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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione IX

7.
Mercoledì 8 luglio 2009
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Valducci Mario, Presidente ... 3

Sostituzioni:

Valducci Mario, Presidente ... 3

Testo unificato delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Zeller e Brugger: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni ( 44 ); Contento: Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale ( 419 ); Formisano Anna Teresa: Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi ( 471 ); Meta ed altri: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale ( 649 ); Carlucci: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ( 772 ); Lulli ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ( 844 ); Conte: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità ( 965 ); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( 1075 ); Boffa ed altri: Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori ( 1101 ); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide ( 1190 ); Vannucci: Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori ( 1469 ); Lorenzin ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida ( 1488 ); Moffa ed altri: Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( 1717 ); Minasso ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ( 1737 ); Giammanco: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ( 1766 ); Dussin Guido ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche tecniche delle piste ciclabili ( 1998 ); Cosenza: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( 2177 ); Barbieri: Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni ( 2299 ); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato ( 2322 ); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale ( 2349 ); Stasi: Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative ( 2406 ); Bratti e Motta: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale ( 2480 ): ... 4

Valducci Mario, Presidente ... 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 24 25
Compagnon Angelo (UdC) ... 18
Giachino Bartolomeo, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 7 8 11 14
Lovelli Mario (PD) ... 18
Matteoli Altero, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ... 21 24
Meta Michele Pompeo (PD) ... 10 11 12
Misiti Aurelio Salvatore (IdV) ... 11 13 19 21
Moffa Silvano (PdL), Relatore ... 6 7 8 9 10 11 13 14 15 20 25
Montagnoli Alessandro (LNP) ... 8 9 12 13 14 15 22 24 25
Pini Gianluca (LNP) ... 9 16 22 24 25
Toto Daniele (PdL) ... 13
Velo Silvia (PD) ... 6 10 12 19
Zeller Karl (Misto-Min.ling) ... 12 14 17

ALLEGATO: Proposte emendative riferite al testo unificato ... 26

COMMISSIONE IX
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di mercoledì 8 luglio 2009


Pag. 26

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO
ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo 285 del 1992, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) Sistemi elettronici per il controllo della frenata e della stabilità».
1. 4.Montagnoli.

ART. 2.

Premettere il seguente comma:
01. Al comma 6 dell'articolo 23, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E ed F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1».
* 2. 4.Compagnon.
(Approvato in linea di principio)

Premettere il seguente comma:
01. Al comma 6 dell'articolo 23, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E ed F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1».
* 2. 2.Antonino Foti.
(Approvato in linea di principio)

ART. 5.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al comma 15 del citato articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».
5. 6.Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 5, sostituire le parole da: a decorrere dalla data fino alla fine del comma con le seguenti: ai veicoli immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 2011.
5. 7.Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1.Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.


Pag. 27


Al comma 1, capoverso articolo 94-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «trasferimenti di proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «mutamenti» e le parole: «persone giuridiche» sono sostituite dalla seguente: «non»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «deve essere registrata» sono aggiunte le seguenti: «in deroga a qualunque diversa disposizione»;
c) al quarto e ultimo periodo, le parole: «la corretta intestazione» sono sostituite dalle seguenti: «il corretto uso».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 94-bis, comma 2, dopo la parola: viola inserire le seguenti: i divieti e.
6. 2.Velo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazioni fittizie).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.
(Divieto di intestazione fittizia dei veicoli).

1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94, nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuate quando l'acquirente non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.
3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del Titolo VI.
4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e il P.R.A. segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli».

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93».
6. 3.Il Relatore.


Pag. 28

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazioni fittizie).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.
(Divieto di intestazione fittizia uso dei veicoli).

1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94, nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuate quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbiano il possesso del veicolo e compiano l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone, o ne abbia l'effettiva responsabilità. Ogni mutamento giuridico dell'intestazione deve essere registrato nell'archivio di cui al comma 4.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.
3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del Titolo VI.
4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e il P.R.A. segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli».

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93».
6. 3. (nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

ART. 11.

Sopprimere la lettera a) del comma 1.
11. 1.Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa, Compagnon.

ART. 12.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis
. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. La frequenza di un corso di guida sicura della durata minima di otto ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, consente a coloro che lo hanno frequentato di ottenere un punteggio aggiuntivo di sei punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso


Pag. 29

all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
12. 2.Brugger, Zeller.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti disciplina modalità per l'incremento dei punti di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni per gli automobilisti che volontariamente frequentano corsi di guida sicura.
12. 6.Montagnoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.
12. 2. (nuova formulazione).Brugger, Zeller.
(Approvato in linea di principio)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.
12. 6. (nuova formulazione).Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

ART. 15.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
15. 5.Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.
15. 6.Zeller, Brugger, Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti con le seguenti: sono attribuiti.

Conseguentemente, al comma 12-ter, sostituire le parole: e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma con le seguenti: le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma.
0. 15. 9. 2. (nuova formulazione).Misiti.
(Approvato in linea di principio)


Pag. 30


Al capoverso comma 12-bis, dopo le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada aggiungere le seguenti: o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,.
0. 15. 9. 3.Zeller, Brugger.
(Approvato in linea di principio)

All'emendamento 15.9, al capoverso 12-bis aggiungere in fine le seguenti parole: ed utilizzate nello stesso ambito provinciale.
0. 15. 9. 4.Montagnoli.

ART. 15.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 12-bis con i seguenti:
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.
12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma.
15. 9.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento. All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.
12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma, nonché l'entità e le modalità di assegnazione all'ente da cui dipende l'organo accertatore della quota di cui all'ultimo periodo del comma 12-bis».
15. 9. (nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole da: ai Corpi fino a: dell'articolo 12 con le seguenti: agli enti locali.
15. 8.Toto.

ART. 22.

Al comma 2, Art. 186-bis, comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i conducenti di cui agli articoli 88, 89 e 90, di autoveicoli di massa complessiva


Pag. 31

a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autoarticolati e autosnodati che esercitano l'attività di trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 168.

Conseguentemente sopprimere la lettera d).
22. 9.Montagnoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 dopo le parole: «2 della notte» aggiungere «, salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora e comunque non oltre 30 minuti prima dell'orario di chiusura».
3-ter. All'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite con le parole: «del Sindaco».
22. 23.Montagnoli, Pini.

Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis), dopo le parole: affidate in concessione, aggiungere le seguenti: e delle strade extraurbane principali quando le violazioni siano accertate da qualunque organo di polizia stradale.
23. 4.Montagnoli.

ART. 27.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di tre anni.
27. 3.Zeller, Brugger.
(Approvato in linea di principio)

ART. 33.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede ad un aggiornamento dell'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, con riferimento agli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33. 01.Montagnoli.

ART. 40.

All'articolo 40, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
40. 3.Montagnoli.

ART. 40.

Al comma 1, sostituire le parole: dei nuovi impianti con le seguenti: degli impianti.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in


Pag. 32

euro 750.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 3. (nuova formulazione).Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

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