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Temi dell'attività Parlamentare

Protezione civile
Nel corso della XVI legislatura, si sono verificate numerose emergenze di protezione civile. La disciplina degli stati di emergenza e del loro finanziamento è stata modificata dapprima dal D.L. 225/2010 e da ultimo dal D.L. 59/2012, che ha introdotto importanti innovazioni nella materia della protezione civile.

Numerose sono state le emergenze di protezione civile determinatesi nel territorio nazionale nel corso della XVI legislatura a fronte di dissesti idrogeologici, eccezionali eventi meteorologici, eventi sismici ed emergenze di carattere ambientale.

Di particolare gravità i due terremoti in Abruzzo (aprile 2009) e in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (maggio 2012), nonché alcune emergenze ambientali.

Nel corso della legislatura sono state adottate disposizioni in provvedimenti d’urgenza e nelle leggi di stabilità che si sono susseguite, volte a fronteggiare le emergenze di protezione civile e a stanziare risorse finanziarie. Le emergenze sono state disciplinate da una serie di provvedimenti di protezione civile, prime tra tutte le ordinanze, che hanno dettato disposizioni ad hoc per ciascun stato di emergenza. Nella seduta del 28 luglio 2011, in risposta all'interrogazione n. 5-05194, sono stati forniti elementi di informazione sullo stato della ripartizione e dell'erogazione delle risorse previste nelle ordinanze della protezione civile degli ultimi anni.

Le emergenze di protezione civile e gli interventi normativi nel triennio 2008/2010

Specifiche disposizioni hanno riguardato le popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2008 in Piemonte e Valle d'Aosta (art. 4-sexies del D.L. 97/2008) e dagli eventi meteorologici che hanno interessato l’intero territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008 (art. 8 del D.L. 208/2008).

La legge 191/2009 (finanziaria 2010), all'art. 2, comma 242, ha destinato 50 milioni di euro a interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici verificatisi nel triennio 2007-2009. Con l'art. 1, comma 23-octiesdecies, lett. a), del D.L. 194/2009 è stato integrato, con 8 milioni di euro, il Fondo della protezione civile al fine di adottare misure idonee a fronteggiare gli stati di emergenza verificatisi nel medesimo anno.

Il D.L. 195/2009 ha disposto un finanziamento di 100 milioni di euro a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 (art. 17, comma 2-bis).

Il D.L. 225/2010, oltre a modificare la disciplina per le procedure di emergenza, ha stanziato 100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale, destinando, in particolare, alla Liguria 45 milioni, al Veneto 30 milioni, alla Campania 20 milioni, nonché 5 milioni ai comuni della provincia di Messina colpiti - il 2 ottobre 2009 - da un violento nubifragio  (art. 2, comma 12-quinquies). Nei mesi da ottobre a dicembre 2010, infatti, le regioni Liguria e Veneto sono state interessate da emergenze determinate da eccezionali avversità atmosferiche.

 

Gli eventi alluvionali del 2011 e l'emergenza neve nel 2012

Tra gli stati di emergenza determinati da eccezionali avversità atmosferiche nel 2011, si segnalano quelli riguardanti le province di La Spezia e Massa Carrara a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2011 e alcune province liguri - in particolare la provincia di Genova -, nonché l'isola d'Elba e la provincia di Messina a seguito degli eventi verificatisi nel mese di novembre 2011.

L’articolo 30, comma 5, del D.L. 201/2011 ha incrementato di 57 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo per la protezione civile.

L’art. 23, comma 9, del D.L. 95/2012 ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per il 2012 per gli interventi conseguenti all’eccezionale ondata di maltempo che ha investito molte zone del territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. Il comma 10-bis del medesimo art. 23 ha assegnato, per le esigenze derivate dall’emergenza, una quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura di cui, al termine del 2011, sia stata accertata la disponibilità. 

L'art. 16 della legge 96/2012

L’art. 16 della legge n. 96/2012 ha destinato i risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

Il comma 3 dell’art. 67-sexies del D.L. 83/2012 ha finanziato con complessivi 35 milioni di euro gli interventi per il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria. Tale stanziamento è a valere sulle predette risorse.

L’art. 2 del D.L. 74/2012 prevede che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto venga alimentato anche con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 16 della L. 96/2012 è stato adottato il D.P.C.M. 16 ottobre 2012, che ha ripartito le risorse per il 2012.

Le risorse finanziarie stanziate dalla legge di stabilità per il 2013

Il comma 548 dell'articolo unico della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2013 le risorse del Fondo della protezione civile da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

I commi 280 e 290 dello stesso articolo hanno ulteriormente incrementato il finanziamento del predetto Fondo; in particolare, il comma 290 ha incrementato di 105 milioni di euro per il triennio 2013-2015 (47 milioni nel 2013, 8 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015) il Fondo al fine di realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi in alcune zone del territorio nazionale specificamente individuati nella norma, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata.

La disciplina e il finanziamento degli stati di emergenza nel D.L. 225/2010

Il D.L. 225/2010 (art. 2, commi dal 2-quateral 2-octies) ha introdotto sostanziali innovazioni nel finanziamento delle emergenze, di cui all'art. 5 della legge 225/1992, attribuendo, tra l'altro, alla regione interessata da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora il bilancio della regione sia insufficiente a coprire le relative spese, il potere di deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

La disciplina introdotta dal decreto prevedeva che, solo in caso di insufficienza delle predette risorse, e comunque nel caso di eventi di rilevanza nazionale, la regione potesse accedere al Fondo di protezione civile (commi 5-quater e 5-quinquies dell’art. 5 della legge n. 225/92 come modificata dal D.L. 225/2010). Nel caso di utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, se ne disponeva la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa su benzina e benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante.

Il predetto sistema di finanziamento delle emergenze è stato parzialmente dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 22 del 2012.

Dal punto di vista ordinamentale, il D.L. 225/2010 ha, inoltre, dettato disposizioni concernenti la procedura per l’emanazione delle ordinanze, la rendicontazione dei Commissari delegati titolari di contabilità speciale, il controllo preventivo di legittimità dei provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Il D.L. 59/2012 e il riordino della protezione civile

Sulla disciplina introdotta dal D.L. 225/2010 è intervenuto il D.L. 59/2012, che reca misure volte a rafforzare l'operatività del Servizio nazionale di protezione civile e i relativi interventi prevedendo, tra l'altro, un nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze che si basa sull'utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile e, nell’eventualità in cui venga utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste, sulla sua reintegrazione basata prioritariamente sulla riduzione delle spese rimodulabili elencate in allegato al decreto. La regione interessata dallo stato di emergenza ha la facoltà di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina fino a un massimo di cinque centesimi per litro.

Il decreto provvede, inoltre, a introdurre talune modifiche anche a seguito dell'abrogazione - ad opera dell'articolo 40-bis del D.L. 1/2012 - del comma 5 dell'art. 5-bis del D.L. 343/2001, che consentiva al Dipartimento della protezione civile di operare anche con riferimento ai grandi eventi diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. 

Importanti innovazioni hanno riguardato, tra l’altro, la fissazione della durata degli stati di emergenza, l’emanazione delle ordinanze di protezione civile, il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria, le gestioni commissariali e l’esclusione dal patto di stabilità delle spese per fronteggiare calamità per cui sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza.

 

La nuova disciplina degli aiuti pubblici per calamità naturali

L’Unione europea ha avviato un’indagine per verificare la compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato di un insieme di agevolazioni concesse dall’Italia alle imprese operanti nelle zone colpite da calamità naturali a partire dal 2003. 

L’art. 47 della L. 234/2012, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha indicato le condizioni alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in conseguenza dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a soggetti che esercitano un’attività economica, nei limiti del 100% del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel corso della durata dello stato di emergenza.

Documenti e risorse web