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Temi dell'attività Parlamentare

Basilea 3
Il 20 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento ed una proposta di direttiva volti a sostituire le vigenti direttive allo scopo di recepire a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche.

L’accordo, definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali, fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità. I membri del Comitato avevano inizialmente concordato di attuare l’accordo a partire dal 1° gennaio 2013, secondo una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie. Il 6 gennaio 2013 il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e delle Autorità di vigilanza - organo di governo del Comitato di Basilea – ha tuttavia stabilito che le nuove norme in materia di requisiti patrimoniali entreranno in vigore, come previsto, il 1 ° gennaio 2015, ma con applicazione progressiva, che si completerà il 1° gennaio 2019 (si partirà nel 2015 con il 60% del valore del requisito minimo, con un incremento annuo del 10%, fino ad arrivare al 100% nel 2019). Tale decisione è stata accolta con soddisfazione dal Commissario europeo per i servizi finanziari, Michel Barnier.

Il contenuto delle proposte

Le due proposte in esame (COM(2011)452 e COM(2011)453 volte a sostituire le vigenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ) – oltre a dare attuazione all’accordo di Basilea 3, tenendo conto tuttavia di alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell’UE – intendono procedere ad un più generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia.

In particolare, la proposta di regolamento prevede l’obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell’operatività. A questo scopo, si tiene fermo l’attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo:

  • una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (c.d. Tier 1) affinché includa soltanto il common equity (composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte);
  • l’innalzamento del requisito minimo relativo al common equity al 4,5% (a fronte del 2% previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6% (a fronte dell’attuale 4%).

Come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si prevede l’introduzione di due riserve di capitale (c.d. buffer o cuscinetti):

    • una cosiddetta “riserva di conservazione del capitale” pari al 2,5% costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell’UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l’operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;
    • una “riserva di capitale anticiclica” specifica per ogni banca al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.

      La proposta mira altresì:

      • a garantire una migliore gestione del rischio di liquidità mediante l’introduzione, nel 2015, dopo un periodo di osservazione, di un coefficiente di copertura di liquidità (liquidity coverage ratio - LCR);
      • a ridurre il ricorso ai rating di credito esterni, in particolare introducendo l’obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui rating esterni, ma anche su metodi interni di valutazione del credito.
        Esame presso le Istituzioni dell'UE

        Le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione). Il 28 febbraio 2013 Consiglio dell'UE, Parlamento europeo e Commissione hanno raggiunto, in sede di trilogo, un accordo su un testo comune, che dovrebbe essere approvato dal PE nella sessione del 15-18 aprile 2013, e successivamente, in via definitiva, in una delle prossime sessioni del Consiglio.

        L’accordo prevede, tra le altre cose, quanto segue:

        • il requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 dovrebbe salire a un minimo del 7% dell’attivo (9,5% per le banche sistemiche) entro il 2019;
        • l’introduzione di un moltiplicatore pari a 0,7619 (cd. "PMI supporting factor ") da applicare all’ammontare destinato a riserva, che recepisce una richiesta formulata dal Parlamento europeo nonché da numerose associazioni di categoria (Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e ABI), intesa a neutralizzare i possibili effetti restrittivi delle nuove regole sull’erogazione del credito alle PMI;
        • il rapporto tra stipendio base e bonus dei banchieri verrebbe fissato a 1:1, con possibilità di elevarlo fino a un massimo di 1:2 con il voto favorevole di almeno il 65% degli azionisti che rappresentino almeno il 50% del capitale. Inoltre, per ridurre il rischio dell’azzardo morale mirato all’arricchimento a breve termine, qualora il bonus aumentasse oltre il rapporto di 1:1, la corresponsione di un quarto del bonus stesso verrebbe posticipata di almeno cinque anni;
        • ai fini della trasparenza, le banche sarebbero tenute a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero di dipendenti.
        La raccomandazione dell'EBA

        L’ Autorità bancaria europea (European banking authority, EBA) in data 8 dicembre 2011 ha adottato una raccomandazione che prevedeva, entro la fine di giugno 2012, la creazione, in via eccezionale e temporanea, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche per raggiungere un livello pari al 9% del capitale di classe 1 (Core Tier 1).

        La costituzione di tale riserva supplementare era stata motivata dall’EBA richiamando l’esigenza di creare un cuscinetto di capitale, a fronte delle esposizioni delle banche interessate verso gli emittenti sovrani. La quantificazione delle necessità di ricapitalizzazione delle singole istituzioni finanziarie è stata operata in base ai prezzi di mercato rilevati a settembre 2011 (criterio market to market).

        Secondo le indicazioni della Banca d’Italia, la raccomandazione imponeva a quattro gruppi bancari italiani (Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e Unione di Banche Italiane) una ricapitalizzazione di ammontare pari complessivamente a 15,366 miliardi (ai fronte dei circa 30 miliardi di euro chiesti alle banche greche, 26 miliardi di euro per quelle spagnole, 13 per le tedesche e 7 miliardi per le francesi).

        Il 4 ottobre 2012 l’Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato un rapporto in cui rileva che la ricapitalizzazione complessiva ha superato i 200 miliardi di euro, e che le 27 banche a cui era stato richiesto un aumento di capitale, hanno immesso 116 miliardi di euro, riportando il Core Tier al livello medio del 9,7%. Tra le banche italiane esaminate, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco popolare sono risultate in linea con l’obiettivo del 9%, mentre il Monte dei Paschi ha registrato un deficit patrimoniale (shortfall) al 30 giugno scorso di 1,72 miliardi di euro. In un comunicato stampa successivo alla pubblicazione del rapporto, Monte dei Paschi ha precisato che “la cessione di Biver Banca e l’operazione di riacquisto di titoli subordinati” ridurrebbero il dato a 1,44 miliardi. 

        I documenti delle Commissioni Finanze di Camera e Senato

        La Commissione Finanze della Camera ha esaminato le proposte legislative relative all’attuazione dell’accordo di Basilea 3 approvando, il 29 febbraio 2012, un documento finale.

        Il documento – che è stato trasmesso, oltre che al Governo al quale rivolge indirizzi, anche alle Istituzioni dell’UE nell’ambito del dialogo politico informale –esprime condivisione in linea generale per le proposte della Commissione, considerando al tempo stesso necessari:

        • l’introduzione, in coerenza con il principio di proporzionalità, di requisiti patrimoniali e coefficienti differenziati per le varie tipologie di banche e di imprese di investimento tenendo conto delle rispettive specificità legali, operative e organizzative, della dimensione, del modello di business e della propensione al rischio e, in particolare, distinguendo le banche rilevanti da un punto di vista sistemico dalle altre banche;
        • la previsione di un “fattore correttivo” del 76,19% nella formula per il calcolo del Risk Weighted Assets associato alle PMI e alle imprese del Terzo Settore, in modo da ricondurre il fabbisogno di copertura patrimoniale per i crediti concessi alle PMI a seguito dell’introduzione dei nuovi requisiti, ad un livello equivalente a quello calcolato in base ai requisiti vigenti;
        • una applicazione più graduale e flessibile dei nuovi requisiti, tenuto conto dell’andamento dell’economia europea e delle scadenze fissate, ai fini dell’applicazione delle regole previste dall’Accordo di Basilea 3, dagli Stati Uniti e da altri competitori globali;
        • la contestuale applicazione di requisiti patrimoniali e regole prudenziali tendenzialmente uniformi in tutti i principali paesi che partecipano al sistema finanziario globale;
        • la trasparenza nonché l’informazione e l’intervento dei parlamenti nazionali nel corso dell’iter di elaborazione e approvazione delle norme tecniche dell’EBA e delle misure delegate ed esecutive della Commissione che le recepiscono;
        • una revisione dei criteri stabiliti nella raccomandazione dell’ Autorità bancaria europea del 9 dicembre 2011.

        La Commissione Finanze e tesoro del Senato ha approvato il 15 maggio 2012 una risoluzione Doc. XVIII n. 160 con la quale sono state condivise in linea generale le proposte presentate in ambito comunitario.

        Secondo la Commissione l’azione dell’EBA, pienamente giustificata in quanto a controllo e monitoraggio degli effetti della situazione, ha tuttavia comportato conseguenze non positive sul settore creditizio italiano; i tempi e le modalità di calcolo del cuscinetto straordinario di capitale e la sua stessa elevatezza, hanno gravemente appesantito i corsi azionari delle banche italiane, esponendole a rischi di scalate. La Commissione ha rilevato peraltro che la proposta di regolamento non reca uno specifico riferimento alla definizione dei titoli pubblici, con qualunque durata e scadenza, ai fini del calcolo dei fondi propri o del capitale di vigilanza, ed ha sollecitato un approfondimento in tal senso. Rispetto alla raccomandazione dell’EBA, viene sollecitato il Governo nazionale affinché nelle sedi negoziali appropriate proponga di ampliare i termini temporali entro cui le banche dovranno procedere all’attuazione dei piani di ricapitalizzazione. La Commissione ha inoltre confidato nell’adozione da parte della Banca d’Italia di misure attuative in grado di considerare adeguatamente le esigenze e le specificità del sistema creditizio italiano. La Commissione ha infine richiamato le specificità degli intermediari finanziari, e segnatamente di quelli operanti del settore del leasing, osservando che poiché i nuovi parametri appaiono riferibili più correttamente solo agli intermediari che raccolgono depositi andrebbe esclusa l’applicazione dei requisiti di liquidità ai soggetti non bancari.