In primo luogo, specifici interventi hanno eliminato alcuni obblighi in precedenza posti a carico dei contribuenti, tra cui l’obbligo di indicare il codice fiscale nelle girate degli assegni bancari (articolo 32, comma 1 del D.L. n. 112 del 2008) e quello, posto a carico delle imprese della grande distribuzione e del commercio al minuto, di inviare per via telematica i corrispettivi giornalieri, con la conseguente immissione in commercio esclusivamente di misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica (articolo 16, comma 2 del D.L. 185 del 2008).
Altre modifiche hanno interessato la disciplina, contenuta nel codice civile, relativa al libro soci e alla registrazione del passaggio di quote nelle società a responsabilità limitata. In particolare, con l’articolo 16 del D.L. 185/2008 è stato soppresso l’obbligo di tenuta del libro soci per le s.r.l.. Pertanto, ai fini della iscrizione nel Registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote societarie si applica la disciplina – precedentemente introdotta in via opzionale - che consente l’iscrizione in via telematica, con sottoscrizione in firma digitale da parte di dottori commercialisti ed esperti contabili. Ulteriori semplificazioni in materia di adempimenti civilistici riguardano la vidimazione, la numerazione e la bollatura dei registri contabili.
Il legislatore tributario è intervenuto anche per ridimensionare la portata di obblighi inizialmente introdotti nei primi anni di legislatura. Si può ricordare, in questa sede, l’insieme di attività previste dal decreto-legge n. 40/2010 (cd. “decreto incentivi”) col fine di potenziare l'attività di contrasto all'evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto: in particolare, l'articolo 1 di detto provvedimento ha previsto l'obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti siti nei cd. “paradisi fiscali”, di inviare una comunicazione telematica relativa alle operazioni effettuate (al fine di combattere il fenomeno delle "operazioni carosello"). Successivamente il D.L. 16 del 2012, con lo scopo di alleggerire tale adempimento delle imprese, l’ha limitato ai soli casi in cui le operazioni intercorse siano di importo superiore a 500 euro.
L'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto il cd. “spesometro”, inizialmente strutturato come obbligo di comunicare per via telematica all’Agenzia delle entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte dagli operatori, purché aventi importo pari o superiore a 3.000 euro. L’eccessiva onerosità di tale adempimento ha poi indotto il legislatore a limitarne la portata (articolo 2 del D.L. 16 del 2012): dal 1° gennaio 2012, con riguardo alle sole operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, si deve comunicare telematicamente l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore. Per le operazioni per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.
Il primo "decreto sviluppo" (D.L. n. 70 del 2011) ha introdotto numerose misure volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Si ricordano tra l'altro:
Un secondo intervento legislativo organico di snellimento è stato operato con il decreto-legge n. 16 del 2012.
Tra le principali misure introdotte col suddetto provvedimento si ricordano:
L’Agenzia delle Entrate ha avviato dal 2010 l’operazione sperimentale “Fisco in chiaro”, potenziata dal settore Comunicazione dell’Agenzia con la collaborazione degli uffici tecnici. Essa mira ad accorciare le distanze con i contribuenti, con comunicazioni libere da tecnicismi, snelle e più intuitive.
Nel mese di ottobre 2012, nel solco della predetta iniziativa, l’Agenzia ha comunicato di aver riscritto 65 documenti: tra di essi spiccano la domanda di rimborso Irpef, quella per ottenere una copia della dichiarazione dei redditi e la richiesta di annullamento degli atti non fondati. Inoltre sono state semplificate anche le comunicazioni per la nuova mediazione tributaria, gli avvisi di accertamento, la lettera per la comunicazione dell’Iban per gli enti beneficiari del 5 per mille e per il modello utilizzato per chiedere la registrazione dei contratti di locazione.
Tale iniziativa parte dal presupposto che un linguaggio più semplice agevoli gli adempimenti da parte dei contribuenti e si colloca nell’attività di riduzione degli adempimenti condotta dall’Amministrazione fiscale.
Nel mese di gennaio 2013 l’Agenzia ha siglato diverse intese con le Associazioni rappresentative dei tributaristi; esse aprono la strada all’utilizzo massimo dei servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria; nello stesso filone si muove l’accordo sottoscritto dalle Entrate con la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane. In particolare, si prevede che l’Agenzia fornisca, entro un massimo di 10 giorni lavorativi, risposta alle richieste inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata e a quelle di riesame in autotutela pervenute elettronicamente tramite gli appositi sistemi informatici, in modo da ridurre l’afflusso degli intermediari presso gli uffici e razionalizzare i costi degli adempimenti fiscali.