Commissione XII
Sulla pubblicità dei lavori:
Palumbo Giuseppe, Presidente ... 2
Proposte di legge (Discussione e rinvio):
Mussolini ed altri: Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 ( 1800 ); Capitanio Santolini: Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 ( 1914 ): ... 2
Palumbo Giuseppe, Presidente ... 2 3 4
Roccella Eugenia Maria, Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali ... 3 4
Testa Nunzio Francesco (UdC), Relatore ... 2 3
ALLEGATI:
Allegato 1:Testo unificato adottato come testo base ... 7
Allegato 2: Emendamento del relatore ... 8
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
2. Il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, deve intendersi come parere obbligatorio ai fini dell'adozione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e deve essere espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di piano, decorsi inutilmente i quali il piano può comunque essere adottato.
1. Nella legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ovunque ricorrono nell'ordinamento vigente, le parole: «Commissione parlamentare per l'infanzia», sono sostituite dalle seguenti: «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza».
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente:
4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione.
3. Il Governo provvede, con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.
Al comma 3, sostituire le parole: entro un mese con le seguenti: , ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni.
2. 1.Il Relatore.