Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Made in Italy e lotta alla contraffazione
La globalizzazione dei mercati ha provocato effetti economici complessivi complessi. Il venir meno delle barriere di carattere protezionistico alla libera circolazione delle merci ha alimentato il diffondersi di comportamenti anomali, tra questi figura la dilagante imitazione dei prodotti e dei marchi aziendali di alcuni paesi europei da parte di produttori specialmente dell'area asiatica. Gli effetti negativi di questo fenomeno sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto "made in Italy "e per i distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante.
Tutela del Made in Italy

Durante la XVI legislatura il Parlamento è intervenuto a tutela del made in Italy con il decreto-legge 135/2009 (A.C. 2897). Più in particolare l'articolo 16 ha introdotto una regolamentazione dell’uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» o simili, prevedendo una sanzione penale per l’uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.

Inoltre è stata introdotta una sanzione per la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani, modificando la precedente disciplina in materia. Con riferimento alla norma in esame il Ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare esplicativa.

Sempre al fine di tutelare il made in Italyil legislatore è intervenuto con la legge 99/2009 (A.C. 1441-ter). Più in particolare sono state previste norme che mirano a rafforzare la tutela della proprietà industriale e gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche sotto il profilo penale (v. Tutela della proprietà industriale).

Tra le più significative si ricordano:

  • le sanzioni in caso di mendace indicazione di provenienza o di origine;
  • l'estensione della disciplina delle “operazioni sotto copertura” alle indagini per i delitti di contraffazione. Dette operazioni consistono in attività di tipo investigativo affidate in via esclusiva ad ufficiali di polizia giudiziaria, infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e accertare responsabilità;
  • l'affidamento agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici dei beni mobili registrati sequestrati (automobili, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili) nel corso dei procedimenti per la repressione di tali reati;
  • la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

Presso il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’azione complessiva di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

Per quanto riguarda la materia della proprietà industriale la legge 99/2009 ha introdotto modifiche al relativo Codice  (decreto legislativo 30/2005), incidendo su profili sia di natura sostanziale sia processuale.

Per quanto riguarda i profili sostanziali le modifiche riguardano, tra l’altro, il diritto di priorità per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità e i limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore ai disegni e modelli industriali.

Con riferimento ai profili processuali si segnala, tra le altre modifiche, l’eliminazione del riferimento all’applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l’ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate.

Inoltre la legge ha delegato il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del richiamato Codice, anche con riferimento ai profili processuali. A tale previsione, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di decreto iniziale (atto n. 228), è stata data attuazione con il decreto legislativo 131/2010. Il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale  è stato adottato con D.M. 33/2010.

I settori del Made in Italy

Durante la XVI legislatura sono state emanate alcune leggi che riguardano specifiche produzioni del made in Italy.

Con la legge 55/2010 (A.C. 2624) sono state introdotte disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (anche con riferimento alla riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani).

In particolare la legge istituisce, in tali settori, un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione assicurando così la tracciabilità dei prodotti stessi.

Inoltre si consente l’uso dell'indicazione «Made in Italy» esclusivamente per i suindicati prodotti (oltre che per i prodotti conciari e del settore dei divani) le cui fasi di lavorazione, come individuate dallo stesso provvedimento, abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.

Infine, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e il sequestro e la confisca delle merci nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento, che se reiterata o commessa mediante attività organizzate è soggetta a sanzione penale.

Le amministrazioni italiane competenti - tra cui il Presidente del Consiglio che ha emanato una direttiva recante indirizzi interpretativi pubblicata in G.U. 2 dicembre 2010 - hanno precisato che la legge 55/2010 non può considerarsi applicabile sino a quando non saranno adottate le necessarie norme attuative previste dall’art. 2 della legge medesima.

Con riferimento all'attuazione della legge 55/2010 e alla proposta in sede di Unione europea del marchio di origine obbligatorio per i prodotti importati da paesi extra UE, la X Commissione della Camera nella seduta del 16 novembre 2010 ha approvato il testo unificato (8-00096) delle risoluzioni 7-00411, 7-00426 e 7-00430.

La legge 8/2013 ha, poi, dettato le nuove regole per la definizione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti di cuoio, pelle e pelliccia (Commercio dei prodotti di pelle, cuoio e pelliccia), ove si prevede che, per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia", l'etichetta debba indicare lo Stato di provenienza. 

 

La Commissione d'inchiesta sulla contraffazione

Nella seduta del 13 luglio 2010 la Camera ha approvato, con limitate modifiche, il testo unificato Doc. XXII, n. 12-16-A, istituendo una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Nella seduta del 22 gennaio 2013 è stata approvata la relazione conclusiva della Commissione, oltre alla relazione sulla pirateria digitale in rete. Durante la propria attività la Commissione ha approvato altri documenti:

    La proposta di regolamento sul Made in

    Una proposta di regolamento relativa all’indicazione del paese di origine di alcuni prodotti industriali (come viti, bulloni, utensileria, tubi e rubinetterie, pneumatici, ceramica, tessili) importati da paesi terzi è stata presentata dalla Commissione europea il 16 dicembre 2005 (COM(2005)661).

     La proposta non è mai stata discussa dal Consiglio.

    Il Parlamento europeo in sessione plenaria:

    -    in data 11 dicembre 2007, ha adottato una dichiarazione nella quale si ribadiva il diritto dei consumatori europei ad un accesso immediato alle informazioni relative agli acquisti;

    -    il 25 novembre 2009 ha votato una risoluzione sul marchio d’origine nella quale, tra l’altro, invitava la Commissione e il Consiglio a istituire meccanismi di vigilanza e di lotta contro la frode in campo doganale;

    -    il 21 ottobre ha approvato una risoluzione  chiedend che alcuni beni importati da paesi extra UE indichino chiaramente il paese d'origine per aiutare i consumatori a compiere una scelta informata, che vengano erogate sanzioni in caso di violazione delle norme e che si utilizzi l'inglese sulle etichette ovunque nell'Unione.

    Il 23 ottobre 2012 la Commissione europea, nell’adottare il programma di lavoro per il 2013, tenendo conto dell’impasse che da anni si registrava in Consiglio, ha indicato tra le proposte legislative pendenti da ritirare quella sul “made in”.

    Il 17 gennaio 2013 il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato una ulteriore risoluzione sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'UE in cui si afferma che l'UE deve rendere obbligatorio l'uso del marchio d'origine per tali beni importati nell'UE, quali abiti, scarpe e gioielli e si richiede la presentazione da parte della Commissione europea di una nuova proposta legislativa.

    Proposte UE su sicurezza dei prodotti

    Il 13 febbraio 2013 la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento sulla sicurezza dei prodotti.

    La prima proposta riguarda la sicurezza dei prodotti di consumo ottenuti, sia all’interno che all’esterno dell’UE, mediante un processo di fabbricazione. Contiene norme volte ad assicurarne la piena tracciabilità mediante l’obbligatorietà dell’indicazione di origine, nonché tramite la fissazione di regole specifiche per produttori, importatori e distributori.

    Per i beni prodotti in Europa, l'impresa potrà scegliere se indicare genericamente "Made in Europe" o, più specificamente, ad esempio: " Made in Italy” o “Made in Germany" o "Made in Slovakia" o "Made in France".

    La seconda proposta riguarda la sorveglianza del mercato dei prodotti e punta ad un maggiore ed efficace coordinamento tra le autorità di sorveglianza anche rispetto ai risultati delle diverse attività di controllo.