Commissione X
Sulla pubblicità dei lavori:
Manuela Dal Lago, Presidente ... 3
Missioni e sostituzioni:
Dal Lago Manuela, Presidente ... 3
Proposta di legge (Discussione e approvazione):
Senatori Izzo ed altri: Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (Approvata dal Senato) (C. 5584 ): ... 3
Dal Lago Manuela, Presidente, Relatore ... 3 4 5 6
De Vincenti Claudio, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ... 4 5
Contento Manlio (PdL) ... 6
Votazione nominale:
Dal Lago Manuela, Presidente ... 7
Proposta di legge (Discussione ed approvazione):
Disposizioni in materia di professioni non organizzate (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (C. 1934-2077-3131-3488-3917-B ): ... 7
Dal Lago Manuela, Presidente ... 7 10 11 12 1314
Abrignani Ignazio (PdL), Relatore ... 7 11 13
Contento Manlio (PdL) ... 11
De Vincenti Claudio, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ... 10 11 13 14
Formisano Anna Teresa (UdCpTP) ... 10 13
Gava Fabio (Misto-LI-PLI) ... 14
Lulli Andrea (PD) ... 13
Raisi Enzo (FLpTP) ... 13
Siliquini Maria Grazia (PT) ... 8 11 13
Urso Adolfo (Misto-FCP) ... 12 13
Vignali Raffaello (PdL) ... 13
Votazione nominale:
Dal Lago Manuela, Presidente ... 14
ALLEGATI:
Allegato 1: Ordini del giorno n. 0/5584/X/1 e n. 0/5584/X/2 ... 16
Allegato 2: Emendamenti al testo unificato C. 1934-2077-3131-3488-3917-B ... 17
Allegato 3: Ordine del giorno n. 0/1934-B/X/1 ... 18
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
ORDINI DEL GIORNO
La X Commissione,
viste le disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»;
in relazione alle problematiche sollevate dal comma 2 dell'articolo 3 e ritenuto opportuno evitare in ogni modo interventi sanzionatori da parte dei competenti organismi europei, anche con riferimento alla direttiva 98/34/CE,
ad assumere ogni iniziativa opportuna volta ad intervenire, quanto prima possibile, per sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3, concernente l'obbligo di etichettatura dei prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri.
0/5584/X/1.Dal Lago, Lulli, Vignali, Anna Teresa Formisano, Raisi, Gava, Polidori.
La X Commissione,
esaminato il provvedimento recante «Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio" "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi»;
condivisa l'esigenza di assicurare una sempre maggior tutela alle produzioni in esame anche attraverso l'obbligo di etichettatura circa l'origine geografica delle medesime;
ritenuto che a tali iniziative debba essere riservata più attenzione in sede comunitaria anche in considerazione degli effetti positivi che deriverebbero all'economia europea da una più puntuale disciplina della materia che consentisse l'utilizzo del marchio di origine sulle produzioni realizzate in ciascun Paese europeo,
a continuare ed a rafforzare la sua azione presso i competenti organismi comunitari allo scopo di permettere agli imprenditori italiani ed europei di avvalersi anche di tale strumento a tutela dei prodotti e nell'interesse dei consumatori.
0/5584/X/2.Contento.
EMENDAMENTI
Al comma 2, sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: delle attività svolte in ambito sanitario.
1. 1.Palumbo.
Al comma 2 sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: delle attività regolamentate e tipiche delle professioni regolamentate.
1. 3.Siliquini.
Sopprimere il comma 3.
1. 2.Contento.
(Ritirato)
Al comma 3 sostituire la parola: professioni con le seguenti: prestazione di servizi.
1. 4.Siliquini.
Al comma 1 sostituire le parole: e garantire il rispetto con le parole: e verificare il rispetto.
2. 1.Siliquini.
Al comma 3 sostituire le parole: professionali con le seguenti: di prestatori di servizi e sopprimere le parole: e competenza professionali.
4. 5.Siliquini.
Al comma 3 dopo le parole: degli imprenditori aggiungere le seguenti: , delle professioni regolamentate.
4. 6.Siliquini.
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
viste le disposizioni in materia di professioni non organizzate;
letta, in particolare, la norma recata dall'articolo 1, comma 3, introdotta nel corso dell'esame al Senato;
ritenuto opportuno cercare di evitare che un'interpretazione eccessivamente ampia del disposto possa rivelarsi come un aggravio degli adempimenti burocratici cui sono sottoposti gli esercenti le professioni interessate dal provvedimento,
a monitorare gli effetti della disposizione ricordata valutando, altresì, l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta ad evitare che dalla sua attuazione derivino effetti sanzionatori sproporzionati anche di fronte a casi di insignificante offensività.
0/1934-B/1.Contento, Dal Lago, Lulli, Anna Teresa Formisano, Vignali, Raisi, Siliquini.