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Temi dell'attività Parlamentare

Le linee essenziali dell'ordinamento costituzionale italiano

Le fonti costituzionali

L’ordinamento della Repubblica italiana forma oggetto della Parte seconda della Costituzione (artt. 55 e seguenti), modificata in più parti nel corso degli anni. La riforma più ampia è intervenuta con la L.Cost. 3/2001, che ha ridefinito i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali.

Completano l'ordinamento della Repubblica alcune leggi costituzionali, tra cui la L.Cost. 1/1948 e la L.Cost. 1/1953 (che disciplinano la Corte costituzionale) e gli statuti delle cinque Regioni a ordinamento speciale. La normativa elettorale è invece contenuta in leggi ordinarie.

Il sistema costituzionale italiano si fonda sull’interazione e sul bilanciamento tra i vari poteri dello Stato, piuttosto che su una loro rigida divisione.

 

Il Parlamento

Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, con eguali compiti e poteri. La Costituzione ha adottato un modello di bicameralismo paritario e perfetto, nel quale la differenziazione tra le due Assemblee concerne le modalità di formazione e non le funzioni. Oltre ad alcune differenze nei sistemi elettorali, riconducibili alla necessità di tener fermo il principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su base regionale, ulteriori elementi di distinzione riguardano i requisiti di età per l’elettorato attivo e passivo e il numero dei componenti: 630 alla Camera e 315 al Senato, oltre ad alcuni senatori di diritto e a vita.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.): pertanto, per divenire legge ciascun progetto di legge deve essere approvato, nell'identico testo, da entrambi i rami del Parlamento. I progetti di legge costituzionale richiedono una doppia approvazione da parte di ciascuna Camera, e, nella seconda votazione, il voto a maggioranza dei due terzi dei componenti o a maggioranza assoluta essendo in tal caso possibile la loro sottoposizione a referendum popolare.

Anche il popolo può incidere sulla funzione legislativa: 50.000 elettori possono presentare un progetto di legge, e 500.000 elettori possono chiedere un referendum per abrogare, anche in parte, una legge.

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale. È eletto dal Parlamento in seduta comune delle due Camere, integrato da delegati regionali. Il suo mandato dura sette anni (artt. 83-85 Cost).

Tra i poteri presidenziali, alcuni hanno una diretta incidenza sul Parlamento: il Capo dello Stato indice le elezioni; può sciogliere le Camere sentiti i loro Presidenti; promulga i progetti di legge approvati dal Parlamento, che solo dopo la sua firma divengono leggi, e può rinviarli alle Camere invece di promulgarli, chiedendone (per una sola volta) il riesame; può inviare messaggi alle Camere.

Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio superiore della magistratura. Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questi, i ministri, che formano il Governo (art. 92 Cost.).

Il Governo

Dopo la nomina del Capo dello Stato, il Governo deve ottenere la fiducia di ciascuna delle due Camere, alle quali si presenta entro dieci giorni dalla sua formazione per esporre il suo programma; concluso il dibattito, le Camere votano per appello nominale una mozione di fiducia (art. 94 Cost.).

Il rapporto di fiducia può essere messo in discussione attraverso la presentazione di una mozione di sfiducia alla Camera o al Senato. Il Governo stesso può chiedere in modo formale di verificare la maggioranza che lo sostiene, ponendo la questione di fiducia sull’approvazione (o sulla reiezione) di proposte che ritiene essenziali per la sua azione. L’approvazione del voto di sfiducia, facendo venir meno il rapporto fiduciario con le Camere, comporta l’obbligo per il Governo di dimettersi.

Il Governo può adottare atti con forza di legge su delegazione del Parlamento (decreti legislativi); o anche di sua iniziativa, ma solo in casi straordinari di necessità e di urgenza (decreti-legge): i decreti-legge decadono se non sono convertiti in legge dalle Camere entro sessanta giorni.

Sono organi ausiliari di Parlamento e Governo (artt. 99-100 Cost.) il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Le Regioni, le Province, i Comuni

Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane (queste ultime sono enti costitutivi della Repubblica art. 114 Cost.). Agli enti diversi dallo Stato è riconosciuta la condizione giuridica di “enti autonomi” con propri statuti, poteri e funzioni. Le Città metropolitane, previste dalla Costituzione dopo la riforma del 2001, non sono state ancora istituite.

Pertanto, gli enti territoriali sono tutti dotati di autonomia normativa (statutaria e regolamentare), amministrativa e finanziaria; soltanto le Regioni sono dotate di potestà legislativa. Tra le venti Regioni italiane, cinque (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Sardegna e Sicilia) per motivi storico-geografici o etnico-linguistici dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, definite nei rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale (art. 116 Cost.).

La ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni è così definita dall’art. 117 Cost.:

  • sono elencate le materie la cui disciplina è rimessa alla competenza esclusiva dello Stato;
  • è individuata una seconda serie di materie – dette di legislazione concorrente – per le quali è attribuita alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alle leggi dello Stato;
  • su tutte le altre materie, la potestà legislativa spetta alle Regioni (competenza residuale).

Le funzioni amministrative (art. 118) spettano in via generale ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano attribuite agli altri livelli territoriali o allo Stato secondo i “princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”.

Sull’applicazione concreta di questa disciplina, introdotta dalla riforma costituzionale del 2001, ha inciso in misura significativa l’opera di interpretazione svolta dalla Corte costituzionale.

La magistratura

Ai sensi dell’art. 101 Cost., la giustizia è amministrata in nome del popolo, e i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

A tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, questa dispone di un organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.) e gode di specifiche garanzie costituzionali.

La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici ordinari: è vietata l’istituzione di giudici straordinari o speciali. La tutela degli interessi legittimi dinanzi alla pubblica amministrazione è rimessa al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa, mentre la Corte dei conti giudica in materia di contabilità pubblica (artt. 102 e 103 Cost.).

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.). Specifiche disposizioni sono poste a tutela del “giusto processo regolato dalla legge” (art. 111 Cost.).

La Corte costituzionale

Il sistema italiano di giustizia costituzionale è basato su un modello accentrato, nel quale il controllo sulla compatibilità delle leggi con la Costituzione spetta ad unico organo, la Corte costituzionale.

Essa è composta di quindici giudici, che durano in carica per nove anni. Cinque giudici sono eletti dal Parlamento in seduta comune, cinque dai magistrati di ciascuna delle tre magistrature superiori (tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti), cinque sono scelti dal Presidente della Repubblica (art. 135 Cost., primo comma).

La Corte costituzionale giudica (art. 134):

  • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
  • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
  • sulle accuse per alto tradimento e attentato alla Costituzione mosse contro il Presidente della Repubblica. In tali giudizi la Corte è integrata da sedici membri tratti a sorte da un elenco di quarantacinque cittadini che il Parlamento elegge ogni nove anni;
  • sull’ammissibilità delle richieste di referendumabrogativo delle leggi (L.Cost. 1/1953, art. 2).

La questione di legittimità costituzionale di una legge può essere portata dinanzi alla Corte per il tramite di un’autorità giurisdizionale, nel corso di un giudizio (procedimento in viaincidentale). La Costituzione prevede anche (art. 127) il ricorso diretto alla Corte, ma solo da parte del Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, o da parte di una Regione a tutela della propria competenza, avverso leggi dello Stato o di altre Regioni (procedimento in via d’azione o principale, esercitabile entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge).

Un conflitto di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni può sorgere quando un atto, diverso da una legge o da un atto con forza di legge (contro i quali lo Stato o le Regioni possono ricorrere in via principale), determina una lesione della competenza statale o regionale. I conflitti tra poteri dello Stato hanno ad oggetto la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali e possono insorgere tra organi appartenenti a poteri diversi, che siano competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono (L.Cost. 87/1953, art. 37).