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Temi dell'attività Parlamentare

Politiche giovanili
In tema di politiche giovanili vanno ricordate le specifiche norme sulle competenze istituzionali nonché sui fondi e le risorse stanziate in tale ambito.
Competenze istituzionali

A seguito del riordino di competenze istituzionali, operato dal decreto legge 85/2008, sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia. Con il D.P.C.M. 13 giugno 2008 sono state conferite al Ministro della gioventù le deleghe ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili. Successivamente, il D.P.C.M. 13 dicembre 2011 ha attribuito al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione la delega di funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile.

Si ricordano una serie di istituti ed organismi finalizzati a svolgere un'azione di sostegno in favore dei giovani.

  • l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 1, comma 556, della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005), al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione svolto dalle comunità giovanili. Contestualmente è stato istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è stata fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l’anno 2010. Come rilevato nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2011, in considerazione delle significative riduzioni, per il triennio 2011-2013, degli stanziamenti dedicati alle politiche di settore, si è scelto di allocare le risorse del fondo all’interno del Fondo per le politiche giovanili.
Fondi dedicati alle politiche giovanili

Gli stanziamenti finalizzati alle politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù hanno registrato nell’ultimo quinquennio una notevole contrazione (per una analisi puntuale dei Fondi dedicati alle politiche sociali si rinvia alla scheda dedicata). Di seguito elenchiamo i fondi esistenti:

  • il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali. Il decreto del 18 ottobre 2010 ha ripartito le risorse del Fondo per il 2010, pari a 81,087 milioni di euro. Nel trienno successivo il fondo risulta ridotto legislativamente. In particolare, il decreto 4 novembre 2011 ha ripartito, per il 2011, la somma di 32,909 milioni di euro. Per il 2012, la legge di stabilità 2012 ha assegnato al Fondo risorse pari a 8,2 milioni di euro, incrementate successivamente di circa 1,6 milioni di euro. Nel giugno 2012 sono stati trasferiti alle regioni 6,7 milioni di euro. Il decreto 7 novembre 2012 destina pertanto 4,3 milioni di euro - di cui quota parte risultanti dalle economie derivanti dall'esercizio 2011 - a progetti e azioni di rilevante interesse nazionale. La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) riduce ulteriormente la dotazione del Fondo portandola a 6,2 milioni di euro;
  • il Fondo genitori precari, pari a 51 milioni di euro, riconosce ai giovani genitori disoccupati o precari una dote trasferibile ai datori di lavoro che li assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale (come previsto dall’art. 1, commi 72 e 73, della legge 247/2007). La dote trasferibile è pari ad euro 5.000,00 per ogni assunzione fino al limite di cinque assunzioni per ogni singolo datore di lavoro; 
  • il Fondo per il credito ai giovani, istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del decreto legge 81/2007 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e gestito dalla Consap, favorisce l'accesso al credito degli studenti universitari o post-universitari di età compresa tra i 18 e i 40 anni in possesso di requisiti di merito. ll Fondo, divenuto operativo nell'estate del 2011, ha una dotazione iniziale di 19 milioni. Il valore complessivo del prestito ricevibile è di 25.000 euro, da ripartire per la durata del corso da finanziare, per uno stanziamento annuale da 3.000 a 5.000 euro. La garanzia pubblica è del 70 per cento;
  • il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, istituito ai sensi dell’articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 112/2008, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e gestito dalla Consap. I destinatari sono le giovani coppie e i nuclei familiari monogenitoriali, di età inferiore ai 35 anni, con figli minori, il cui reddito complessivo non superi i 35 mila euro e derivi, per più della metà, da contratti di lavoro atipici. Il fondo è divenuto operativo nell'estate 2011. La misura è rivolta ad agevolare l'accesso al credito, per l'acquisto di una casa di metratura non superiore ai 90 mq e di valore non superiroe a 200.000 euro, a coppie con un indicatore ISEE non superiore a 35.000 euro. La dotazione del Fondo è di 50 milioni, la garanzia vale per il 50 per cento del debito residuo, con un limite di 75.000 euro. La somma accantonata a copertura della garanzia è pari al 10 per cento dell'importo garantito e vi è un meccanismo che permette al Fondo di autoalimentarsi;
  • il Fondo Mecenati, istituito con decreto 12 novembre 2010, al fine di promuovere, sostenere e sviluppare l'imprenditoria giovanile nonchè al fine di promuovere e sostenere il talento, l'innovatività e la creatività dei giovani di età inferiore ai 35 anni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 1, commi 72 e 73, della legge 247/2007. Il Fondo è istituito presso il Dipartimento della Gioventù con una dotazione di 40 milioni di euro. 

Infine, l'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 201/2011, ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne con un limite di spesa di 196 milioni di euro per il 2012 e di 36 milioni di euro per il 2013. Le risorse del Fondo sono finalizzate alla promozione di interventi finalizzati alla creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata. I contributi riguarderanno i rapporti di lavoro stabilizzati oppure attivati entro il 31 marzo 2013 con giovani fino a 29 anni e donne, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

 

Istituzione delle comunità giovanili

Nel corso della XVI Legislatura è stato avviato, ma non concluso, l'esame, in sede referente, da parte delle commissioni riunite I Affari costituzionali e XII Affari sociali, di alcuni progetti di legge - tra i quali un disegno di legge del Governo - che, partendo dal riconoscimento del valore sociale delle comunità giovanili, quale strumento di crescita civile e culturale della popolazione, dettano norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici e attraverso la disciplina dei principali aspetti di esse (A.C. 1151 e A.C. 2505).