Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Trattato di Lisbona: prime novita' istituzionali

Nomina del Presidente del Consiglio europeo

Il Trattato di Lisbona prevede che il Consiglio europeo elegga a maggioranza qualificata un Presidente per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta (fino ad oggi la Presidenza del Consiglio europeo era affidata allo Stato membro che esercitava il turno semestrale di·Presidenza dell'UE).

Il Presidente non può esercitare un mandato nazionale, presiede i lavori del Consiglio europeo, assicurandone la preparazione e la continuità, in cooperazione con il Presidente della Commissione europea, e si adopera per facilitare la coesione e il consenso il seno al Consiglio europeo; inoltre, assicura la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il Consiglio europeo straordinariodel19 novembre 2009 ha raggiunto un accordo politico, per consenso, sulla nomina alla carica di Presidente del Consiglio europeo del belga Herman Van Rompuy, ex Primo ministro del Belgio. La decisione formale su tale nomina è stata adottata, in coincidenza con l’entrata in vigore il Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009.

Nomina dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Il Trattato di Lisbona rafforza il ruolo e le funzioni dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, designato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo con l'accordo del Presidente della Commissione europea. L’Alto rappresentante guida la politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione, contribuendo, con le sue proposte, all'elaborazione di detta politica e attuandola in qualità di mandatario del Consiglio; presiede il Consiglio “Affari esteri” dell‘UE e, nel contempo, è uno dei Vicepresidenti della Commissione. In tale funzione, assicura la coerenza e il coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Il Trattato di Lisbona prevede, inoltre, l'istituzione di un “Servizio europeo per l’azione esterna”, con il compito di assistere l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il Consiglio europeo straordinario del 19 novembre 2009 ha raggiunto un accordo politico, per consenso, sulla nomina alla carica di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune della britannica Catherine Ashton, attuale Commissario europeo per il commercio estero. La decisione formale su tale nomina è stata adottata , in coincidenza con l’entrata in vigore il Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009.

Misure transitorie sul Parlamento europeo

Il Consiglio europeo del dicembre 2008 ha deciso che, in caso di entrata in vigore del Trattato di Lisbona dopo le elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, saranno adottate misure transitorie per aumentare il numero dei membri del Parlamento europeo degli Stati membri per i quali, nel quadro della Conferenza intergovernativa, è stato previsto un aumento. Pertanto, nella legislatura 2009-2014, a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e fino al termine di tale legislatura, il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo passerà transitoriamente da 736 - composizione prevista dai Trattati vigenti - a 754. Il Consiglio europeo ha auspicato che tale modifica entri in vigore, se possibile, nel corso del 2010.

Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009, richiamando la dichiarazione del Consiglio europeo del dicembre 2008 sulle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo, ha concordato la distribuzione dei 18 seggi supplementari (1 per l’Italia) che verranno aggiunti ai 736 previsti per le elezioni del PE svoltesi a giugno 2009.

Il Consiglio europeo ha previsto che spetterà agli Stati membri designare i rispettivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto, con una elezione ad hoc, ovvero sulla base dei risultati delle elezioni per il Parlamento europeo appena svolte, ovvero attraverso la nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno (in tal caso si applicheranno le disposizioni europee relative all’incompatibilità della carica di parlamentare europeo con quella di membro di un Parlamento nazionale).

Nomina e composizione della Commissione europea

Il Trattato di Lisbona prevede che la prima Commissione nominata dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sia composta da un rappresentante per ogni Stato membro. A partire dalla Commissione successiva, il Trattato di Lisbona stabilisce che la composizione è fissata ad un numero corrispondente ai due terzi degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, decida di modificare tale numero.

Il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, nell’ambito della definizione di una serie di garanzie giuridiche all’Irlanda per il proseguimento del processo di ratifica del Trattato di Lisbona, ha concordato che, in deroga rispetto a quanto previsto dal Trattato  di  Lisbona e purché questo sia entrato in vigore, sarà adottata una decisione, secondo le necessarie procedure giuridiche, affinché la Commissione europea continui a comprendere un cittadino di ciascuno Stato membro.

Il Parlamento europeo ha, intanto, approvato il 16 settembre 2009 – sulla base delle disposizioni vigenti del Trattato di Nizza - con 382 voti favorevoli, 219 voti contrari e117 astensioni, la designazione da parte del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 di Josè Manuel Durao Barroso a Presidente della Commissione europea per il periodo 2009-2014.

Il Trattato di Lisbona - riprendendo le vigenti disposizioni del Trattato di Nizza -prevede che il Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione europea e sulla base delle proposte presentate dagli Stati membri, adotti l’elenco delle personalità che propone di nominare membri della Commissione.

Il Presidente, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, al voto di approvazione del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha approvato la nomina della nuova Commissione europea il 9 febbraio 2010 con 488 voti favorevoli, 137 voti contrari e 72 astenuti.