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Temi dell'attività Parlamentare

Accelerazione dei pagamenti alle imprese
Al fine di ridurre i ritardi nei pagamenti dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione sono stati adottati quattro decreti ministeriali, tre dei quali in tema di certificazione e compensazione di tali crediti, ed uno volto a favorire l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese. E' stato inoltre emanato il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE per il contrasto ai ritardi dei pagamenti.

L’ intensificarsi della crisi finanziaria nei primi mesi del 2012 ha determinato un peggioramento delle condizioni di offerta del credito alle aziende, dando luogo ad una restrizione creditizia che, aggiungendosi alle tensioni sul lato della domanda derivanti dal perdurare della recessione economica, ha aumentato i fattori di criticità in cui si svolge l’attività d’impresa.

Al fine di contrastare tale situazione, il Governo il 22 maggio 2012 ha presentato un insieme di proposte la cui finalità è quella di fornire liquidità alle aziende mediante il supporto del sistema bancario o attraverso l’accesso da parte delle aziende medesime alla compensazione di crediti e debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

L’intervento predisposto dal Governo – che ha costituito la prima fase di una più complessiva azione poi proseguita, nel novembre 2012, con il recepimento della direttiva 2011/7/CE sui ritardi di pagamento - si compone di quattro decreti ministeriali e di un decreto legislativo.

 

La certificazione dei crediti

Le nuove regole sulla certificazione dei crediti sono contenute in due provvedimenti emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Si tratta del Decreto 22 maggio 2012 (su G.U. del 21 giugno 2012), concernente la certificazione dei crediti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché del Decreto 25 giugno 2012 (su G.U. del 2 luglio 2012) relativamente alla certificazione da parte delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Entrambi i decreti sono stati successivamente integrati a seguito di alune nuove norme nel frattempo intervenute nella materia.

I decreti, di contenuto sostanzialmente identico salvo che per alcuni aspetti derivanti dalle diversità tra le amministrazioni centrali (amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali) e quelle territoriali (regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario nazionale), prevedono che:

  • i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili possono presentare istanza di certificazione del credito all’ente debitore che, entro i successivi 60 giorni, è tenuto a rilasciare la certificazione medesima ovvero a rilevare l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale del credito;
  • prima di rilasciare la certificazione, per gli importi superiori a diecimila euro l’ente deve verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio;
  • in caso di esposizione debitoria del richiedente nei confronti dell’amministrazione interessata, questa può comunque certificare il credito, al netto di tale esposizione. Non può invece procedersi alla certificazione qualora sul credito risultino procedimenti giurisdizionali;
  • decorso il termine di 60 giorni senza che sia stata rilasciata la certificazione (o rilevati motivi ostativi alla stessa) il creditore può chiedere alla Ragioneria territoriale dello Stato la nomina, entro i successivi 10 giorni, di un commissario ad acta, (che concernerà prioritariamente un funzionario dell’ente debitore o, in subordine, della Prefettura o della Ragioneria territoriale medesima) che entro i successivi 50 giorni deve provvedere al rilascio della certificazione;
  • in ogni caso, il rilascio della certificazione comporta che l’ente debitore accetta la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati;
  • sono esclusi dalla procedura di certificazione i crediti vantati nei confronti degli enti locali commissariati e delle regioni (e relativi enti del Servizio sanitario regionale) sottoposte ai piani di rientro dei disavanzi sanitari.

Entrambi i decreti in esame prevedono infine che tutte le sopradette procedure debbano quanto prima svolgersi mediante piattaforma elettronica, che verrà messa a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La compensazione tra crediti e debiti

La possibilità di utilizzare eventuali crediti per compensare, da parte del medesimo soggetto, i propri debiti con l’amministrazione, è disciplinata dal Decreto 25 giugno 2012 (su G.U. del 2 luglio 2012), anche esso emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze (e, come i due decreti sulla certificazione sopra illustrati, poi integrati in seguito a modifiche normative nel frattempo intervenute), recante le modalità con le quali i crediti maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, nei termini seguenti:

  • i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali (nonché degli enti del Servizio Sanitario Nazionale) per somministrazioni, forniture ed appalti, possono utilizzare i crediti medesimi per il pagamento (totale o parziale) delle somme iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali o locali, nonché per contributi previdenziali od assistenziali ovvero per entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione ai sensi dei decreti ministeriali sopra illustrati;
  • il titolare del credito presenta la certificazione all’agente della riscossione competente per il pagamento che, entro i tre giorni (lavorativi) successivi, deve procedere a verificarne la validità mediante richiesta all’amministrazione debitrice che entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa deve comunicare all’agente il relativo esito;
  • in caso di verifica positiva il debito si estingue – limitatamente all’importo del credito certificato – e ne viene data comunicazione da parte dell’agente della riscossione al creditore (vale a dire al soggetto iscritto a ruolo), nonché, entro i cinque giorni successivi all’avvenuta compensazione, all’ente debitore ed a quello impositore;
  • l’ente debitore dovrà procedere al pagamento dell’importo oggetto della certificazione entro 12 mesi dal rilascio della stessa. In caso di inutile decorso di tale termine, l’agente della riscossione ne dà notizia ai Ministeri dell’interno e dell’economia e finanze che provvedono al recupero dell’importo medesimo mediante riduzione delle somme dovute a qualsiasi titolo da parte dello Stato all’ente territoriale, ad esclusione delle sole risorse destinate al finanziamento di parte corrente del SSN. In caso di impossibilità del recupero potrà altresì procedersi alla riscossione coattiva.
L'accesso al Fondo centrale di garanzia

Con la finalità di agevolare da parte dei soggetti interessati l’utilizzo dei crediti che gli stessi vantano nei confronti delle amministrazioni pubbliche - ma anche , più in generale, per favorire le operazioni finanziarie destinate all’attività d’impresa - è stato adottato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2012, che:

  • dispone che il Fondo centrale di garanzia possa concedere garanzia diretta alle imprese fino al 70 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito, senza cessione dello stesso, qualora si tratti di operazioni concernenti crediti vantati dalle imprese stesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e che siano stati certificati ai sensi dei decreti sulla certificazioni sopra illustrati;
  • stabilisce che il Fondo medesimo possa rilasciare garanzia fino all'80 per cento di operazioni finanziarie per attività d'impresa poste in essere da piccole o medie imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno e da altri soggetti indicati nel decreto medesimo;
  • prevede infine ulteriori concessioni di garanzia, entro limiti di importo massimo (variabili da 1,5 a 2,5 milioni) per ciascuna impresa beneficiaria, con riguardo a specifiche richieste concernenti le piccole e medie imprese: operazioni di consolidamento di passività, acquisizione di partecipazioni di minoranza, operazioni finalizzate ad attività d'impresa su tutto il territorio nazionale. 
Il recepimento della Direttiva UE

Al fine del superamento dei ritardi di pagamento della pubblica ammainistrazione nei confronti delle imprese, è stata adottata la direttiva 2011/7/CE che interviene in tale materia modificando, con disposizioni più di dettaglio e maggiormente cogenti, la precedente direttiva 2000/35/CE, a suo tempo attuata con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La nuova direttiva viene recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192 che, modificando il precedente provvedimento riferito alla prima direttiva, dispone, per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2013:

  • che per il pagamenti vige il termine ordinario di trenta giorni, derogabile nell'ambito delle transazioni tra imprese con propria pattuizione, che, per termini superiori a sessanta giorni, dovrà però essere espressa;
  • se il debitore è una pubbica amministrazione, il prolungamento del temine di pagamento oltre i trenta giorni deve sempre risultare espressamente ed, in ogni caso, non può superare i sessanta giorni;
  • che gli interessi moratori sono determinati nella misura di quelli legali di mora, con possibilità, nelle sole transazioni commerciali tra imprese, di concordare tassi di interesse diversi, salvo che gli stessi risultino gravemente iniqui nei confronti del creditore. Sono considerate gravemente inique le clausole che escludono l'applicazione degli interessi moratori ovvero che escludono il risarcimento dei costi di recupero del credito;
  • che gli interessi legali moratori, finora stabiliti al 7 per cento in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento, aumentino all'8 per cento.