In particolare la proposta intende:
La presentazione della proposta tiene conto, secondo quanto indicato dalla Commissione, delle innovazioni introdotte nel titolo II del Trattato sull’Unione; particolare rilievo assumono i commi 3 e 4 dell’articolo 10 del Trattato, i quali prevedono che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione e che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Questo medesimo principio, del resto, è espresso dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 12, par. 2), alla quale la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato conferisce forza giuridicamente vincolante.
La proposta recepisce altresì alcune delle indicazioni contenute nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 6 aprile 2011 nella quale si sottolineava che:
La I Commissione Affari costituzionali e la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea hanno approvato il 20 dicembre 2012 un documento finale nel quale esprimono una valutazione positiva sulla proposta di regolamento della Commissione europea, con alcune osservazioni riferite, in particolare: a) all’equiparazione, prospettata dalla proposta ai fini del riconoscimento dei partiti politici europei, dei rappresentanti di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali ai deputati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali che potrebbe avvantaggiare gli Stati membri con una più accentuata articolazione a livello regionale; b) alla necessità di chiarire l’effettiva portata del riconoscimento di una personalità giuridica europea per i partiti politici europei; c) alla previsione della soglia limite del 40 per cento del bilancio annuale del partito per i contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri.