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Temi dell'attività Parlamentare

Professioni regolamentate
Nel corso della legislatura il settore delle professioni è stato oggetto di numerosi interventi volti a favorire i principi di liberalizzazione e di concorrenza. Con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) è stata prevista la delegificazione degli ordinamenti professionali; dopo che il il cd. decreto "liberalizzazioni" (D.L. n. 1/2012) ha abrogato il sistema delle tariffe professionali regolamentate, la delegificazione è stata attuata con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Di particolare rilievo, poi, la riforma della professione forense attuata con la legge 247/2012. Modifiche hanno, inoltre, interessato la disciplina del notariato e, in attuazione di obblighi comunitari, quella dei servizi.

All'inizio della legislatura la Camera aveva avviato l’esame di una serie di proposte di legge, tutte d’iniziativa parlamentare (A.C. 3 e abb.), volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento sia delle “professioni regolamentate” sia delle “professioni non regolamentate”. Le prime sono essenzialmente le professioni strutturate in ordini professionali e caratterizzate dalla presenza di preminenti interessi pubblici; le seconde, organizzate in strutture associative, sono invece le professioni alle quali non viene riconosciuto lo stesso rilievo di quelle regolamentate, ma che sono comunque assoggettate, attraverso un apposito registro tenuto dal Ministro della Giustizia, alla vigilanza governativa.

In una prima fase dell'iter, i due aspetti sono stati trattati congiuntamente; successivamente, le Commissioni competenti (Giustizia e Attività produttive) hanno deciso di separare i procedimenti legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate e di quelle non regolamentate. Entrambi i percorsi parlamentari hanno avuto uno sbocco normativo: dopo l'emanazione del D.L. 138/2011 e della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), entrambi contenenti norme sulla materia in oggetto, con il D.P.R. 137/2012 è stato adottato un regolamento di delegificazione che reca una disciplina complessiva degli ordinamenti delle professioni regolamentate; con la legge 4/2013 è stata, invece, approvata una disciplina generale sulle professioni non regolamentate (vedi i contenuti).

Il decreto legge "liberalizzazioni"

Prima dell'adozione del regolamento di delegificazione è intervenuto il decreto-legge 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni), il cui articolo 9 ha previsto l'abrogazione delle tafiffe delle professioni regolamentate, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale che supera quella di cui al DL 138/2011, come novellata dalla legge di stabilità 2012 (L. 183/2011). Ulteriori disposizioni del DL 1/2012 riguardano il tirocinio e la società tra professionisti. In particolare, si è previsto:

 

  • la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico; il professionista dovrà predisporre "un preventivo di massima" che renda preventivamente nota al cliente la misura del compenso;
  • nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante (per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, vedi il D.M. 20 luglio 2012, n. 140);
  • la durata massima del tirocinio in 18 mesi, con riconoscimento al tirocinante di un rimborso spese forfetariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. Il tirocinio, per i primi 6 mesi, può essere svolto in concomitanza con il corso di laurea. Le disposizioni sul tirocinio non si applicano alle professioni sanitarie.

Il decreto-liberalizzazioni modifica, inoltre, la disciplina della società tra professionisti (già delineata dall'art. 10 del D.L. 183/2011). L'art. 9-bis prevede:

  • una presenza minoritaria dei soci di capitale rispetto ai soci professionisti (sia il numero dei soci professionisti che la loro partecipazione al capitale sociale deve comunque determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci); il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società;
  • un minimo di 3 soci per l'eventuale scelta del modello societario cooperativo,
  • l'obbligo di garantire il segreto professionale anche all'interno della società;
  • l'obbligo di polizza a copertura della responsabilità civile per danni ai clienti.

Per una più dettagliata descrizione dei contenuti del decreto liberalizzazioni si rinvia all'apposita scheda inerente genesi e contenuto della delegificazione.

    Il regolamento di delegificazione

    All'esito di un articolato processo di riforma, il Governo ha, quindi, emanato il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ovvero il regolamento di delegificazione in materia di professioni regolamentate. Il regolamento, che riguarda tutte le professioni ordinistiche - fatte salve le specificità di quelle sanitarie - ha introdotto una dettagliata disciplina che, ispirandosi ai principi di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011 (ad esclusione della disciplina sul compenso professionale, contenuta nell'art. 9 del D.L. 1/2012):

    • contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio (quest'ultimo potrà avere una durata massima di 18 mesi) e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza;
    • prevede l'obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
    • stabilisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente;
    • affida la funzione disciplinare a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti;
    • autorizza la pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati;
    • detta disposizioni specifiche per la professione forense e la professione notarile.

    Le disposizioni del regolamento in materia disciplinare non si applicano alle professioni sanitarie (come già previsto dal decreto-legge 138), alla professione notarile nonchè alle funzioni disciplinari svolte dai consigli nazionali di professioni istituite prima dell’entrata in vigore della Costituzione. In relazione a tali professioni, infatti, gli organi disciplinari di ultima istanza sono stati definiti dalla Corte costituzionale come aventi “natura giurisdizionale” e risultano pertanto garantiti nella loro struttura e nelle loro funzioni da una riserva assoluta di legge. Le nuove norme disciplinari sono, quindi, riferite aisoli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come, ad esempio, nel caso dei commercialisti ed esperti contabili).

    A seguito dell'entrata in vigore del regolamento, a decorrere dal 13 agosto 2012 sono abrogate tutte le norme incompatibili con i principi contenuti nel D.L. 138/2011. Successivamente, il Governo - entro il 31 dicembre 2012 - avrebbe dovuto raccogliere in un testo unico (non ancora adottato) le disposizioni aventi forza di legge che non risultassero esplicitamente abrogate.

    Sull'originario schema di regolamento di delegificazione era stato trasmesso l'11 luglio 2012 alle Camere il parere del Consiglio di Stato, che aveva rilevato criticità su numerosi profili del testo.

    Sullo stesso testo, la Commissione Giustizia aveva espresso il 26 luglio 2012 un parere favorevole con condizioni. In relazione all'esito del parere parlamentare vedi il relativo dossier del Servizio studi.

      La legge di riforma della professione forense

      La legge 247/2012, a quasi 80 anni dalla legge professionale del 1933, ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense che mira ad innovare un quadro normativo che, negli anni, non è stato mai oggetto di un sistematico intervento riformatore.

      Pur senza pretese di esaustività, i principali profili di novità contenuti nella legge di riforma dell'avvocatura sono i seguenti:

      • l’inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. In particolare l'attività professionale in materia stragiudiziale è ascritta alla competenza degli avvocati "ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato";
      • la delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi, per la disciplina delle società tra avvocati; si prevede, diversamente dal modello generale di società tra professionisti, che l'esercizio della professione forense in forma societaria possa essere consentito esclusivamente a società di persone, di capitali o cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo (le società di capitali non potranno avere un socio esterno di solo capitale, a garanzia dell'autonomia della prestazione professionale);
      • la possibilità, per l'avvocato, di ottenere e indicare il titolo di specialista in un determinato settore legale (il titolo si consegue all'esito di un percorso formativo almeno biennale o per comprovata esperienza nel settore);
      • l’obbligo di formazione continua (sono tuttavia esclusi - tra gli altri - gli avvocati ultrasessantenni e quelli iscritti all'albo da più di 25 anni);
      • la nuova disciplina del compenso dovuto all'avvocato; è stabilito il principio di libera determinazione tra le parti della parcella; la sua pattuizione "di regola" per iscritto; l'obbligo di adeguata informazione, anche scritta, su possibili ulteriori oneri e spese connesse all'incarico, ove di particolare complessità; il ripristino del divieto del patto di quota-lite; il ricorso solo residuale ai parametri tariffari stabiliti con DM giustizia; il tentativo di conciliazione presso il Consiglio dell'ordine, in caso di disaccordo sul compenso;
      • la permanenza nell'albo non sarà garantita a tutti gli abilitati ma solo agli avvocati che dimostreranno un esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione (al mancato ricorrere dei requisiti, verificati ogni 3 anni dal Consiglio dell'ordine, consegue la cancellazione dall’albo);
      • l'obbligo dell'avvocato di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile;
      • la possibilità, per l'avvocato, di pubblicità informativa della propria attività professionale; le informazioni fornite al pubblico dovranno essere trasparenti, veritiere e corrette; è previsto sia il divieto di diffusione di informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive sia di pubblicità comparativa con altri professionisti;
      • la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale, la cui durata - in accordo con quanto previsto dalla disciplina generale sugli ordinamenti professionali di cui al DPR n. 137/2012 (v. ultra) - è fissata in 18 mesi; la previsione dell'obbligo del rimborso spese al tirocinante (facoltativo invece il compenso per l'attività svolta). Fatta salva la durata di 18 mesi del tirocinio, la vigenza della nuova disciplina della pratica professionale è differita di 2 anni (entrata in vigore 2 febbraio 2015)
      • le modifiche alla disciplina dell'esame di Stato (confermata l'articolazione in tre prove scritte ed una prova orale, sono aggiunte come materie orali ordinamento e deontologia forense) con l'introduzione del divieto di portare all'esame scritto i codici commentati; come per il tirocinio, è prevista una disciplina transitoria secondo cui le nuove regole per l'esame di Stato entrano in vigore il 2 febbraio 2015;
      • il riordino della materia della difesa d'ufficio (viene conferita al Governo una delega biennale);
      • il procedimento disciplinare che viene sottratto ai Consigli dell'ordine con l’attribuzione della relativa competenza ad un organo distrettuale (il consiglio distrettuale di disciplina), i cui componenti dovranno essere eletti secondo un regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense; altre novità sono costituite da una maggiore tipizzazione degli illeciti e dagli stringenti obblighi di pubblicità delle sanzioni disciplinari irrogate agli avvocati;
      • la disciplina dei Consigli dell'ordine; oltre alla citata sottrazione delle funzioni disciplinari, si segnalano come novità l'accresciuto numero dei componenti, il rispetto dell'equilibrio di genere, il limite del doppio mandato nonchè l'istituzione presso ogni Consiglio dello Sportello per il cittadino.

      Per un approfondimento dei contenuti della riforma della professione forense si rinvia all'apposita scheda sulla legge 247.

            Il notariato

            Oltre alle specifiche disposizioni sulla professione notarile contenute nel DPR 137/2012 di delegificazione degli ordinamenti professionali, si segnalano gli ulteriori interventi:

            • l'emanazione del D.Lgs 110/2010 (Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio) sulla base della delega di cui all'art. 65 della legge 69/2009 .
            • l'art. 66 della stessa legge 69/2009 ha dettato disposizioni in materia di concorso notarile. In particolare, la norma:
              • sopprime la prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso;
              • prevede, quale requisito ulteriore, l’assenza di dichiarazioni di inidoneità in tre concorsi precedenti (è equiparata alla suddetta inidoneità l’espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi); una norma transitoria esclude l’applicazione del nuovo requisito rispetto alle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge;
              • prevede l’articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni (anziché due) composte da cinque membri;
            • la legge 233/2010, in materia di concorsi notarili, che ha aumentato dal 12 al 15% il numero dei posti banditi che è in facoltà del ministro della giustizia incrementare - con il decreto di approvazione della graduatoria, sentito il Consiglio nazionale del notariato - nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria;
            • il citato D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni) che, con l'intento di aumentare il numero dei notai ed incrementare la concorrenza professionale ha previsto (art. 12): 
              • l'aumento di 500 posti della tabella notarile prevista dalla legge notarile (n. 89/1913), che determina il numero e la residenza dei notai all’interno dei c.d. distretti notarili (la distribuzione dei nuovi posti è affidata ad un DM giustizia);
              • una novella all’articolo 26 della legge notarile che specifica il numero di giorni di presenza obbligatoria del notaio nella sua sede (almeno 3 gg. a settimana e almeno 1 ogni 15 gg. per ogni Comune o frazione di Comune assegnato al notaio) e prevede la possibilità per il notaio di aprire uffici secondari nel distretto notarile di appartenenza;
              • una novella all’articolo 27 della legge notarile che estende l’esercizio della funzione oltre il territorio del distretto notarile in cui è ubicata la sede (e precisamente all’intero ambito territoriale della Corte d’appello nella quale tale distretto notarile è inserito). Dalla citata estensione territoriale derivano le ulteriori modifiche alla legge notarile per prevedere: che le associazioni di notai - finalizzate a mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali - siano consentite purché i notai appartengano allo stesso distretto di corte di appello (in luogo della previgente limitazione di tale possibilità al solo distretto notarile); l'ampliamento dei soggetti che possono promuovere l’azione disciplinare ex art. 153 L. notarile (l'azione potrà essere promossa anche dal procuratore della Repubblica e dal consiglio notarile competenti in relazione al luogo ove è stato commesso l’illecito disciplinare; se l'infrazione è addebitata al presidente del consiglio notarile, l’iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio).
            I revisori contabili

            Con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che attua la Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legali dei conti annuali e dei conti consolidati, è stata unificata la disciplina sui revisori contabili procedendo all'abrogazione delle precedenti normative e coordinando le disposizioni attualmente contenute nel Codice civile, nel Testo unico intermediazione finanziaria, nel Testo unico bancario e nel Codice delle assicurazioni private. Il decreto, oltre ad alcuni aspetti della disciplina della governance societaria, modifica parte della normativa della professione di revisore contabile, in particolare, prevedendo:

            • l'istituzione di un registro unico dei revisori contabili, gestito del Ministero dell’Economia (che sostituisce quello finora tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ai sensi del D.Lgs 28/2006) e dell'albo speciale delle società di revisione presso la Consob;
            • un tirocinio obbligatorio triennale con esame di Stato per i nuovi revisori; tale disciplina supera, quindi, quella adottata con il D.M. 143/2009 e non è toccata da quella del tirocinio dettata dal D.P.R. 137/2012, regolamento di delegificazione degli ordinamenti professionali (che prevede una generale durata massima di 18 mesi del tirocinio ma non si applica ai revisori contabili);
            • la responsabilità patrimoniale del revisore nel caso in cui, con la sua attività, cagioni un danno alla società da cui ha ricevuto l'incarico.

              Il decreto è entrato in vigore il 7 aprile 2010, anche se la piena operatività è stata demandata all’adozione di specifici regolamenti del Ministero dell'economia e della Consob. Tra i principali decreti attuativi del Ministero dell'Economia si segnalano:

              • il D.M. 20 giugno 2012, n. 144, regolamento relativo alle modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali;
              • il D.M. 20 giugno 2012, n. 145, regolamento concernente i requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali; l'iscrizione dei revisori di altri Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi; il contenuto informativo del Registro;
              • il D.M. 20 giugno 2012, n. 146, regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale.

              Il D.M. 146 nulla dice in merito alla durata del tirocinio, che rimane triennale, sia in quanto previsto dalla direttiva 2006/43/CE (attuata col citato D.Lgs 39/2010) che per l'inapplicabilità ai revisori contabili (in quanto attività non rientrante tra le professioni regolamentate) della disciplina del DPR 137/2012, regolamento di delegificazione degli ordinamenti professionali, che stabilisce una durata massima di 18 mesi del tirocinio professionale.

              Ad una richiesta di parificazione a 18 mesi della durata del tirocinio dei revisori con quello dei dottori commercialisti da parte delle Commissioni parlamentari, in sede di parere sullo schema di regolamento, il Governo ha dato risposta negativa. La stessa relazione al DPR 137 chiariva che i revisori sono materia "estranea alla delegificazione: essa non è relativa a una professione regolamentata ma a un servizio professionale (erogabile da più tipologie di professionisti)". Nel D.M. 146/2012 non vi è, quindi, alcuna norma di raccordo tra i due tirocini, la cui durata era finora coincidente, a patto che il commercialista presso cui si faceva la pratica fosse anche revisore.

              Per una più completa verifica della disciplina di attuazione del decreto legislativo 39/2010 sulla revisione legale dei conti si rinvia all’apposita scheda di approfondimento.

              L'attuazione della direttiva "servizi"

              Con il decreto legislativo 59/2010 si è data attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nota anche come direttiva "servizi" o direttiva Bolkenstein. In particolare, la direttiva si è proposta quattro obiettivi principali: facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea (compresi i servizi professionali); rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi; promuovere la qualità dell'offerta e, infine, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri (cfr. L'attuazione della direttiva servizi).

              Provvedimenti non conclusi

              Tra i progetti di legge in tema di professioni il cui iter si è interrotto per la fine della legislatura merita segnalazione una proposta di modifica della legge n. 69/1963, in materia di ordinamento della professione di giornalista (A.C. 2363). Il provvedimento, approvato dalla sola Camera, non ha proseguito il suo iter al Senato A.S. 2885. Tra gli aspetti innovativi del provvedimento si segnalano : l’introduzione di un numero massimo dei membri del Consiglio dell'Ordine (fissato in 90 membri contro gli attuali 150 e, dati gli automatismi attualmente vigenti, in continua crescita); la previsione che i giornalisti professionisti debbano avere almeno una laurea triennale; l'obbligo per gli aspiranti pubblicisti di superamento di un esame di cultura generale che attesti, tra l’altro, la conoscenza dei principi di deontologia professionale.