Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Il futuro della politica di coesione (2014-2020)
L'assetto della politica di coesione dell'Unione europea, in vista della scadenza dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, è oggetto di una profonda revisione nell'ambito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il 2014-2020.

Facendo seguito alle proposte legislative sul nuovo Quadro finanziario UE 2014-2020, presentate nel giugno 2011 – che hanno prospettato una nuova architettura della politica di coesione - il 6 ottobre 2011, la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative relative alla disciplina generale dei fondi strutturali e a quella specifica dei fondi della politica di coesione per il periodo 2014-2020:

  • una proposta di regolamento concernente regole comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, e del Fondo europeo per la pesca (COM(2011)615);
  • una proposta di regolamento relativa al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 (COM(2011)612);
  • una proposta di regolamento relativa al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (COM(2011)607);
  • una proposta di regolamento relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)614);
  • una proposta di regolamento recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale agli obiettivi della cooperazione territoriale europeo (COM(2011)611);
  • una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM(2011)610).

 

Le proposte prospettano, in particolare:

  • la conservazione degli obiettivi convergenza (riservato alle regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE-27) e competitività (che sarebbe aperto alle regioni con un PIL pro capite superiore al 90% della media dell'UE). Nel prossimo periodo di programmazione rientrerebbero nell’obiettivo convergenza Campania, Calabria, Sicilia e Puglia; rientrerebbero nell’obiettivo competitività le regioni del centro nord non incluse nel nuovo obiettivo regioni in transizione;
  • l’introduzione di un nuovo obiettivo dei fondi strutturali che includerebbe le cosiddette "regioni in transizione", con un PIL pro capite fra il 75% e il 90% della media UE-27 che sostituirebbe l'attuale sistema di phasing-out e phasing-in dagli obiettivi preesistenti. Per l’Italia rientrerebbero in tale categoria di regioni Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna;
  • profonde modificazioni alla programmazione e gestione dei fondi mediante:

• la concentrazione dell’intervento dei fondi strutturali su un ristretto numero di obiettivi tematici comuni, connessi gli obiettivi della strategia Europa 2020;

• l’istituzione di un quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali, per tradurre in priorità d'investimento;

• la conclusione di un contratto di partenariato tra la Commissione e ciascuno Stato membro, recante l'impegno dei contraenti a livello nazionale e regionale ad utilizzare i fondi stanziati per dare attuazione alla strategia Europa 2020, nonché un quadro di riferimento dei risultati con il quale valutare i progressi in relazione agli impegni;

• lo stretto collegamento con i programmi nazionali di riforma e i programmi nazionali di stabilità e convergenza elaborati dagli Stati membri e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate dal Consiglio sulla base dei medesimi programmi;

  • la ridefinizione delle regole di condizionalità per l’erogazione dei fondi, che sarebbero articolate in tre tipologie:

a) ex ante, definite nelle norme specifiche di ciascun Fondo, riportate nel contratto di partnership tra la Commissione e Stati membri e regioni;

b) legate al rispetto dei parametri macroeconomici e di finanza pubblica previsti nell’ambito delle proposta legislative relative alla governance economica;

c) ex post (da completare entro il 31 dicembre 2023), vincolate al raggiungimento di obiettivi predeterminati. Inoltre il 5% degli stanziamenti sarebbe riservato ai programmi che hanno raggiunto gli obiettivi concordati nell’ambito della Strategia Europa 2020.

  • la previsione a favore del Fondo sociale europeo (FSE) – che sostiene interventi per il mercato del lavoro, l’istruzione, la formazione, l’inclusione sociale, l’adattabilità dei lavoratori, le imprese e gli imprenditori e la capacità amministrativa - di quote minime per ciascuna categoria di regioni (25% per le regioni dell'obiettivo convergenza, 40% per quelle in transizione, 52% per le regioni dell'obiettivo competitività)
Stato del negoziato

L’esame delle proposte relative alla politica di coesione è strettamente connesso al negoziato complessivo sul QFP 2007-2014, nel cui ambito sarà definita l’entità delle risorse disponibile e la loro ripartizione tra le varie politiche di spesa.

Il Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 ha raggiunto un accordo politico sul QFP: Iin base al quale l massimale delle spese dell’UE, per il periodo 2014-2020, è stato fissato a 959,9 miliardi di euro in stanziamenti d’impegno (pari all'1,00 % del reddito nazionale lordo dell'UE) e a 908,4 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento (pari allo 0,95% dell'RNL dell'UE).

Per quanto concerne specificamente la politica di coesione, l’accordo prevede che il livello di impegni non superi i 325,14 miliardi di euro, così ripartiti nell’arco dei sette anni di programmazione finanziaria:

 Coesione economica, sociale e territoriale (in miliardi di euro)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

44,67

45,40

46,04

46,54

47,03

47,51

47,92

 Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" ammonterebbero complessivamente a 313,19 miliardi di euro, così ripartiti:

  • 164,27 miliardi alle regioni meno sviluppate, ovvero le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27;
  • 31,67 miliardi alle regioni in transizione;
  • 49,49 miliardi alle regioni più sviluppate;
  • 66,36 miliardi agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, vale a dire i Paesi il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27.

Le risorse residue sarebbero destinate alla cooperazione transnazionale, interregionale e transfrontaliera (8,94 miliardi), alle regioni ultraperiferiche (1,38 miliardi) e allo sviluppo urbano sostenibile (330 milioni di euro).

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate

La dotazione di ciascuno Stato membro sarebbe la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:

  • determinazione di un importo assoluto ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA), ed il PIL medio pro capite dell'UE a 27;
  • applicazione di una percentuale dell'importo assoluto sopra menzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale verrebbe calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in parità di potere di acquisto (PPA) rispetto alla media dell'UE a 27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

-     per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82% della media dell'UE: 3,15%;

-     per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82% e il 99% della media dell'UE: 2,70%;

-     per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99% della media dell'UE: 1,65%;

  • all'importo di cui al punto 2 si aggiungerebbe, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1.300 euro per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;

Metodo di assegnazione per le regioni in transizione

La dotazione di ciascuno Stato membro sarebbe la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:

  • determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo sarebbe determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale del 60% assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Il livello di sostegno massimo farebbe riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75% della media dell'UE a 27 e sarebbe calcolato applicando i criteri di prosperità relativa già illustrati per le regioni meno sviluppate;
  • calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite mediante interpolazione lineare della ricchezza relativa della regione raffrontata all'UE a 27;
  • all'importo definito nel punto 2 si aggiungerebbe, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1.100 euro per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE.

Metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate

La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 19,8 euro per la popolazione ammissibile.

La quota di ciascuno Stato membro interessato sarebbe la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri ponderati:

  • popolazione totale della regione (ponderazione 25%);
  • numero di persone disoccupate nelle regioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20%);
  • numero di posti di lavoro da addizionare per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75% (ponderazione 20%),
  • numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria da addizionare per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, del 40% (ponderazione 12,5%),
  • numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, del 10% (ponderazione 12,5%), differenza tra il PIL regionale osservato (in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione più prospera (ponderazione 7,5%),
  • popolazione delle regioni aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione 2,5%).

Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e alla riduzione delle disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento a ogni singolo Stato membro sarà fissato al 2,35% del PIL (cd. capping).

L’accordo prevede inoltre una rete di sicurezza per le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media dell'UE a 27: per tali regioni (in Italia: Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata) il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 dovrebbe corrispondere ogni anno al 60% della loro dotazione annuale media nel periodo 2007-2013.

Tenuto conto che alcuni Stati membri sono stati particolarmente colpiti dalla crisi economica all'interno della zona euro che ha avuto ripercussioni dirette sul loro grado di prosperità, il Consiglio europeo ha concordato che i fondi strutturali erogheranno le seguenti dotazioni supplementari: 1,375 miliardi di euro per le regioni più sviluppate della Grecia; 1 miliardo per il Portogallo (450 milioni per le regioni più sviluppate, 75 milioni per le regioni in transizione e 475 milioni di per le regioni meno sviluppate); 100 milioni di euro per le regioni di confine, centrali e occidentali dell'Irlanda; 1,8 miliardi di euro per la Spagna; 1,5 miliardi per le regioni meno sviluppate dell'Italia.

Attività parlamentare

La Camera ha esaminato le questioni relative al nuovo assetto della politica di coesione per il periodo 2014-2020 sia con riferimento al Quadro finanziario pluriennale nel suo complesso, sia con riguardo specifico alla proposta dio regolamento generale sui fondo strutturali.

Sotto il primo profilo, il documento finale approvato dalle Commissioni V e XIV della Camera il 28 marzo 2012 in esito all’esame delle proposte legislative relative al QFP, rilevava, tra le altre cose, l’esigenza di:

  •  mantenere delle regole attuali di eleggibilità dei territori e di allocazione delle risorse, contrastando l'introduzione dell'obiettivo “regioni in transizione”;
  • Migliorare le procedure relative alla programmazione e alla gestione dei fondi della politica di coesione per rendere i programmi strumenti realmente operativi e di tempestiva attivazione;
  • Riferire le condizionalità ex ante alla verifica dei prerequisiti, anche istituzionali, direttamente legati all'attuazione dei programmi;
  • sopprimere le condizionalità connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

 

Il 14 dicembre 2011 la Commissione XIV politiche dell’UE della Camera dei deputati ha invece approvato un parere motivato contestando la conformità dell’art. 21 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali con il principio di sussidiarietà.

Ad avviso della Commissione XIV, tali condizionalità sono intese prevalentemente ad assicurare il rispetto di parametri macroeconomici e di finanza pubblica, che non possono interferire con il perseguimento degli obiettivi e delle azioni in materia di coesione economica, sociale e territoriale previsti dagli artt. 3, 174 e 175 del Trattato sul funzionamento dell’UE.