La politica europea della qualità dei prodotti agricoli è associata a tre regimi prevalenti: le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, l’agricoltura biologica e le specialità tradizionali garantite. Al di fuori di tale ambito, vigono le regole della politica agricola comune in ordine alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alle indicazioni che possono essere fornite al consumatore nell’etichetta dei prodotti agroalimentari.
Ultimamente l’Unione europea ha assunto sempre maggiore consapevolezza del fatto che la qualità e la varietà della produzione agricola rappresentano un punto di forza ed un vantaggio competitivo per i produttori dell’Unione europea.
A tal fine il 10 dicembre 2010 la Commissione europea ha presentato il pacchetto qualita', cheper la prima volta definisce in maniera complessiva i sistemi di certificazione, di indicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di commercializzazione e costituisce la prima fase della riforma della politica di qualità dei prodotti agricoli strettamente connessa e parte integrante della politica agricola comune.
Il pacchetto è costituito da:
Su tali proposte, ai sensi dell’articolo 127, comma 1 del Regolamento della Camera, la XIII Commissione Agricoltura, dopo aver svolto una serie di audizioni sul tema, ha avviato l’esame dei provvedimenti che dovrebbe concludersi entro la fine del mese di giugno.
La 9^ Commissione agricoltura del Senato il 16 marzo 2011 ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento relativo alla qualità.
Data, comunque, l’importanza ed il ruolo strategico delle produzioni di qualità per il settore primario italiano, nel corso della Legislatura sono state approvate numerose disposizioni volte a rafforzarne la tutela contro ogni tentativo di contraffazione e a valorizzarne la produzione.
In primo luogo è stata approvata la legge n. 4 del 2011, recante“Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” che, oltre a disporre l’obbligo, per tutti i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza (Si veda l'apposito tema "Etichettatura dei prodotti alimentari"), ha modificato gli importi delle sanzioni per le violazioni riguardanti l’attività sementiera e la produzione di oli d’oliva ed oli vegetali. Ha, altresì, istituito un “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali finalizzati a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali vigenti.
E’ stata, poi, approvata la riforma organica della disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini disposta con il d.lgs. n. 61 del 2010. I punti salienti della riforma sono: l’adeguamento della vigente classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche alla nuova normativa europea, pur preservando le menzioni specifiche tradizionali italiane; l’individuazione di una nuova procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, che avviene a livello europeo, in seguito ad una procedura nazionale preliminare; la semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori; la revisione del sistema dei controlli basata sul principio, imposto dalla normativa europea, della terzietà del soggetto controllore; il cambiamento della fisionomia e del ruolo del Comitato nazionale vini DOP e IGP; la valorizzazione e la nuova definizione delle funzioni dei Consorzi di tutela; la definizione di un nuovo sistema sanzionatorio .
Infine, in materia di lotta alla contraffazione è intervenuto il collegato in materia di sviluppo, internazionalizzazione delle imprese ed energia legge n. 99 del 23 luglio 2009 (A.C. 1441-ter). L’art. 15 introduce nel codice penale l’art. 517-quater, che punisce con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali prodotti al fine di trarne profitto.
Il medesimo collegato legge 99/2009 con l'art. 18 ha stanziato 18 milioni di euro sugli anni 2009 e 2010 per lo svolgimento di iniziative di formazione ed informazione e per l’espletamento dei controlli a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, comprese quelle provenienti dalla filiera ittica, immesse al consumo sul territorio nazionale. Una quota di 5 milioni di euro è destinata agli interventi per garantire la tracciabilità dei prodotti olio di oliva e olive da tavola.