L’art. 95 Cost., terzo comma, riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri. La riserva di legge per l’ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata dalla legge 400/1988, ampiamente modificata per questo aspetto dal D.Lgs. 303/1999, adottato in base alla delega contenuta nella legge 59/1997, c.d. legge Bassanini 1.
La riserva di legge in tema di ministeri è stata attuata dal suddetto D.Lgs. 303/1999, e dal D.Lgs. 300/1999, anch’esso di attuazione della legge 59/1997.
Tale riserva di legge ha una portata “biunivoca” che comprende la funzione attribuita al ministero e la titolarità della medesima funzione da parte dello stesso ministero. L’effetto di tale nesso è chiarito dalla giurisprudenza costituzionale che, nel valutare la portata di una richiesta di referendum abrogativo riferita ad un ministero, ha affermato che “la domanda di pura e semplice soppressione totale di un Ministero, attraverso l'abrogazione delle norme che ne prevedono l'esistenza, implica la soppressione delle relative funzioni, quando, come accade di regola nel vigente ordinamento costituzionale e amministrativo, il Ministero è il solo titolare di tali funzioni ad esso attribuite dalla legge, ai sensi dell'art. 95, terzo comma, della Costituzione” (sent. 17/1997).
Nel 1997 – nel quadro di un ampio progetto di riordino amministrativo mirante, tra l’altro, alla semplificazione degli apparati e delle procedure ed alla riallocazione delle competenze amministrative presso i vari livelli territoriali di governo – la citata legge (L. 59/1997) conferiva tra le altre una delega legislativa per la riforma dell’organizzazione del Governo, espressamente intesa a razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo.
Tra i princìpi e criteri direttivi della delega vi erano i seguenti: procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i ministeri, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all’inizio della nuova legislatura; eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità (cfr art. 12, co. 1, lett. f) e g), della L. 59/1997).
La menzionata delega diede origine al D.Lgs. 300/1999. Quest’ultimo prevedeva, tra l’altro, una riduzione a dodici del numero complessivo dei ministeri e definiva, per ciascuno, gli ambiti di competenza e le linee generali dell’organizzazione interna.
I dodici ministeri previsti erano i seguenti:
Tale previsione, tuttavia, non ha mai avuto applicazione nella sua formulazione originaria. Essa infatti avrebbe dovuto essere applicata a partire dalla XIV legislatura, allorché però fu emanato il D.L. 217/2001. Il decreto-legge, modificando il testo originario del D.Lgs. 300/1999, portò a quattordici il numero dei ministeri, re-istituendo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero della salute (già della sanità), le competenze dei quali scorporava rispettivamente da quelle del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
All’inizio della XV legislatura, in una fase sostanzialmente contestuale alla formazione del nuovo Governo, è intervenuto il D.L. 181/2006 (ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione). Il decreto-legge – come già avvenuto con il precedente, citato D.L. 217/2001 – ha modificato l’organizzazione del Governo stabilita dal D.Lgs. 300/1999:
La redistribuzione delle competenze è risultata in parte consequenziale alla scelta stessa di creare nuovi ministeri, in parte innovativa anche per altri profili rispetto al quadro delineato dalla riforma del 1999 (come già modificata dal citato D.L. 217/2001).
In particolare:
Ulteriori aspetti della redistribuzione di funzioni non hanno determinato la creazione di nuovi ministeri.
Tra questi si ricordano:
Mentre le prime tre aree di competenza erano in precedenza proprie del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le successive afferivano ad un ambito di intervento (enti locali) prevalentemente riconducibile al Ministero dell’interno. Con specifico riferimento alla materia del turismo, le relative funzioni, già proprie del Ministero delle attività produttive, vengono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; si è disposto peraltro il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della preesistente Direzione del turismo, prevedendo contestualmente l’istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di una nuova struttura per il turismo, della quale si avvale il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle relative funzioni. Alla Presidenza del Consiglio è altresì trasferita la segreteria del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica); nonché alcune funzioni relative alle pari opportunità in materia di lavoro nell’attività di impresa già spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ulteriori, dettagliate, disposizioni disciplinano l’adeguamento degli assetti organizzativi e del personale alle disposizioni recate dal decreto, mirando in particolare a garantire in tale processo l’invarianza dell’onere finanziario.
I commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 del disegno di legge di conversione recavano una delega al Governo finalizzata all’adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri con le disposizioni del decreto-legge. La delega non è stata esercitata entro il termine fissato (18 luglio 2008).
Ulteriori, specifiche misure sono sopravvenute ad opera del successivo D.L. 262/2006:
I commi 376 e 377 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 hanno modificato la composizione del Governo, riducendo il numero dei ministeri e fissando un tetto al numero complessivo dei componenti.
La nuova disciplina, che innova (senza novellarla) quella recata dal D.Lgs. 300/1999, ha efficacia “a partire dal Governo successivo a quello in carica” alla data di entrata in vigore della legge finanziaria; essa ha dunque trovato applicazione in occasione della formazione del primo Governo della XVI legislatura.
Il primo periodo del comma 376 ridefinisce indirettamente il numero dei ministeri, mediante un richiamo alle relative disposizioni del D.Lgs. 300/1999 nella sua formulazione originaria, cioè in quella pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 217/2001 e dal successivo D.L. 181/2006 (vedi supra).
In altre parole, la disposizione in esame fa sostanzialmente rivivere – limitatamente a questo solo aspetto (numero dei ministeri) – la disciplina dell’organizzazione del Governo di cui al testo originario del D.Lgs. 300/1999, ove si istituivano e disciplinavano dodici ministeri.
Il secondo periodo del comma 376 pone un limite (questa volta esplicito) anche al numero complessivo dei componenti del Governo “a qualsiasi titolo”, comprendendo in tale nozione allargata di componente del Governo i ministri senza portafoglio, i viceministri e i sottosegretari. Tale numero non potrà essere superiore a sessanta.
Considerando la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e quella dei titolari dei dodici ministeri, se ne desume che il Governo non può contare più di quarantasette tra vicepresidenti del Consiglio (che non siano al contempo titolari di ministero), ministri senza portafoglio, viceministri ed altri sottosegretari di Stato.
Una deroga a tale disposizione è stata introdotta dall’art. 1, co. 2, del D.L. 90/2008, ove si dispone che un sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia preposto alla soluzione dell’“emergenza rifiuti” nella regione Campania e consente a che tale incarico sia attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile.
Ai sensi del medesimo comma 376, il contingente governativo dovrà inoltre essere configurato “in coerenza” con il principio di cui all’articolo 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione, a mente del quale la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ai fini dell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.
Come si ricava da quanto sin qui detto, il testo in esame ripristina solo il numero, ma non anche la denominazione e la ripartizione delle attribuzioni fra i ministeri di cui all’originario D.Lgs. 300/1999. Il comma 376 non indica infatti quali dei preesistenti ministeri devono intendersi soppressi e quali altri ne debbano esercitare le competenze.
Soccorre a tale riguardo il successivo comma 377, ove si prevede che, a decorrere dalla reviviscenza (ai sensi e nei limiti di cui al comma precedente) del testo originario del D.Lgs. 300/1999 - cioè presumibilmente a decorrere dalla data del decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri - sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei ministeri, ivi comprese quelle recate dal D.L. 217/2001 e dal D.L. 181/2006 (i quali, come si è innanzi ricordato, hanno modificato il decreto legislativo istituendo nuovi ministeri e modificando l’assetto delle competenze).
Sembra dover intendersi che l’abrogazione ha ad oggetto le disposizioni, introdotte successivamente al D.Lgs. 300/1999, che hanno disposto l’istituzione di nuovi ministeri, ma non necessariamente quelle che ne hanno modificato la denominazione o le competenze, salvo che tali modifiche risultino incompatibili con la prevista riduzione numerica.
L’individuazione dell’esatta portata abrogativa del comma 377 deve altresì tener conto dell’ultimo inciso del comma, il quale fa comunque salve svariate disposizioni del D.L. 181/2006.
Si tratta dei seguenti commi dell’art. 1 del decreto-legge:
All’inizio della XVI legislatura è intervenuto il D.L. 85/2008, con la finalità dichiarata di dare attuazione al nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito dall’art. 1, co. 376 e 377, della legge finanziaria 2008, anche allo scopo di superare eventuali incertezze interpretative potenzialmente derivanti dalla sintetica formulazione dei due commi.
L’articolo 1 del D.L., al comma 1, novella il co. 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 300/1999, stabilendo come segue la denominazione dei dodici ministeri:
I commi successivi esplicitano gli accorpamenti e i trasferimenti di competenze che ne conseguono, e recano ulteriori disposizioni attuative.
In particolare, i commi 2 e 7 attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di commercio internazionale e comunicazioni, in precedenza spettanti ad altri ministeri ora soppressi. I commi 3 e 10 disciplinano funzioni e denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui vengono accorpate le funzioni esercitate dal Ministero delle infrastrutture e da quello dei trasporti. I commi 4, 6 e 12 disciplinano il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui vengono accorpate le funzioni dei ministeri del lavoro e previdenza sociale, della salute e della solidarietà sociale. Sono escluse da tale accorpamento le funzioni relative alle politiche antidroga, al Servizio civile nazionale e alcune funzioni in materia di politiche giovanili, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
I commi 5 e 11 accorpano nel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le funzioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca e ne definiscono la nuova denominazione. Il comma 9 adegua la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definisce le competenze in materia di vigilanza sui consorzi agrari.
Il comma 14 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri una serie di competenze in materia di politiche giovanili, per la famiglia e per le pari opportunità, riprendendo con talune modifiche e integrazioni il contenuto delle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 1, comma 19 del D.L. 181/2006, che aveva previsto un analogo conferimento di funzioni. Correlativamente, il comma 13 fa venir meno, nelle previsioni legislative vigenti, la denominazione “Ministro per le politiche della famiglia”. Il comma 15 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro, da questi delegato, competente per la semplificazione normativa il compito di esercitare il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa.
I commi 8, 16 e seguenti disciplinano la ricognizione in via amministrativa delle strutture ministeriali trasferite e recano disposizioni organizzative e finanziarie di varia natura.
Natura derogatoria ha avuto la disposizione dell’art. 1 del D.L. 90/2008, che ha istituito un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania: la formulazione normativa ne afferma l’assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla situazione in corso e ne limita gli effetti fino al 31 dicembre 2009.
Nel corso della XVI legislatura la composizione del governo è stata ulteriormente modificata.
Dapprima, la legge 172/2009 ha disposto l’aumento del numero dei ministeri da dodici a tredici e l’incremento del numero complessivo dei membri del Governo da sessanta a sessantatre, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari. Inoltre, la legge ha sostituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il “Ministero della salute” e il “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Successivamente, il numero complessivo dei membri del Governo è stato elevato a sessantacinque, con il decreto-legge 195/2009 in materia di rifiuti (art. 15, co. 3-bis e 3-ter).
La tabella che segue pone a confronto le diverse composizioni del Governo secondo le formulazioni del D.Lgs. 300/1999 succedutesi nel tempo. Il carattere neretto evidenzia le differenze rispetto al testo originario.
Art. 2, co. 1, del D.Lgs. 300/1999 |
Testo originario | Testo modificato dal D.L. 217/2001 | Testo ulteriormente modificato dal D.L. 181/2006 | Testo ulteriormente modificato dal D.L. 85/2008 |
1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti: | 1. I ministeri sono i seguenti: | 1. I ministeri sono i seguenti: | 1. I ministeri sono i seguenti: |
1) Ministero degli affari esteri | 1) Ministero degli affari esteri; | 1) Ministero degli affari esteri; | 1) Ministero degli affari esteri; |
2) Ministero dell’interno | 2) Ministero dell’interno; | 2) Ministero dell’interno; | 2) Ministero dell’interno; |
3) Ministero della giustizia | 3) Ministero della giustizia; | 3) Ministero della giustizia; | 3) Ministero della giustizia; |
4) Ministero della difesa | 4) Ministero della difesa; | 4) Ministero della difesa; | 4) Ministero della difesa; |
5) Ministero dell’economia e delle finanze | 5) Ministero dell’economia e delle finanze; | 5) Ministero dell’economia e delle finanze; | 5) Ministero dell’economia e delle finanze; |
6) Ministero delle attività produttive | 6) Ministero delle attività produttive; | 6) Ministero dello sviluppo economico; | 6) Ministero dello sviluppo economico; |
7) Ministero del commercio internazionale; | |||
7) Ministero delle comunicazioni; | 8) Ministero delle comunicazioni; | ||
7) Ministero delle politiche agricole e forestali | 8) Ministero delle politiche agricole e forestali; | 9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; | 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; |
8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio | 9) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; | 10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; | 8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; |
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; | 11) Ministero delle infrastrutture; | 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; |
12) Ministero dei trasporti; | |||
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali | 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; | 13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; | 10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; |
12) Ministero della salute; | 14) Ministero della salute; | ||
11) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca | 13) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; | 15) Ministero della pubblica istruzione; | 11) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; |
16) Ministero dell’università e della ricerca; | |||
12) Ministero per i beni e le attività culturali. | 14) Ministero per i beni e le attività culturali. | 17) Ministero per i beni e le attività culturali; | 12) Ministero per i beni e le attività culturali. |
18) Ministero della solidarietà sociale. |