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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione IX

13.
Martedì 13 luglio 2010
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Valducci Mario, Presidente ... 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Zeller e Brugger; Contento; Formisano Anna Teresa e Testa Nunzio Francesco: Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Dussin Guido ed altri; Cosenza; Barbieri; Consiglio regionale del Veneto; Consiglio regionale del Veneto; Stasi; Bratti e Motta: Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B): ... 3

Valducci Mario, Presidente, Relatore ... 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bergamini Deborah (PdL) ... 10
Compagnon Angelo (UdC) ... 8 9 11 13 15 17 19
Desiderati Marco (LNP) ... 9
Garofalo Vincenzo (PdL) ... 9 10
Giachino Bartolomeo, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 6 7 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21
Iapicca Maurizio (PdL) ... 11
Meta Michele Pompeo (PD) ... 8 9
Monai Carlo (IdV) ... 4 5 6 8 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21
Montagnoli Alessandro (LNP) ... 7 9 10 11 13 16 21
Nizzi Settimo (PdL) ... 13
Toto Daniele (PdL) ... 14 18
Velo Silvia (PD) ... 7

ALLEGATO: Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base ... 23

COMMISSIONE IX
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di martedì 13 luglio 2010


Pag. 23

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

(v. seduta del 7 luglio 2010)
ART. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

All'articolo 84, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla lettera a) sostituire le parole: «superiore a 6 t.» con le seguenti: «superiore a 25 t.».
1. 01. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
* 5. 1. Velo.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
* 5. 2. Garofalo, Terranova, Toto.
(Approvato in linea di principio)

ART. 9.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 84, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla lettera a) sostituire le parole: «superiore a 6 t.» con le seguenti: «superiore a 25 t.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche agli articoli 84 e 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di locazione senza il conducente e di servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone».
9. 1. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)


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ART. 11.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole: aggiornamento della carta di circolazione, aggiungere le seguenti parole: , dandone tempestiva comunicazione in via telematica al Pubblico Registro Automobilistico;
b) al comma 5, dopo le parole: e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle finalità di tutela e certezza legale delle situazioni giuridiche relative ai veicoli attribuite all'istituto ai sensi dell'articolo 2683, comma 1, n. 3 del codice civile;
c) al comma 6, sostituire le parole: dal sesto mese con le seguenti: dal primo anno.
11. 1. Simeoni.
(Inammissibile, limitatamente alle lettere a) e b))

ART. 12.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, nel Pubblico Registro Automobilistico che provvede alla relativa annotazione sul certificato di proprietà ed alla comunicazione all'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.»;
b) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
«1. La carta di circolazione ed il certificato di proprietà, nonché il certificato di circolazione di cui all'articolo 97, non possono essere rilasciati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone, ovvero risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.».
12. 1. Simeoni.

Alla lettera a), sostituire il capoverso comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.
12. 2. Velo.
(Approvato in linea di principio)

ART. 14.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del


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1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere in fine il seguente comma:
«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Conseguentemente, all'articolo 30, aggiungere in fine il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Conseguentemente, all'articolo 45, aggiungere in fine il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
14. 1. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b)
al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «anni sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «anni settanta»;
2) alla lettera b) le parole: «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settanta».
16. 1. Montagnoli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento;»
2) alla lettera b) le parole «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settanta».
16. 1. (Nuova formulazione) Montagnoli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;
2) alla lettera b) le parole «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto».
16. 1. (Ulteriore nuova formulazione) Montagnoli.

(Approvato in linea di principio)


Pag. 26


Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti»;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici richiesti nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge».
16. 2. Toto, Terranova, Garofalo.
(Approvato in linea di principio)

ART. 17.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
2. Chi ha frequentato il corso di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 116, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis come modificato dal presente articolo, risulta munito di regolare «attestato di frequenza del corso teorico e di superamento della prova pratica di guida di ciclomotori» rilasciato da un'autoscuola o da un istituto scolastico, ha compiuto 16 anni di età e non ha ancora conseguito la patente di categoria A ovvero la patente di categoria B, può guidare un veicolo appartenente alla categoria L6e, dotato di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, solo previo superamento di un corso di guida pratica da svolgersi presso le autoscuole. Il citato veicolo della categoria L6e, destinato alle esercitazioni, deve essere munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e di apposito contrassegno con la scritta «scuola guida». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del citato corso di guida pratica, le caratteristiche dei contrassegni di cui al precedente periodo ed, infine, le caratteristiche costruttive di sicurezza attiva e passiva che i veicoli appartenenti alla categoria L6e devono possedere per non costituire un grave pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti di coloro che abbiano conseguito la patente di categoria A1.
17. 1. Monai.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A partire dalla medesima data, il superamento di un corso di guida pratica da svolgersi presso le autoscuole è richiesto anche per la guida di un veicolo appartenente alla categoria L6e, dotato di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002. Il citato veicolo della categoria L6e, destinato alle esercitazioni, deve essere munito di doppi comandi


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a pedale almeno per il freno di servizio e di apposito contrassegno con la scritta «scuola guida». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del citato corso di guida pratica, le caratteristiche dei contrassegni di cui al precedente periodo ed, infine, le caratteristiche costruttive di sicurezza attiva e passiva che i veicoli appartenenti alla categoria L6e devono possedere per non costituire un grave pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale.
17. 2. Monai.

ART. 19.

Sopprimere il comma 1-ter.
19. 1.Garofalo, Terranova, Toto.
(Approvato in linea di principio)

ART. 20.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, dopo le parole: «e costituiscono un centro» inserire le seguenti: «o più centri»;
b) al comma 12, alla fine, inserire il seguente periodo: «Nel caso di Consorzio avente più Centri di istruzione può essere utilizzato lo stesso parco veicolare».
20. 1. Montagnoli.
(Inammissibile)

ART. 22.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Conseguentemente, all'articolo 34, aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
22. 1. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

ART. 23.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
al comma 2 l'ultimo periodo è modificato nel modo seguente: «In tutti i casi tali accertamenti devono essere effettuati nei gabinetti medici. Per quanto concerne il rilascio del documento abilitativo per i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE (Carta di qualificazione del conducente - CQC) - e del certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla corrispondente categoria di patente, l'accertamento del requisito psichico deve essere condotto con il supporto tecnico-professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di cinque anni


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di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici previsti in questo articolo».
23. 1. Simeoni.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
al comma 2, l'ultimo periodo è modificato nel modo seguente: «In tutti i casi tali accertamenti devono essere effettuati nei gabinetti medici e quello psichico deve essere condotto con il supporto tecnico-professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di cinque anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici previsti in questo articolo».
23. 2. Simeoni.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
23. 3. Compagnon, Mereu.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, CE, D, DE chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.
23. 4. Compagnon, Mereu.

ART. 25.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli enti di cui al presente comma utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
25. 1.Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: «delle infrastrutture stradali» inserire le seguenti: «, ivi comprese la segnaletica e le barriere,»;
b) sopprimere le seguenti parole: «arredi, attrezzature e pertinenze»;
c) in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno».
25. 2. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono inoltre definite le modalità di collocazione della segnaletica relativa ai dispositivi di cui al periodo precedente, che non può essere posta nei tratti di strada in cui non siano effettivamente collocati in modo permanente i citati dispositivi e mezzi tecnici.
25. 3. Baldelli, Toto.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono inoltre definite le modalità di collocazione della segnaletica relativa ai dispositivi di cui al periodo precedente, che non può essere posta nei


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tratti di strada in cui non siano effettivamente collocati i citati dispositivi e mezzi tecnici.
25. 4.Baldelli, Toto.

ART. 26.

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:
11. I velocipedi, durante la marcia fuori dei centri abitati e nei centri abitati privi di illuminazione pubblica, hanno l'obbligo di usare le luci anteriori e posteriori ed i catadiottri nei pedali e nelle ruote. Per i conducenti è fatto obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente ovvero, in alternativa, le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità.
26. 01. Compagnon, Mereu.
(Inammissibile)

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Modiche all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi e di divieto di fumo durante la guida).

All'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato di idoneità, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza del monitore a bordo del veicolo».

Conseguentemente nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso «Art. 173» aggiungere le seguenti parole: «comma 2-bis-5».
30. 1. Monai.
(Inammissibile)

ART. 34.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti» e: «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale»;
b) al comma 3, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti» e: «ai


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sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale».
34. 1. Monai.
(Inammissibile, limitatamente alla soppressione delle parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti»)

Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale»;
b) al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale».
34. 2. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
34. 3. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

ART. 36.

Sopprimerlo.
36. 1. Compagnon, Mereu.
(Approvato in linea di principio)

ART. 38.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al secondo periodo, sostituire le parole: «e devono essere installati ed utilizzati» con le seguenti: «e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «I tratti di strada» inserire le seguenti: «di cui al periodo precedente».
38. 1. Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al secondo periodo, sostituire le parole: «e devono essere installati ed utilizzati» con le seguenti: «e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «I tratti di strada» inserire le seguenti: «di cui al periodo precedente».
38. 2. Toto, Garofalo, Terranova.
(Approvato in linea di principio)

ART. 40.

Al comma 1, sostituire le parole: a 150 euro con le seguenti: a 200 euro.
40. 1. Terranova, Garofalo, Toto.
(Approvato in linea di principio)

ART. 42.

Al comma 1, anteporre la seguente lettera:
0a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20


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per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei pro- grammi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;
c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;
c-quater) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera c-ter);
c-quinquies) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»;

Conseguentemente al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter
. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.
5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno,


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per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma 2.
5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis.
5-octies. Il decreto di cui al comma 5-quater dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.
42. 1. Monai.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.
42. 2. Monai.

Al comma 2, alla lettera a) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla lettera d), le parole: 5 per cento sono sostituite con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, alla lettera e), le parole: 10 per cento sono sostituite con le seguenti: 5 per cento.

42. 3.Compagnon, Mereu.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a) sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 25 per cento;
b) alla lettera e) sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 5 per cento.
42. 4. Terranova, Garofalo, Toto.
(Approvato in linea di principio)


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Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
5-ter. L'Ente concessionario della rete stradale nazionale deve utilizzare la quota dei proventi ad esso destinati di cui al comma 1, nella Regione nella quale sono stati elevati.
42. 5. Montagnoli.
(Inammissibile)

ART. 44.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c-bis).
44. 1. Monai.

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ed è aggiunto in fine il seguente periodo: fino alla fine della lettera.
45. 1. Baldelli, Toto.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis».
45. 2.Baldelli, Toto.

ART. 46-bis.

All'articolo 46-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguite per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 5, 12, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 53, 54, 55 e 56 della presente legge, accertate trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca e denominato «Fondo per l'educazione stradale» per essere destinate, fino ad un limite di un milione di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2011, al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché alla predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230 comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come modificato dalla presente legge. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al presente comma devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle destinate al Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato della presente legge.
46-bis. 1. Monai.

ART. 47.

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale, sulla base dei risultati ottenuti, delle risorse che sono stanziate ogni anno per


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consentire il rifinanziamento del Piano nazionale per la sicurezza stradale e, in fine, delle disposizioni varate a livello nazionale e comunitario;
2) dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) verificare le condizioni di viabilità, di sicurezza stradale e di manutenzione dell'intera infrastruttura stradale nazionale;
3) dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) favorire e promuovere la predisposizione di un piano nazionale di rilevazione dei dati relativi all'incidentalità stradale;
4) dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) favorire l'aggiornamento della normativa e delle procedure di omologazione delle barriere stradali, della segnaletica, dei dispositivi luminosi su strada e di tutti i dispositivi per la rilevazione delle infrazioni previste dal nuovo codice della strada;.
47. 1. Monai.

ART. 50.

Aggiungere in fine il seguente periodo: È in ogni caso escluso che il dispositivo possa essere usato per localizzare o seguire a distanza il veicolo.
50. 1.Mario Pepe (PdL).
(Inammissibile)

ART. 54.

Sopprimerlo.
54. 1. Compagnon, Mereu.

ART. 55.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-quater con il seguente:
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
55. 1. Monai.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-quater, con il seguente:
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la somministrazione di bevande alcoliche oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.
55. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-quinquies con il seguente:
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di


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intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normative vigenti in materia e, ove esistenti, secondo quanto disciplinato dai regolamenti o dalle ordinanze comunali e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni per le ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento pomeridiano di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
55. 3.Pini, Montagnoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies, sostituire le parole da: «possono svolgere nelle ore pomeridiane» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne».
55. 3. (Nuova formulazione). Pini, Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: due distinte violazioni dell'obbligo con le seguenti: tre distinte violazioni dell'obbligo.
55. 4.Zeller, Brugger, Nicco.

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