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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione XIII

1.
Martedì 18 gennaio 2011
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Russo Paolo, Presidente ... 3

Disegno di legge (Discussione e approvazione):
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dalla 9a Commissione permanente del Senato) (2260-bis-B):

Russo Paolo, Presidente ... 3 6 7
Carra Marco (PD) ... 6
Beccalossi Viviana (PdL), Relatore ... 3
Brandolini Sandro (PD) ... 6
De Camillis Sabrina (PdL) ... 5
Delfino Teresio (UdC) ... 8
Di Giuseppe Anita (IdV) ... 7
Dima Giovanni (PdL) ... 9
Fogliato Sebastiano (LNP) ... 5 10
Galan Giancarlo, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ... 4 7
Oliverio Nicodemo Nazzareno (PD) ... 8
Rainieri Fabio (LNP) ... 10
Ruvolo Giuseppe (Misto) ... 5
Zucchi Angelo (PD) ... 4

Missioni e sostituzioni:

Russo Paolo, Presidente ... 10

Votazione nominale:

Russo Paolo, Presidente ... 10

ALLEGATO: Ordini del giorno ... 12

COMMISSIONE XIII
AGRICOLTURA

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di martedì 18 gennaio 2011


Pag. 12

ALLEGATO

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato della Camera e modificato dalla 9a Commissione permanente del Senato.

ORDINI DEL GIORNO

La XIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge C. 2260-bis-B (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al medesimo articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale;
esistono, fin dal 1992, norme comunitarie volte a tutelare le denominazioni di origine, ossia dei luoghi che designano i prodotti agricoli ed alimentari le cui caratteristiche sono dovute proprio a tali origini territoriali, nonché disposizioni volte a tutelare particolari prodotti agroalimentari tradizionali. Si tratta, in particolare, degli attuali regolamenti (CE) n. 510/2006 e n. 509/2006, relativi rispettivamente alle indicazioni geografiche protette (IGP) e denominazioni d'origine protette (DOP) e alle specialità tradizionali garantite (STG);
anche i vini le cui caratteristiche specifiche sono dovute ai luoghi d'origine sono tutelati quali denominazioni d'origine, in particolare con le equivalenti denominazioni DOC e DOCG. Per dare certezza sull'origine di tali vini, è stato disposto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che i vini DOCG, e se del caso anche i vini DOC, debbano essere immessi al consumo muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione;
l'uso del contrassegno, pure se previsto in via amministrativa, potrebbe essere previsto anche per l'immissione in commercio dei prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG, soprattutto per conseguire una maggiore capacità di contrasto alla contraffazione ed una più attendibile garanzia della certificazione cogente;
l'applicazione dell'articolo 4 della nuova legge sull'etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari è demandata a pertinenti decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite


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le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE;
sarebbe auspicabile che, tramite i decreti ministeriali sopra citati, si potessero rendere obbligatori, anche per i prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG, i contrassegni di garanzia già imposti per l'immissione al consumo dei vini DOCG e DOC,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che i decreti attuativi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del disegno di legge contengano disposizioni volte ad estendere, entro il 1o gennaio 2012, anche ai prodotti agricoli ed agroalimentari designati da DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) ed STG (specialità tradizionale garantita), le modalità di sicurezza della certificazione dell'origine di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, basata su speciali contrassegni, stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e che per tali scopi gli stessi decreti stabiliscano altresì le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo, la gestione telematica ed il costo dei contrassegni.
0/2260-bis-B/XIII/1.Negro, Rainieri.

La XIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 4 dispone che è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al medesimo articolo, riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati l'indicazione del luogo di origine o di provenienza;
il medesimo articolo, ai commi 3 e 4, prevede che, con successivi decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, saranno definite le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'obbligo di etichettatura di origine, tra le quali, in particolare, quelle concernenti l'individuazione, relativamente a ciascuna filiera, dei prodotti alimentari soggetti all'obbligo medesimo;
il comma 3 dell'articolo 4 prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, il procedimento per l'adozione dei decreti interministeriali sopra indicati deve essere attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge;
considerato che il settore lattiero-caseario costituisce un settore di primaria importanza del comparto agroalimentare e dell'economia italiana nel suo complesso, nel quale si è espressa con particolare evidenza l'eccellenza delle tradizioni produttive dei nostri territori;
considerato altresì che le recenti notizie sulla contaminazione da diossina di uova e carni provenienti da allevamenti tedeschi rendono necessario intervenire con urgenza a tutela del settore suinicolo italiano, che rischia di subire pesanti e ingiuste ripercussioni;

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni in premessa indicate, intervenendo prioritariamente per l'applicazione dell'obbligo di etichettatura di origine alla filiera lattiero-casearia e alla filiera suinicola.
0/2260-bis-B/XIII/2.Beccalossi, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Muro, Nastri, Nola, Romele, Paolo Russo, Taddei.


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La XIII Commissione,
premesso che:
con l'approvazione del disegno di legge C. 2260-bis-B, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», l'Italia sarà il primo paese in Europa ad avere etichette chiare e trasparenti a tutela dei prodotti tipici e tradizionali e a vantaggio dei consumatori che saranno informati sulla qualità del prodotto che acquistano;
rimangono, tuttavia, ancora da approfondire alcuni aspetti fondamentali, tra i quali il principale è rappresentato dal fatto che si tratta di un provvedimento applicato solo in Italia e non a livello europeo;
la nuova disciplina, infatti, risulta avanzata rispetto all'orientamento europeo; tuttavia, gli scandali alimentari, come da ultimo l'allarme in corso per la diossina trovata in Germania nelle uova e nella carne di maiale, potrebbero determinare una posizione favorevole dell'Unione europea rispetto alle nuove regole italiane sull'etichettatura;
considerato che:
nel mese di dicembre scorso il Presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ha segnalato «la drammatica battuta d'arresto» del regolamento europeo sull'etichettatura obbligatoria degli alimenti, sottolineando come l'accordo raggiunto tra i ministri europei al Consiglio del 7 dicembre ha bocciato quanto approvato in precedenza dall'aula di Strasburgo;
in particolare, l'obbligo d'indicare in etichetta il luogo di provenienza dei prodotti agricoli per i prodotti monoingrediente e per carne e pesce, ove utilizzati come unico ingrediente nei prodotti trasformati, che era stato introdotto dal Parlamento europeo dopo il lungo e complesso lavoro della Commissione Agricoltura, è stato sostituito da un sistema di etichettatura su base volontaria, ad eccezione del caso in cui si induca in errore il consumatore. I ministri europei poi per gli altri prodotti rimandano ad una relazione della Commissione, da presentare al Parlamento entro tre anni, per valutare l'opportunità di introdurre sistemi di etichettatura obbligatoria;
preso atto che:
il provvedimento in esame introduce invece l'obbligo di segnalare in etichetta l'indicazione del luogo di origine o provenienza e anche l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM), in conformità alla normativa comunitaria, in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale;
attualmente in Italia l'obbligo di indicare l'origine in etichetta è in vigore solo per la carne bovina, il pollo, le uova, l'olio extravergine di oliva, il miele, il latte, la frutta e la verdura, la passata di pomodoro; con le nuove disposizioni lo diventerà anche per prodotti come carne di maiale, di agnello e di coniglio, per yogurt, formaggi e altri prodotti freschi, per prodotti trasformati o non trasformati; sarà una legge dunque di ampio raggio, per la cui attuazione si avranno in Europa iter differenziati, con negoziati per ogni singolo prodotto;
rilevato che:
l'articolo 4, comma 3, del disegno di legge dispone che i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvedono a definire con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria dell'etichettatura per i singoli prodotti, previo espletamento della procedura prevista dall'Unione europea, che prevede la valutazione dell'obbligo di etichettatura alla luce del quadro generale sulle procedure di informazione disciplinate dalla direttiva 98/34/CE e dalla direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;


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impegna il Governo

ad attivarsi nel più breve tempo possibile con le competenti istituzioni europee, promuovendo sinergie tra gli Stati membri dell'Unione europea, al fine di rendere pienamente applicabili le nuove disposizioni nazionali sull'obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari.
0/2260-bis-B/XIII/3. Oliverio, Zucchi, Ago- stini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La XIII Commissione,

impegna il Governo

a garantire che dall'applicazione delle disposizioni in materia di attività sementiera, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), non risulti pregiudicata la produzione delle varietà da conservazione, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971, e successive modificazioni.
0/2260-bis-B/XIII/4.Cenni.

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