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Temi dell'attività Parlamentare

Liberalizzazioni, concorrenza e tutela dei consumatori nel sistema bancario
Alla luce del contesto socio-economico dell'ultimo quinquennio, caratterizzato da una profonda crisi economico-finanziaria e dalla conseguente riduzione dell'offerta creditizia nei confronti, in particolare, delle famiglie e dei clienti retail, il legislatore è intervenuto allo scopo di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti tra banche e clienti e, complessivamente, per potenziare gli strumenti di tutela dei consumatori.
Contenimento dei costi delle commissioni bancarie

Con un primo gruppo di misure legislative, Parlamento e Governo hanno introdotto una compiuta disciplina orientata al contenimento dei costi delle commissioni bancarie: in particolare, è stata predeterminata ex lege sia la misura, sia la modalità di computo della remunerazione spettante alle banche per il servizio di messa a disposizione di somme al cliente oltre l’effettiva disponibilità (cd. affidamenti e sconfinamenti). Tale compiuta disciplina è confluita nell’articolo 6-bis del D.L. 201 del 2011, il quale ha introdotto l'articolo 117-bis nel D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), successivamente modificato e integrato. Per ulteriori informazioni - e per una breve disamina dell’evoluzione della disciplina nel corso della legislatura - si rimanda al relativo approfondimento.

Credito al consumo

In materia di credito al consumo, il D.Lgs. 141/2010 (successivamente modificato e integrato nel tempo), oltre al recepire la direttiva 2008/48/CE, ha introdotto norme in materia di trasparenza dei contratti e, più in generale, in materia di tutela dei consumatori. Ha altresì recato una compiuta disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Si rinvia all’apposito tema web per ulteriori informazioni.

Conti correnti "di base"

In considerazione della riduzione della soglia massima di utilizzo del contante a 1.000 euro, nonché dell’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare le operazioni di pagamento di importo superiore a tale ammontare mediante strumenti di pagamento elettronici, il legislatore ha avvertito l’esigenza di tutelare maggiormente i consumatori – e in particolare quelli appartenenti, per ragioni anagrafiche o sociali, alle fasce più deboli - imponendo agli istituti di credito di predisporre forme semplificate e non onerose di gestione dei risparmi.

In particolare, l'articolo 12 del D.L. 201 del 2011 (ai commi da 3 a 8) ha demandato ad una apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, il compito di definire le caratteristiche di un conto corrente semplificato, detto “conto corrente di base” (o un conto di pagamento di base) che le banche sono tenute ad offrire senza costi di gestione.

 La convenzione, che definisce modalità e caratteristiche del conto, firmata il 28 marzo 2012, è operativa dal 1° giugno 2012. Il conto di base è rivolto:

  •  a tutti i consumatori, cui i prestatori di servizi a pagamento sono tenuti a offrirlo, inclusi coloro che sono già clienti, che hanno quindi già in essere un rapporto di conto corrente;
  • alle fasce socialmente svantaggiate della clientela, con un reddito ISEE annuo minore di 7.500 € , alle quali il conto corrente è offerto senza spese e con l’esenzione dall’imposta di bollo;
  • agli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro mensili, ai quali verrà in ogni caso garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di base destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare, ferma restando l’onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.

 Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un certo numero di operazioni annue per determinati servizi (incluse le relative eventuali scritturazioni contabili). E’ prevista la gratuità del canone per i consumatori rientranti nelle fasce socialmente svantaggiate, nonché la gratuità di particolari servizi per i titolari di trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.

Contratti bancari

La disciplina positiva dei contratti bancari è stata oggetto, nel corso dell’ultimo quinquennio, di una complessa e stratificata serie di novelle.

In primo luogo è stata modificata la disciplina del Testo Unico Bancario in materia di. “jus variandi”, e cioè la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (D.Lgs. n. 141 del 2010, che ha novellato l’articolo 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993; sulla materia è poi intervenuto il D.L. n. 70 del 2011). Nel dettaglio, sono state precisate le condizioni alle quali banca e cliente possono convenire la facoltà dell’istituto di modificare unilateralmente alcune condizioni contrattuali; è stato circoscritto l’ambito di tali modifiche; è stata compiutamente disciplinata anche l’informazione da fornire a cliente in rapporto a tali modifiche (anche in considerazione della tipologia di clienti, privati o imprese).

Il D.Lgs. n. 141 del 2010 ha condotto nell’alveo del Testo Unico Bancario la disciplina del diritto di recesso e delle spese addebitabili al cliente. Si rinvia alla scheda di approfondimento per ulteriori informazioni.

Portabilità dei mutui

Anche la materia della cd. “portabilità” dei mutui è stata trasfusa nel Testo Unico Bancario ad opera del D.Lgs. 141/2010; attualmente è contenuta nell’articolo 120-quater del predetto Testo Unico.

Il citato articolo 120-quater consente al debitore di avvalersi della portabilità senza penali o altri oneri di qualsiasi natura. Sono nulli i patti che impediscono o rendono oneroso l'esercizio della "portabilità”. In materia è da ultimo intervenuto il decreto-legge “liberalizzazioni” (articolo 27-quinquies del D.L. n. 1 del 2012) che ha abbreviato i termini utili per il tempestivo perfezionamento della procedura ed ha modificato l’importo del danno risarcibile in caso di ritardo.

Si rinvia alla scheda di approfondimento per una disamina più approfondita delle ultime novità in materia di contratti bancari.

Si veda inoltre il tema web in materia di [tema: disciplina_mutui|mutui e finanziamenti al settore produttivo]] per quanto riguarda le misure volte ad incentivare la concessione di credito a famiglie e imprese.

 

    Bancoposta

    L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione trasmessa il 2 ottobre 2012, ha segnalato al Parlamento l’esigenza di disporre la separazione societaria dell'attività di BancoPosta dalle attività postali tradizionali, con lo scopo di aumentare il grado di concorrenza nel settore bancario e di garantire maggior trasparenza nel settore postale tradizionale.

    L’articolo 24-ter del D.L. 179 del 2012 ha modificato in più punti la disciplina dell’attività di bancoposta svolta da Poste italiane S.p.a.. Accanto al recepimento di alcune novità intervenute nel corso del tempo nella legislazione bancaria (tra l’altro in materia di servizi di pagamento e tutela dei consumatori), il suindicato provvedimento ha incluso tra le attività di bancoposta l’esercizio in via professionale del commercio di oro; ha consentito a Poste Italiane di stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari per l’esercizio di attività di bancoposta; ha previsto che la comunicazione ai clienti delle variazioni contrattuali unilaterali sfavorevoli sia effettuata, in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o avviso inviato ai correntisti, con le medesime garanzie e tutele previste dal testo unico bancario in materia di contratti di durata e di servizi di pagamento; ha autorizzato Poste a svolgere nei confronti del pubblico il servizio di collocamento di strumenti finanziari (senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente).