... 18 20 21 24 26 27 41 43 44 51 52 56 60 61
Misiti Aurelio Salvatore (IdV) ... 8 19 23 29 30 38 45 48
Moffa Silvano (PdL), Relatore ... 6 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2728 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Montagnoli Alessandro (LNP) ... 7 10 14 15 17 20 21 22 24 28 30 33 35 39 44 50 55 56 57 58 59 60
Motta Carmen (PD) ... 7 8 9 11 12 13
Mussolini Alessandra (PdL) ... 20 27
Nizzi Settimo (PdL) ... 14 21 22 30
Proietti Cosimi Francesco (PdL) ... 38 49
Velo Silvia (PD) ... 8 9 10 12 13 17 19 20 24 26 27 29 31 32 34 35 37 38 40 43 45 58
Zeller Karl (Misto-Min.ling) ... 15 16 33 35 38 41 44 47 49 50 51 52 53 54 56 57

ALLEGATO: Proposte emendative riferite al testo unificato ... 62

COMMISSIONE IX
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di martedì 7 luglio 2009


Pag. 62


ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO
ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento. Ai fini della redazione di tali piani, le regioni, le province e i comuni si avvalgono anche delle misure attuate in ambito internazionale, basate su una prassi consolidata e su un'adeguata analisi dei rischi».
01. 1. Bratti, Motta.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «, tecniche e funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «e tecniche»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:
a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere a) e b);
b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere c) e d);


Pag. 63


c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere e) e f);
d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera f-bis».
01. 2.Bratti, Motta.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis). Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli;»;
b) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h»;
c) al numero 17) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «comprese, in ogni caso, le biciclette»;
d) al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora siano assenti piste ciclabili e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni»;
e) al numero 45), dopo le parole: «attraversamenti pedonali» sono inserite le seguenti: «e ciclabili»;
f) al numero 58), dopo le parole: «dei pedoni» sono inserite le seguenti: «, dei ciclisti».
01. 3.Bratti, Motta.

Premettere il seguente comma:

01. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: «divieti» è inserita la seguente: «, eccezioni».
1. 1. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. I comuni, per favorire una migliore gestione della mobilità urbana, possono inoltre, con delibera della giunta comunale:
1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la necessità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;
2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;
3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;
4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;


Pag. 64


5) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;
6) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;
7) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;
8) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;
9) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite »A« dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 opportunamente individuate e delimitate, nonché quelle definite »area pedonale« e »zona a traffico limitato«, nelle quali non sussiste l'onere di riservare adeguate superfici senza il pagamento del corrispettivo per la sosta;
10) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistico-ambientali, al pagamento di una somma l'ingresso o per la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto 5), determinando le modalità di riscossione e di controllo;
11) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di pubblico interesse o ai veicoli adibiti a servizi pubblici primari comunali, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di parking valet, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma 3.
9-bis. Per corrispettivo o tariffa si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo dell'anno, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, ovvero l'accesso o il transito in un'area, strada o corsia, finalizzati a favorire la pianificazione della mobilità e la gestione della sosta dei veicoli. In deroga all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a determinare l'entità del corrispettivo o della tariffa è della giunta comunale.
9-ter. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo,


Pag. 65

qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di duecentocinquanta euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile»;
b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trenta a centoventi euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. Tale sanzione si applica anche nelle aree di sosta tariffata.
14-ter. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14-bis, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.
14-quater. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentotto a euro centocinquantacinque. Se il pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal Comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 9-ter, ridotte alla metà»;
c) il secondo periodo del comma 15 è abrogato.

1-ter. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.
(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale).

1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di «ausiliari del traffico».
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;

d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.


Pag. 66


4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lettera b).
5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata, alle aree di sosta o parcheggi in concessione e alle altre strade con aree di sosta vietata, limitata o regolamentata, ancorché non a pagamento, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio».

1-quater. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1. 6.Velo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6, 7 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, nonché di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
1. 2.Toto.
(Approvato in linea di principio)

Sopprimerlo.
0. 1. 15. 1.Montagnoli.
(Irricevibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «di blocchi di pietra naturale,» sono inserite le seguenti: «, anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62, purché in questa ipotesi il trasporto sia effettuato nel raggio massimo di 80 km di percorrenza a carico e con esclusione delle strade di tipo A,».
1. 15.(nuova formulazione)Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: «che hanno iniziato l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «che si accingono ad attraversare la strada»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette,


Pag. 67

opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia».
1. 8.Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il comma 15 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli».
1. 9.Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. È fatto obbligo agli agenti del traffico durante i controlli per l'accertamento di infrazioni di rendersi ben visibili agli utenti sia con dispositivi luminosi o catarifrangenti sia con apposita segnaletica sulla carreggiata stradale.
1. 5.Compagnon.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:
«c) biciclette;».
1. 10.Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 50.
(Biciclette).

1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta, non può superare i 3,5 m.
4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80».
1. 11.Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani;».
1. 7. Velo.


Pag. 68


Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «essere trainati» sono inserite le seguenti: «dalle biciclette di cui all'articolo 50,»;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50»;
c) al comma 4, dopo le parole: «i) ed l),» sono inserite le seguenti: «nonché i rimorchi ad uso esclusivo delle biciclette di cui all'articolo 50».
1. 12.Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: «Gli autobus» fino a: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici».
1. 13.Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di massa di cui al presente articolo e al regolamento, i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida beneficiano di una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori».
1. 3. Garofalo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli stradali, ai veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si applica una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori».

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo.
1. 3.(nuova formulazione)Garofalo.
(Approvato in linea di principio)


Pag. 69


Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 68 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la parola: «velocipedi« con la seguente: «biciclette» in tutte le sue occorrenze.
2. Al comma 2 dell'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e funzionanti» sono inserite le seguenti: «eventualmente anche in modalità intermittente»; le parole: «dell'articolo 152, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».
1. 14.Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo 285 del 1992, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis). Sistemi elettronici per il controllo della frenata e della stabilità».
1. 4.Montagnoli.

All'emendamento 1.01, alla lettera f-bis), dopo la parola: penitenziaria aggiungere le seguenti: Corpo di Guardia di Finanza.
0. 1. 01. 1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) al Corpo forestale dello Stato e, in relazione ai compiti di istituto, al Corpo di polizia penitenziaria».
1. 01. Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Bratti, Motta.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 6 dell'articolo 23, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E ed F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1».
2. 4. Compagnon.

Premettere il seguente comma:
01. Al comma 6 dell'articolo 23, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E ed F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1».
2. 2.Antonino Foti.

Aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A sono previste dai progetti dell'ente proprietario, ovvero, se individuato, del concessionario ed approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».


Pag. 70


Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e di pertinenze delle strade).
2. 5.Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nelle more di una revisione e aggiornamento dell'individuazione delle strade inserite negli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. 3.Iapicca.
(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. L'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 78.
(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).

1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1 sono consentite senza preventivo nullaosta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
aa) ciascun componente, sistema o entità tecnica attraverso il quale si intende modificare il veicolo sia dotato di una omologazione di tipo, nazionale o comunitaria, ovvero rilasciata ai sensi di Regolamenti ECE/ONU. Le omologazioni devono riguardare tutti gli eventuali aspetti di sicurezza stradale e di protezione ambientale connessi al funzionamento di ciascun componente, sistema o entità tecnica ed eventualmente alla sua installazione sui veicoli da modificare. La ditta che procede alla modifica deve essere certificata ai sensi di specifiche norme tecniche prodotte dall'ente di unificazione nazionale o europeo ed adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenenti requisiti sia di ordine professionale sia di carattere infrastrutturale. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
a) ciascun componente sistema o entità tecnica attraverso cui si intende effettuare la modifica non compreso tra quelli del punto aa) è certificato da apposita perizia che ne attesta le caratteristiche tecniche, la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo le eventuali modalità di installazione e obbligo di verifica dell'installazione da parte dei centri di cui alla lettera d);
b) la relazione di cui alla lettera a), è redatta sulla base di prove tecniche e collaudi in conformità alle disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie CE ovvero, da regolamenti ECE/ONU, ovvero da procedure di omologazione emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dall'ente di unificazione nazionale o europeo o di stato membro (a garanzia del rispetto della sicurezza stradale e della protezione dell'ambiente previsti


Pag. 71

dalla normativa vigente) ed adottate dall'Autorità Competente. Per eventuali componenti sistemi e/o entità tecniche per i quali non esistano le procedure di prova indicate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base di specifica richiesta, alla loro emanazione;
c) la relazione di certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da centri prova autoveicoli (CPA), da un ente tecnico di omologazione di veicoli, riconosciuto da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, o da strutture universitarie a ciò abilitate. Possono altresì essere autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta, e che siano in possesso di accreditamento specifico, rilasciato sulla base delle vigenti norme tecniche internazionali per le certificazioni di prodotto, dall'Organismo Nazionale, designato in base all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Tale accreditamento, viene rilasciato in base al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, di strutture tecniche e competenze professionali, idonee all'effettuazione di prove e di procedure adeguate e che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa;
d) la verifica e il collaudo dell'installazione su veicolo dei componenti, sistemi e/o entità tecniche di cui alla lettera b), ove richiesti, sono effettuati da centri regolarmente autorizzati dall'Autorità Competente in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee nel campo della meccanica, carrozzeria, elettrauto e gommista e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa. I collaudi di installazione devono essere svolti dal titolare del centro nel caso in cui quest'ultimo si avvalga di una sola sede operativa o dal responsabile tecnico che ne fa le veci negli altri casi. Entrambe le figure devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dal presente codice e devono aver frequentato e superato un corso di formazione professionale finalizzato alla specifica attività di collaudo prevista dal punto d). I collaudi di installazione possono essere altresì svolti da tecnico in possesso di laurea in ingegneria e master di primo livello nel settore omologazioni automotive o di comprovata esperienza nel medesimo settore.

2. Ciascuna modifica effettuata utilizzando i componenti, i sistemi o le entità tecniche di cui alla lettera a) richiede l'aggiornamento della carta di circolazione da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, è obbligatoria la visita e prova presso uno degli enti di cui alla lettera c) che attesti l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla lettera b) e le relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione vengono recepite dall'Autorità Competente attraverso gli uffici a ciò preposti che provvedono all'aggiornamento della carta di circolazione.
4. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie internazionali diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con le modalità stabilite dal presente codice prima dell'entrata in vigore del presente testo di legge, fino all'emanazione di differenti disposizioni legislative.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.


Pag. 72


6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà e obbligo di effettuare verifiche ispettive periodiche sulla conformità, rispetto alla certificazione ottenuta di cui alla lettera a), del componente prodotto dal costruttore. In caso di mancata conformità l'Autorità Competente adotterà tutti provvedimenti economici e normativi previsti sia nel caso che i componenti, entità tecniche o sistemi siano stati omologati con provvedimento di omologazione nazionale o europea secondo regolamenti ECE/ONU o nel caso che siano stati omologati attraverso procedure di omologazione nazionali recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In quest'ultimo caso provvederà ad informare l'Autorità competente nazionale dello stato da cui sono state emanate le procedure che provvederà ad ottemperare agli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente in materia.
7. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».
2. 08.Minasso, Lulli.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.
2. 6.(ex 2.09 nuova formulazione)Brugger, Zeller, Compagnon.
(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, all'articolo 57, che dà attuazione all'articolo 23 del codice della strada, al comma 3, dopo le parole: «La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli« inserire le seguenti: «appartenenti alle associazioni e società sportive, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, nonché a quelli».
2. 09.Brugger, Zeller.

ART. 3.

Al comma 3, aggiungere infine la seguente lettera:
b-bis) è aggiunto infine il seguente comma:
11-bis. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe da ciclomotori ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente comma:
01. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista diminuzione di punti, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili


Pag. 73

ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro 30 giorni dal ricevimento ne da notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati atta guida;
b) al comma 2, premettere la seguente voce 0a) articolo 11-bis-10.

Conseguentemente dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

1. All'articolo 203 è aggiunto il seguente comma 4: la presentazione del ricorso al Prefetto sana eventuali vizi formati in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.
2. All'articolo 204-bis è aggiunto il seguente comma 8-bis: la presentazione del ricorso al Giudice di Pace sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.
3. Il comma 9 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è così sostituito: le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8-bis si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205.
3. 3.Compagnon.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Con decreto del Ministro dei Trasporti è istituito un registro al quale sono iscritte sia le associazioni di amatori di veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 sia altre associazioni i cui criteri di iscrizione sono individuati nel medesimo decreto.
3-ter. I veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 effettuano la revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 285 del 1992 ogni tre anni.
3. 1.Montagnoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nel comma 2, terzo e ultimo periodo, le parole da: «che« a «regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché consentite, con modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,».
3. 2.Compagnon.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con e senza sidecar;
b) le motocarrozzette;
c) i tricicli;
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale»;
b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
3. 01.Bratti, Motta.


Pag. 74


Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

1. All'articolo 85 del al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli;
b) i tricicli;
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale»;
b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
3. 01(nuova formulazione)Bratti, Motta.
(Approvato in linea di principio)

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Premettere il seguente comma:
01-bis. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.
5. 4.Montagnoli, Fogliato, Negro.

Al comma 2, dopo il capoverso 3-bis aggiungere il seguente:
«3-ter. Ai soggetti titolari di licenza o autorizzazione di cui alla legge 21 del 1992 è rilasciata una targa personale e personalizzata con caratteri alfanumerici identificativa della tipologia di servizio, del Comune e del numero di licenza o autorizzazione».
5. 2.Compagnon.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,»;
c) al comma 4, sostituire le parole: degli articoli 94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103;
d) inserire, dopo il comma 5, i seguenti:
«5-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
5-ter. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato


Pag. 75

dal comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 3-bis, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).
5. 5.Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "I rimorchi e" sono soppresse;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "il proprietario del veicolo" sono inserite le seguenti: "ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,"»;
c) al comma 4:
1) dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari,»;
2) sostituire le parole: «degli articoli 94, 100 e 103» con le seguenti: «degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103»;
d) inserire, dopo il comma 5, i seguenti:
5-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
5-ter. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 5-bis, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).
5. 5.(nuova formulazione)Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al comma 15 del citato articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».
5. 6.Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro diciotto mesi;
b) sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da


Pag. 76

ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4. Le disposizioni degli articoli 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano alle targhe prodotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, e comunque non prima del 1° gennaio 2011.
5. 3.Antonino Foti.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazioni fittizie).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.
(Divieto di intestazione fittizia dei veicoli).

1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94, nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuate quando l'acquirente non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.
3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del Titolo VI.
4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e il P.R.A. segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli.»

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93».
6. 3. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 94-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «trasferimenti di proprietà» sono sostituite


Pag. 77

dalle seguenti: «mutamenti» e le parole: «persone giuridiche» sono sostituite dalla seguente: «non»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «deve essere registrata» sono aggiunte le seguenti: «in deroga a qualunque diversa disposizione»;
c) al quarto e ultimo periodo, le parole: «la corretta intestazione» sono sostituite dalle seguenti: «il corretto uso».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 94-bis, comma 2, dopo la parola: viola inserire le seguenti: i divieti e.
6. 2. Velo.

ART. 7.

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ivi comprese le operazioni di manutenzione e tutela del territorio. L'applicazione di attrezzature, nel rispetto dei carichi massimi complessivi e sui singoli assi, rilevati in sede di omologazione, non comporta alcun aggiornamento del documento di circolazione».
7. 2. Montagnoli, Fogliato, Negro.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità.
7. 2. (nuova formulazione). Montagnoli, Fogliato, Negro.
(Approvato in linea di principio)

ART. 8.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: diciassette anni e che sono titolari di patente di guida, con le seguenti: sedici anni.
8. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis del presente articolo, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
8. 3. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «superiore a 20 t», sono aggiunge le seguenti: «tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di una visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;
2) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia


Pag. 78

di guida accompagnata e di limiti di età per la guida di veicoli a motore).
8. 2. Rubinato, Velo.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

Al comma 1-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiungere infine il seguente periodo: «I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45 KM orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505CC e limite di velocità max 100 KM orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa».
8. 03. Compagnon, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame finale sono tenuti a frequentare un'ulteriore lezione teorica di un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, nonché a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
8. 01. Mussolini, Iapicca.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame finale sono tenuti a frequentare un'ulteriore lezione teorica di un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, nonché a superare una prova pratica di guida del ciclomotore».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclo


Pag. 79

motori in caso di emergenza e della prova pratica, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
8. 02. Vannucci, Lovelli, Meta.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: «finale»;
b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
* 8. 01 (nuova formulazione) Mussolini, Iapicca.
(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: «finale»;
b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo


Pag. 80

n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
* 8. 02. (nuova formulazione) Vannucci, , Lovelli, Meta.
(Approvato in linea di principio)

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.
9. 1. Il Relatore
(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, C E, D, D E chi faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti è predisposta la procedura per la certificazione di idoneità rilasciata dalla struttura competente indicata nel medesimo decreto al fine dell'ottenimento della patente di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente comma:
10. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C E, D, D E, l'interessato deve produrre la certificazione prevista dal comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai fini della sua assunzione.
9. 01. Montagnoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sorveglianza sanitaria per la salute e la sicurezza nel luoghi di lavoro).

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito, in fine, il seguente comma:
«9. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C E, D, D E, l'interessato deve produrre la certificazione prevista dal comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285/92 ai fini della sua assunzione».
9. 04. Compagnon.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisisti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).

All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, C E, D, D E chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza


Pag. 81

i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti».
9. 02. Compagnon.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«4-bis. Non può comunque ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto dalla sindrome delle apnee nel sonno e dalla narcolessia.
9. 03. Paladini, Misiti.

ART. 10.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-bis le parole da: la disciplina, a: presente comma, sono sostituite dalle seguenti: la speciale disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di guida effettuate con le autoscuole.
10. 1. Compagnon, Ciccanti.

Al comma 5, lettera c), numero 2), dopo la parola: categoria, aggiungere le seguenti: A, BS, BE.
10. 2. Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
10. 3. Velo
(Approvato in linea di principio)

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti:;
b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente:
11-quater. La provincia territorialmente competente ordina l'inibizione dal prosieguo dell'attività ai soggetti a carico dei quali sono stati adottati nel quinquennio più di due provvedimenti di sospensione, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 11-ter.
10. 4. Il Relatore.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti:;


Pag. 82


b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente:
11-quater. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma».
10. 4. (nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

ART. 11.

Sopprimere la lettera a) del comma 1.
11. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa, Compagnon.

ART. 12.

Premettere il seguente comma:
01. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «di una somma da euro 263 a euro 1.050», sono sostituite dalle seguenti: «di una somma da euro 1.000 a euro 5.000»;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) dopo il capoverso: «Art. 154» è inserito il seguente: «Art. 157, Commi 7 e 8 - Punti 1».
12. 1. Bratti, Motta, Velo.

Premettere il seguente comma:
01. Al comma 5 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti, sono sostituite dalle seguenti: determina l'attribuzione di un credito di quattro punti, fino a un massimo di dodici punti.
12. 3. Baldelli, Biasotti, Compagnon.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. La frequenza di un corso di guida sicura della durata minima di otto ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, consente a coloro che lo hanno frequentato di ottenere un punteggio aggiuntivo di sei punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.»
12. 2. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti disciplina modalità per l'incremento dei punti di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni per gli automobilisti che volontariamente frequentano corsi di guida sicura.
12. 6. Montagnoli.

Sopprimere la lettera a) del comma 2.
12. 4. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Sopprimerlo.
0. 12. 7. 1. Montagnoli.
(Irricevibile)


Pag. 83


Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 10 - 5», «Commi 6 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
b) sostituire la lettera d) con la seguente:
d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 10 - 5», «Commi 6 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso articolo 174:
1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;
2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;
3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;
4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;
5) dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559»;

6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;
7) sopprimere i commi 8 e 9;
8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;
9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 373, comma 2, del regolamento, nel senso di prevedere, tra i veicoli esentati dal pagamento del pedaggio, anche quelli che recano la targa C.P.»;

c) al comma 3, capoverso Art. 178:
1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;
2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;
3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1«;
4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1;


Pag. 84


5) dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000»;

6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;
7) sopprimere i commi 8 e 9;
8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;
9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;
12. 7. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
12. 8. (ex 3.3 nuova formulazione) Compagnon.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
12. 5. Montagnoli.

ART. 13.

Premettere il seguente comma:
01. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).
13. 1. Garofalo.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis, dopo la parola informando, aggiungere le seguenti: per scritto.
13. 2. Pedoto
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: presso le quali fino a: in coma.
13. 4. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-quater, dopo le parole: coinvolto in un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.
13. 3. Zeller, Brugger.


Pag. 85


ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

«Art. 139-bis.
(Patente di servizio per autisti di rappresentanza).

1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di cui all'articolo 126-bis.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di cui al comma 1, nonché il modello e le modalità per il rilascio».
14. 01. Compagnon.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»; le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,» sono sostituite dalle seguenti: «i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ed i 30 km/h per altre strade urbane, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,».
15. 1. Bratti, Motta, Velo.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati devono essere segnalate in modo chiaro e ben visibile all'inizio e alla fine del tratto stradale interessato, nonché a intervalli regolari lungo il tratto medesimo».
15. 2. Baldelli, Biasotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 6-bis, dopo le parole: «dispositivi di segnalazione luminosi», sono inserite le seguenti: «dotati della indicazione del limite di velocità massima consentita,».
15. 3. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 6-bis, dopo le parole: «Ministro dell'interno», inserire le seguenti: «e devono essere finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali».
15. 4. Ceroni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
15. 5. Montagnoli, Compagnon.


Pag. 86


Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.
15. 6. Zeller, Brugger, Compagnon.

Al comma 1, dopo la leggera c) inserire la seguente:
c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:
«12-bis. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto in cui è modificato il limite di velocità».

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire il numero: 12-bis con il seguente: 12-ter.
15. 7. Baldelli, Biasotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:
«12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».
15. 7. (nuova formulazione) Baldelli, Biasotti.
(Approvato in linea di principio)

Sopprimerlo.
0. 15. 9. 1 Velo.
(Irricevibile)

Al comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento con le seguenti: sono versati direttamente all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 12-ter.
0. 15. 9. 2. Misiti.

Alla lettera d), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti con le seguenti: sono attribuiti.

Conseguentemente, al comma 12-ter, sostituire le parole da: «e i tempi di versamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma.»
0. 15. 9. 2. (nuova formulazione) Misiti.

Al capoverso comma 12-bis, dopo le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada aggiungere le seguenti: o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marco 1974, n. 381,.
0. 15. 9. 3. Zeller, Brugger.

All'emendamento 15.9, al capoverso 12-bis aggiungere in fine le seguenti parole: ed utilizzate nello stesso ambito provinciale.
0. 15. 9. 4. Montagnoli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di


Pag. 87

dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.
12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma.».
15. 9. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole da: ai Corpi fino a: dell'articolo 12 con le seguenti: agli enti locali.
15. 8. Toto.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifica all'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, mulattiere e piste ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «e mulattiere».
15. 01. Bratti, Motta; Velo.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 7-bis le parole: «o fermata» sono soppresse.
16. 1. Bratti, Motta, Velo.

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali».
17. 2. Bratti, Motta, Meta.

Aggiungere infine il seguente comma:
1-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Non è ammesso il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote»;

b) al comma 4 le parole: «o il blocco degli stessi costituiscono» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli e di rimozione e blocco dei veicoli).
17. 3. Baldelli, Biasotti.


Pag. 88


ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«9-bis.
Il conducente di velocipede, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».
18. 1. Bratti, Motta, Meta.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«9-bis.
Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».
18. 1. (nuova formulazione) Bratti, Motta, Meta.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, capoverso 4-quater dopo le parole: che circola nelle gallerie aggiungere le seguenti: fuori dai centri abitati.
18. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm. dalla sagoma propria del mezzo»;

b) al comma 6, dopo la parola: «longitudinale» è inserita la seguente: «posteriore»;
c) al comma 9, le parole: «sistemare il carico» sono sostituite dalle seguenti: «verificare la sistemazione del carico».
18. 01. Bratti, Motta, Meta.


Pag. 89


Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

Dopo l'articolo 167 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il seguente:

Art. 167-bis.

1. Il trasporto di cabotaggio stradale di merci in Italia è consentito ai vettori comunitari nei limiti previsti dalle disposizioni del regolamento comunitario.
2. Al vettore comunitario che esegue servizi di cabotaggio stradale in Italia senza averne titolo oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nel regolamento comunitario e sue disposizioni attuative è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.
3. Alla violazione di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
18. 02. Montagnoli.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

All'articolo 173 comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: «al trasporto di persone in conto terzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per raccolta e trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando impiegati in attività di igiene ambientale e nell'ambito dei centri abitati, e delle aree industriali ed artigianali».
20. 01. Misiti.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».
2. Dopo il comma 9 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: «9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'ammenda da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
21. 01. Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci, Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.


Pag. 90


Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
21. 01. (nuova formulazione) Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.
(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «dei velocipedi» sono sostituite dalle seguenti: «delle biciclette»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le biciclette appositamente costruite e omologate per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotte, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo»;

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di esse, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da effettuare in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dismesse fino al loro specifico collaudo.
L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma»;

d) al comma 10, le parole: »di velocipedi« sono sostituite dalle seguenti: »di biciclette".
21. 02. Bratti, Motta, Velo.

ART. 22.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: superiore a 0.5 e non.
22. 1. Compagnon.


Pag. 91


Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: se il veicolo fino a: è raddoppiata.
22. 2. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.
22. 3. Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le parole da «Con la sentenza» fino a «di cui all'articolo 224-ter»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis sostituire le parole da: «fatto salvo» fino a «dell'articolo 222» con le seguenti: «con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) al comma 2-quinquies, le parole: «ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»
d) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «c-bis) al comma 7, sono soppresse le parole da: »e della confisca del veicolo« fino a: »estranea alla violazione«;
e) al comma 2, capoverso articolo 186-bis, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;
f) al comma 2, capoverso articolo 186-bis, comma 7, sopprimere le parole da: »e della confisca del veicolo« fino a »è raddoppiata«;
g) Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole da »Con la sentenza« fino a »di cui all'articolo 224-ter«;
h) al comma 3, lettera b) le parole da »e, fatto salvo« fino a »dell'articolo 222« sono sostituite dalle seguenti: »e la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter«;
22. 4. Lazzari, Simeoni, Gava, Della Vedova, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: Con la sentenza di condanna fino a: estranea al reato.
22. 5. Compagnon.


Pag. 92


Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: la confisca del veicolo non si applica qualora venga applicata la pena su richiesta delle parti.
22. 6. Monai, Misiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: Se il conducente in stato di ebbrezza aggiungere le seguenti: di cui al comma 2, lettere b) e c).
22. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: provoca un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone e al secondo periodo, dopo le parole: provochi un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.

Conseguentemente al comma 2, capoverso Art. 186-bis, al comma 2, dopo le parole: provochi un incidente aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.
22. 8. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 3, comma 48, della legge «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», approvata dal Senato della Repubblica in via definitiva il 2 luglio 2009, sopprimere il comma 2.
0.22.25.1 Lovelli
(Irricevibile)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono altresì sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabilite le caratteristiche degli strumenti da impiegare per l'effettuazione degli accertamenti analitici di cui al presente comma.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico, che, sotto il controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.";

b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter,";
2) sono soppresse le seguenti parole: "e per la relativa visita medica";

b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.


Pag. 93


b-quinquies) al comma 6, dopo le parole "sulla base", sono inserite le seguenti: "dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero"»;
b-sexies) al comma 8, le parole: "di cui ai commi 2, 3 o 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4".
22. 25. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.";

b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter,";
b) sono soppresse le seguenti parole: "e per la relativa visita medica";

b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b-quinquies) al comma 6, dopo le parole "sulla base", sono inserite le seguenti: "dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero";
b-sexies) al comma 8, le parole: "di cui ai commi 2, 3 o 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4"».
22. 25. (nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 2, Art. 186-bis, comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i conducenti di cui agli articoli 88, 89 e 90, di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autoarticolati e autosnodati che esercitano l'attività di trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 168.

Conseguentemente sopprimere la lettera d).
22. 9. Montagnoli.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 2, sostituire le parole: 0,5 grammi con le seguenti: 0,8 grammi.
22. 10. Compagnon.


Pag. 94


Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 6, sopprimere le parole da: e della confisca fino a estranea alla violazione.
22. 12. Compagnon.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 6, sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.
22. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciottesimo anno e sei mesi di età. Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per Litro (g/l) non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età.
22. 13. Compagnon.

Al comma 3 premettere la seguente lettera:
0a) ovunque ricorrano le parole «dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» inserire le seguenti «o aver abusato nell'utilizzo di farmaci».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o per abuso nell'assunzione di farmaci).
22. 14. Pedoto.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.
22. 15. Zeller, Brugger.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: con la sentenza di condanna fino a: estraneo al reato.
22. 16. Compagnon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, sopprimere le parole da: devono interrompere fino alle parole: una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre.
22. 22. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 dopo le parole: «2 della notte» aggiungere «, salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora e comunque non oltre 30 minuti prima dell'orario di chiusura».
3-ter. All'articolo 6 , comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite con le parole: «del Sindaco».
22. 23. Montagnoli, Pini, Zeller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte» sono


Pag. 95

inserite le seguenti: «, ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale,»;
b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte».
22. 24. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto provvede in riferimento alle tabelle di cui all'articolo 6 della legge n. 160 Legge 2 ottobre 2007, n. 160 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione» ad inserirvi un pittogramma che indichi in modo ben visibile e chiaro la pericolosità di mettersi alla guida dopo aver abusato nell'assunzione di bevande alcooliche.
22. 17. Pedoto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 589, terzo comma, numero 1), del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186».
22. 18. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. all'articolo 589, terzo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
22. 19. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186».
22. 20. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
22. 21. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;

b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
* 22. 18. (nuova formulazione) Graziano.
(Approvato in linea di principio)


Pag. 96


Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;

b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
* 22. 19. (nuova formulazione) Graziano.
(Approvato in linea di principio)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;

b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
* 22. 20. (nuova formulazione). Graziano.
(Approvato in linea di principio)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;

b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
* 22. 21. (nuova formulazione). Graziano.
(Approvato in linea di principio)


Pag. 97


Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifica all'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 1 dell'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio».
22. 01. Bratti, Motta, Meta.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
22. 02. Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
* 22. 03. Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».


* 22. 04.Baldelli, Biasotti.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n, 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore,


Pag. 98

il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
** 22. 03. (nuova formulazione) Ceroni.
(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n, 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
** 22. 04. (nuova formulazione) Baldelli.
(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE).

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 6-bis, e 178 commi 5, 6 e 6-bis, è commessa da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.


Pag. 99


2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;
b) il comma 4-bis è abrogato.
22. 09. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Introduzione dell'articolo 202-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: «Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al precedente periodo sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto, Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di


Pag. 100

cui al quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1o dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo.«
22. 010. (ex 23. 01 nuova formulazione) Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: articoli 186, 186-bis con le seguenti: articolo 186, comma 2, lettere b) e c), comma 2-bis, comma 3 e commi 7 e 9, articolo 186-bis, comma 3,.
0. 22. 08. 1. Zeller, Brugger.

All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Il giudice penale, con ordinanza motivata da gravi e documentati motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento, in attesa della sua decisione definitiva, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
0. 22. 08. 2. Zeller, Brugger.
(Approvato in linea di principio)

All'articolo 22-bis, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: non maggiori di trenta giorni con le seguenti: non inferiori a quindici giorni e non superiori a sessanta giorni.

Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole: e di sessanta con le seguenti: non inferiori a trenta giorni e non superiori a novanta giorni.
0. 22. 08. 3. Zeller, Brugger.

All'articolo 22-bis, lettera e), capoverso comma 5, le parole: a vantaggio sono sostituite dalle seguenti: in favore.
0. 22. 08. 4. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente: Art. 22-bis - (Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) - 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero»;


Pag. 101


b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale.»;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso. 3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.»;

d) al comma 6 le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
22. 08. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)


Pag. 102


ART. 23.

Al comma 1, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: nella misura del 7,5 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.
23. 1. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter) le parole: 10 per cento sono sostituite con le seguenti: 20 per cento.
23. 2. Compagnon.

Al comma 1 lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole da: a interventi fino alla fine del capoverso con le seguenti: al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale.

Conseguentemente, al comma 1 lettera d), capoverso comma 4, lettera a) sostituire le parole da: a interventi fino alla fine della lettera con le seguenti: al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale.
23. 3. Compagnon.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: all'ammodernamento e al potenziamento con le seguenti: all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;
b) alla medesima lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: di installazione e potenziamento con le seguenti: di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;
c) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera a), sostituire le parole: di ammodernamento e di potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;
d) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera c), sostituire le parole: e al potenziamento con le seguenti: , all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: ammodernamento e potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione.
23. 6. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis), dopo le parole: affidate in concessione, aggiungere le seguenti: e delle strade extraurbane principali quando le violazioni siano accertate da qualunque organo di polizia stradale.
23. 4. Montagnoli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi a favore della mobilità ciclistica, nel caso che l'ente di cui al secondo periodo del comma 1 sia soggetto all'obbligo di predisposizione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 36;
c-bis) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di


Pag. 103

ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis.
23. 5. Bratti, Motta, Meta.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Nel caso di somme dovute per sanzioni pecuniarie seguenti a violazioni di norme del Codice della strada, gli interessati che versino in disagiate condizioni economiche possono richiedere la suddivisione dei pagamenti in rate mensili.
2. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Ciò può avvenire:
a) al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
b) in presenza del solo processo verbale di accertamento, rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta e prima che la somma venga iscritta a ruolo;
c) in fase di riscossione coattiva della somma ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 per l'ammontare dell'importo iscritto a ruolo.

3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale per le somme iscritte a ruolo, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva e sulla somma dilazionata si applicano gli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.
4. Per le sanzioni pecuniarie pari o superiori a euro 200 l'istanza di rateizzazione potrà essere accolta unicamente qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) in particolare l'istante deve possedere un reddito familiare (si cumulano i redditi di ciascun familiare convivente) imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9296,22, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'articolo 77 del citato decreto. Predetto limite è elevato di euro 1032,91 per ogni familiare convivente a carico. Quanto sopra potrà essere derogato unicamente qualora il richiedente dimostri di versare in condizioni disagiate momentanee dovute a circostanze a lui non addebitabili (esempio spese mediche ingenti, licenziamento da parte del datore di lavoro, eventi nefasti eccetera).
5. Per quanto concerne l'entità delle somme e il numero delle rate concedibili sono indicati i seguenti criteri:
fino a euro 199 non è concessa rateizzazione;
da euro 200 ad euro 399 massimo cinque rate mensili;
da euro 400 ad euro 599 massimo 10 rate mensili;
da euro 600 ad euro 799 massimo 15 rate mensili;
da euro 800 ad euro 999 massimo 20 rate mensili;
oltre euro 1000 massimo 30 rate mensili.

6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
23. 01. Montagnoli.

ART. 24.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni.
24. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.


Pag. 104


Al comma 1, capoverso Art. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
24. 1. (nuova formulazione). Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa
(Approvato in linea di principio)

ART. 27.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di due anni.
27. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di tre anni.
27. 3. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 220 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto infine il seguente periodo: «Quando dalla violazione di una delle norme del codice della strada derivino la morte o delle lesioni personali gravi o gravissime in altre persone, e sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, C E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 286 del 21 novembre 2005 e successive modifiche, e dall'articolo 83-bis della Legge 133 del 6 agosto 2008 e successive modifiche».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: agli articoli 219, aggiungere la seguente: 220.
27. 4. Montagnoli.

Sopprimere il comma 4.
27. 5. Compagnon.

ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: devono conseguirli inserire le seguenti: con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97;
b) sopprimere il comma 2.
32. 1. Toto
(Approvato in linea di principio)

Al comma 2, le parole: sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La richiesta è inoltre esente dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
32. 2. Velo.

Al comma 2, le parole: sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono soppresse.
32. 3. Velo.

ART. 33.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: può emanare inserire le seguenti: sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali,;


Pag. 105


b) dopo le parole: idoneo a rilevare, inserire le seguenti: , allo scopo di garantire la sicurezza stradale,.
33. 1. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede ad un aggiornamento dell'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, con riferimento agli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33. 01. Montagnoli.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto).

1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C E, D, D E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio».
* 33. 02 (ex 9. 01 nuova formulazione) Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto).

1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C E, D, D E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.
* 33. 03. (ex 9.04 nuova formulazione) Compagnon.
(Approvato in linea di principio)

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei natanti».
34. 1. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)


Pag. 106


ART. 35.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per i soggetti titolari di patente rilasciata da Stati esteri, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, è previsto il pagamento immediato della sanzione amministrativa, pena il fermo amministrativo del veicolo per un periodo massimo di 30 giorni.
35. 1. Montagnoli.

ART. 36.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis.
Le risorse di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente:
a) alla trasmissione in via telematica dei dati relativi all'incidentalità stradale per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;
b) alla informatizzazione delle procedure di rilevazione degli incidenti di cui al punto b) comma 1, articolo 11;
c) all'acquisizione informatizzata dei dati inerenti lo stato tecnico delle strade, specificatamente in ordine ai flussi veicolari e alle loro caratteristiche che ne determinano lo stato di percorribilità (intensità, sollecitazioni delle pavimentazioni e carichi dinamici) ai fini degli interventi di manutenzione programmata delle soprastrutture stradali.
36. 1. Bratti, Motta.

ART. 39.

Premettere i seguenti commi:
01. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».
02. Al comma 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
39. 1. (ex 27. 4 nuova formulazione) Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

Sopprimerlo.
0. 39. 01. 1 Velo.
(Irricevibile)

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria).

1. Dopo l'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente: «Art. 46-bis. - (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). - 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio,


Pag. 107

del 25 ottobre 1993, e successive modificazioni, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 207 del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni».

2. Il quarto comma dell'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
39. 01. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

ART. 40.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e il tempo minimo di durata della luce gialla, da determinare in relazione alle diverse tipologie di incroci, e comunque non inferiore a sette secondi;
b) aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a integrare le disposizioni dell'articolo 158 del regolamento, prevedendo che le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono altresì per regolare la velocità delle correnti di traffico».
40. 1. Froner, Meta.

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. Ai fini del risparmio energetico e dell'aumento della sicurezza in tutte le nuove installazioni semaforiche e in caso di sostituzioni di lanterne semaforiche si dovranno utilizzare esclusivamente lampade a LED. In ogni caso, entro due anni dalla entrata in vigore della legge non è più ammesso utilizzare lampade di tipo tradizionale a filamento per le lanterne semaforiche.
2-bis. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1.
40. 2. Bratti, Motta.

All'articolo 40, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
40. 3. Montagnoli.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente: Art. 40-bis. - (Percorribilità delle strade e delle corsie riservate ai servizi pubblici di trasporto) - 1. Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrate le direttive di cui al comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di stabilire che nei piani urbani del traffico, di


Pag. 108

cui al citato articolo 36, sia prevista la possibilità per tutti i veicoli di circolare nelle strade e corsie riservate ai servizi pubblici di trasporto in fasce orarie prestabilite, con particolare riguardo alle ore notturne.
40. 01. Baldelli, Biasotti.

ART. 41.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 41.
(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti nella loro disponibilità, ossia in proprietà, acquisiti con contratto di locazione finanziaria, di comodato d'uso o con formule a riscatto, da utilizzare esclusivamente con l'impiego di personale dei corpi e di servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto per le rilevazioni di cui al decreto ministeriale n. 250 del 1999.
41. 1. Bratti, Motta, Meta.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di locazione finanziaria», inserire le seguenti: «o di noleggio con riscatto»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250».
41. 1. (nuova formulazione) Bratti, Motta.
(Approvato in linea di principio)

Consulta resoconti delle sedi Legislativa, Redigente e Referente
Consulta convocazioni