Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Elezioni regionali
Il 24 e 25 febbraio 2013 si sono svolte, contemporaneamente alle elezioni politiche, le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e per l'elezione del presidente della regione in Lombardia, Lazio e Molise a seguito dello scioglimento anticipato dei rispettivi consigli regionali.
Le elezioni regionali del 2013

Scioglimento dei consigli regionali. Nelle regioni Lazio e Lombardia una crisi politica ha portato allo scioglimento anticipato dei rispettivi consigli regionali. Nel caso della regione Lazio, il 27 settembre 2012 il presidente della Regione Polverini ha firmato la lettera di dimissioni che è stata trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e, conseguentemente, questi, il 28 settembre 2012, con proprio decreto, in ottemperanza all'articolo 126, comma 3, della Costituzione e agli articoli 19 e 44 dello Statuto regionale, ha dichiarato l'esistenza della causa di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, in considerazione delle dimissioni, ed ha contestualmente provveduto a dichiarare sciolto il Consiglio regionale. Il 26 ottobre 2012 hanno presentato le proprie dimissioni i consiglieri della regione Lombardia provocando lo scioglimento del Consiglio. Per quanto riguarda la regione Molise, invece, una sentenza del Consiglio di Stato ha annullato le elezioni regionali svolte nel 2011, confermando la decisione del TAR che aveva disposto l’annullamento delle operazioni elettorali a causa delle irregolarità riscontrate nella raccolta delle sottoscrizioni delle candidature di alcune liste e in una dichiarazione di autentica di sottoscrizione di accettazione di una candidatura (Sez. V, sent. 16-29 ottobre 2012, n. 5504).

Nel 2013 si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e l'elezione del presidente della regione nelle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Le elezioni precedenti si sono tenute, nella prima regione, il 13 e il 14 aprile 2008 contemporaneamente alle elezioni politiche, mentre nella regione Valle d'Aosta i comizi si sono tenuti il 28 maggio 2008. In autunno, inoltre, saranno rinnovati i consigli delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dove si è votato, rispettivamente, il 26 ottobre e il 9 novembre 2008.

Data delle elezioni. La decisione di svolgere le consultazioni elettorali delle tre regioni in questione in contemporanea con le elezioni politiche è stata assunta a seguito del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere del 22 dicembre 2012. Il coevo Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha stabilito la data delle elezioni politiche per il 24 e 25 febbraio 2012. Per le regioni Lombardia e Molise, il prefetto del capoluogo di regione, con proprio decreto, ha provveduto ad indire i comizi per la medesima data del 24 e 25 febbraio ed a ripartire i seggi nelle circoscrizioni provinciali (per la regione Molise, decreto del Prefetto di Campobasso 27 dicembre 2012; per la regione Lombardia, decreto del Prefetto di Milano del 27 dicembre 2012). Per il Lazio, invece, il Presidente della Regione – competente ad indire le elezioni ai sensi di quanto dispone la normativa regionale - con decreto n. 420/2012 del 22 dicembre 2012 ha provveduto ad indire i comizi elettorali, rinnovando il precedente decreto n. 412 del 1° dicembre 2012 che fissava la data delle elezioni per i giorni 10 e 11 febbraio 2013.

Si ricorda che il decreto-legge 98 del 2011 (art. 7) ha introdotto il cosiddetto election day prevedendo che le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

Numero dei consiglieri regionali. L’articolo 2 del decreto-legge 174/2012, conferma, tra l'altro, la Riduzione del numero dei consiglieri regionali e degli assessori disposta dal decreto legge 138/2011; la norma pone dei termini temporali per l'adeguamento della normativa regionale e dispone, nel caso di mancato adeguamento alla data di indizione delle elezioni, che le elezioni si svolgano considerando il numero massimo di consiglieri previsto dall’art. 14, del D.L. 138/2011. La regione Molise con propria legge n. 21 emanata il 5 ottobre 2012 ha ridotto il numero dei consiglieri da 30 a 20 (escluso il Presidente). Nella regione Lombardia, il numero di consiglieri regionali (80 consiglieri) era già conforme al parametro del D.L. 138/2011 al momento dell’emanazione del decreto-legge 174/2012. Nella regione Lazio, che ha adottato lo statuto ai sensi del l'art. 123 della Costituzione, la modifica del numero di consiglieri sarebbe potuta avvenire solo con la modifica statutaria. Tuttavia, il Presidente della Regione ha provveduto a diminuire il numero dei consiglieri regionali da 70 a 50, con il primo decreto di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (n. 412 del 1° dicembre 2012) in attuazione dell'articolo 14 del decreto legge 138/2011 e dell'articolo 2 del decreto legge 174/2012. Al riguardo si segnala che il 15 gennaio 2013 il TAR del Lazio (Sez. II bis, Ordinanza n. 168/2013) ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del decreto n. 412 del 1° dicembre 2012 del Presidente della Regione Lazio, con cui sono stati ripartiti i seggi per le elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013, ed è stato fissato il numero complessivo del consiglio regionale in 50 membri oltre il presidente e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 marzo 2013.

Anche nel Friuli Venezia Giulia, infine, è stato ridotto il numero dei consiglieri regionali con la legge costituzionale 1/2013 che modifica l'articolo 13 dello statuto (L.cost. 1/1963) in modo tale che il numero dei consiglieri regionali sia determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti (anziché 20.000) e frazioni superiori a 10.000 abitanti sulla base della popolazione residente secondo l'ultima rilevazione ISTAT "Movimento e calcolo della popolazione residente" annuale (anziché sulla base dell'ultimo censimento). Secondo il nuovo testo i consiglieri da eleggere nel 2013 saranno 50, al posto degli attuali 59 consiglieri in carica.

Il sistema elettorale nelle regioni a statuto ordinario

Le modifiche apportate dalla legge costituzionale 1/1999 agli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione, hanno conferito alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa in materia elettorale nei «limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». Ciascuna regione, inoltre, adotta uno statuto che ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Nelle regioni che non hanno adottato una propria legge elettorale, il sistema elettorale è disciplinato dalla normativa nazionale, costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge 108/1968, la legge 43/1995, l’articolo 5 della legge costituzionale 1/1999 ed infine la legge 165/2004, che stabilisce i principi cui sottostà la potestà legislativa della regione in materia elettorale.

Quanto alle leggi elettorali delle regioni, nessuna di esse ha modificato sostanzialmente il sistema di elezione stabilito dalle leggi nazionali; tutte conservano l’impianto proporzionale in circoscrizioni corrispondenti al territorio delle province e l’esito maggioritario in sede regionale. Tutte recepiscono espressamente la legislazione nazionale per quanto le leggi regionali non dispongono diversamente.

Le regioni Campania, Marche, Toscana, Umbria e Veneto (quest'ultima regione ha adottato la legge regionale nel gennaio 2012, perciò non è stata ancora applicata) hanno emanato proprie leggi elettorali che sostituiscono quasi integralmente la disciplina statale. Le regioni Calabria, Lazio, Puglia e Lombardia hanno approvato leggi elettorali che in varia misura e per aspetti diversi sostituiscono, integrano e modificano la legislazione nazionale. La regione Piemonte ha modificato parzialmente soltanto le disposizioni che disciplinano la presentazione delle liste circoscrizionali e regionali.

Nelle regioni Liguria, Emilia-Romagna, Basilicata, Molise e, salvo quanto detto sopra, Piemonte si applica la disciplina nazionale.

Il sistema elettorale vigente nelle regioni in cui si applica la disciplina nazionale e quello vigente in ciascuna regione che ha adottato una propria normativa è illustrato con schede analitiche nel dossier Documentazione e ricerche n. 120, redatto in occasione delle elezioni regionali del 2010. Rispetto alle informazioni contenute nel dossier, occorre ora aggiungere la normativa adottata dalla regione Lombardia, illustrata di seguito in modo sintetico (nonché la normativa della regione Veneto, come ricordato sopra), mentre nulla è cambiato per la regione Lazio. Quanto alla regione Molise, non citata nel dossier, in essa si applica la disciplina nazionale, in quanto – in relazione al sistema elettorale - non ha adottato alcuna norma.

La regione Lombardia ha adottato la LR 31 ottobre 2012, n. 17, recante Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, con la quale apporta alcune modifiche alla disciplina dettata dalla legislazione nazionale, pur non alterandone l'impianto sostanziale. E' abolito il cosiddetto 'listino', tutti i consiglieri regionali sono perciò eletti sulla base delle liste circoscrizionali; diverso anche il sistema di attribuzione del premio di maggioranza: assegnato alla coalizione che sostiene il candidato alla carica di Presidente risultato vincente sulla base dei voti ottenuti dallo stesso candidato Presidente (se inferire al 40% dei voti validi, il premio è pari al 55% dei seggi del Consiglio – escluso il Presidente, se è uguale o superiore al 40% dei voti validi il premio è pari al 60% dei seggi). La legge introduce, inoltre, norme sulla parità di genere (le liste sono composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere) e il divieto di candidatura alla carica di Presidente della regione per chi ha già ricoperto due mandati consecutivi.

L'abbinamento delle elezioni regionali e amministrative nel 2010

Il 28 e 29 marzo 2010 si sono svolte le elezioni regionali e il primo turno di quelle amministrative.

L'abbinamento di tali elezioni è stato stabilito con un emendamento introdotto dalla Camera al decreto-legge 131/2009, (A.C. 2775). Il decreto-legge è stato adottato per disporre il rinvio, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, del turno elettorale ordinario del 2010 delle elezioni amministrative da tenersi nella provincia dell'Aquila.

Con l'accorpamento di elezioni regionali e amministrative si è perseguito l'obiettivo di contenere gli oneri finanziari delle consultazioni elettorali e di limitare i disagi per la chiusura delle scuole che sono sedi di seggi elettorali.

Il 5 marzo 2010 il Governo ha adottato il decreto-legge 29/2010 riguardante la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali, il contenzioso sull'ammissione delle liste stesse e l'affissione dei manifesti elettorali.

Presso alcune regioni le disposizioni del decreto-legge sono state applicate, in sede di contenzioso, dai competenti organi sotto più profili, tra i quali quello dell'ammissione di talune liste inizialmente escluse.

L'Assemblea della Camera nella seduta del 13 aprile 2010 ha approvato un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge (A.C. 3273) che pertanto è stato respinto.

Al fine di salvaguardare gli effetti prodotti dal decreto-legge durante la sua vigenza, è stata approvata una legge di sanatoria di inizativa parlamentare (L. 60/2010).

La proposta di legge di modifica al sistema elettorale regionale e locale

Il 22 settembre 2009 la Commissione Affari costituzionali della Camera aveva iniziato l'esame in sede referente di una proposta di legge (A.C. 2669) in materia di sistema elettorale regionale, provinciale e comunale, riguardante:

  • l’introduzione di una soglia di sbarramento, pari ad almeno il 4 per cento, per l’accesso alla ripartizione dei seggi nelle elezioni regionali;
  • l’esclusione, nei casi in cui lo statuto determina il numero dei componenti il consiglio regionale, dell’applicazione delle disposizioni della normativa elettorale che prevedono un aumento del numero dei consiglieri regionali al fine di assicurare il premio di maggioranza;
  • l’introduzione della soglia di sbarramento del 4 per cento alle elezioni dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei consigli provinciali.

L’esame del provvedimento non si è concluso al termine della legislatura.