Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Sentenza del Tribunale costituzionale tedesco sul piano di aiuti alla Grecia

Con la sentenza del 7 settembre 2011 (BVerfG, 2 BvR 987/10) il Tribunale costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht) ha respinto tre ricorsi presentati contro atti e misure adottati dalla Germania e dall’Unione europea concernenti gli aiuti finanziari alla Grecia e il temporaneo “ombrello salva Stati” dell’Eurozona.

Inizialmente e per un lungo periodo, la Germania si è opposta ad aiuti europei alla Grecia, proponendone addirittura l’espulsione dall’Eurozona, appoggiata da un’opinione pubblica fortemente contraria a sostenere economicamente paesi colpevoli di una gestione finanziaria poco attenta se non addirittura fraudolenta. Alla fine di aprile 2010, anche a causa delle ripercussioni della crisi sul sistema bancario tedesco, la cancelliera Merkel ha dovuto acconsentire al piano di aiuti bilaterali, a patto che l’intervento fosse finalizzato a sostenere la stabilità finanziaria dell’Unione monetaria e che la Grecia si impegnasse in un duro piano di risanamento per poter poi ripagare i prestiti comprensivi degli interessi. Il 2 maggio 2010 gli Stati membri dell’Unione monetaria e il Fondo monetario internazionale hanno quindi concordato un pacchetto di aiuti a favore della Grecia, da erogare in tre anni, di 110 miliardi di euro (di cui 22,4 miliardi a carico della Germania). Il “pacchetto Grecia” è stato poi convertito in Germania nella “Legge sull’assunzione di garanzie per il mantenimento della solvibilità della Repubblica ellenica necessario per la stabilità finanziaria nell’Unione monetaria” (Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen zum Erhalt der für die Finanzstabilität in der Währungsunion erforderlichen Zahlungsfähigkeit der Hellenischen Republik, c.d. Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz – WFStG), del 7 maggio 2010 (BGBl. I S. 537), approvata dal Parlamento in meno di una settimana, che ha autorizzato il Ministero federale delle finanze ad assumere le garanzie per i crediti accordati.

Di poco successiva (9-10 maggio 2010) è stata la decisione sul c.d. “ombrello salva Stati” o Fondo di salvataggio dei paesi indebitati dell’Eurozona, che prevede un piano di intervento triennale distinto in due fasi: nella prima la UE presta fino a 60 miliardi di euro ai paesi dell’Eurozona in crisi finanziaria; nella seconda fase, che ha inizio una volta esaurito senza risultati il primo finanziamento, si ricorre all’aiuto di tutti gli Stati dell’Unione monetaria, fino ad un tetto di 440 miliardi di euro. Per ottenere gli aiuti i paesi in crisi hanno però l’obbligo di presentare un piano di risanamento concordato con Unione europea e FMI, con la collaborazione della BCE, e di accettare il controllo da parte del FMI. In tempi rapidi (15 gg. dalla prima legge) è stata quindi approvata dal Parlamento tedesco anche la nuova “Legge per l’assunzione di garanzie nel quadro di un meccanismo europeo di stabilizzazione” (Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus, c.d. Euro-Stabilisierungsmechanismus-Gesetz - StabMechG), del 22 maggio 2010 (BGBl. I S. 627), che prevede un impegno ancora più consistente della Germania dal punto di vista finanziario, pari ad un contributo di 123 miliardi di euro.

Nell’esame dei ricorsi presentati, il Tribunale costituzionale ha valutato la compatibilità delle due leggi sopra citate con alcune disposizioni costituzionali: il diritto elettorale, di cui all’art. 38, comma 1, della Legge fondamentale[1], e i principi democratici dell’art. 20, commi 1 e 2[2], in combinato disposto con l’art. 79, comma 3[3]. Già nella sentenza sui Trattati di Maastricht e di Lisbona erano stati ammessi i ricorsi fondati sull’art. 38, nella misura in cui essi lamentavano uno “svuotamento” della configurazione politica del Parlamento, mediante il trasferimento di compiti e poteri nell’ambito sovranazionale dell’Unione europea. Con l’attuale sentenza il Tribunale costituzionale estende la sfera protetta del diritto elettorale all’ambito intergovernativo, nel quale vanno collocati gli aiuti alla Grecia e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. Il Tribunale costituzionale ritiene che il legislatore in materia di bilancio (cioè il Bundestag) debba restare “padrone delle sue decisioni”, comprese quelle relative alle entrate (ad esempio le tasse) e alle spese del bilancio, senza condizionamenti esterni da parte degli organi della UE o di altri Stati membri. In qualità di rappresentanti eletti dal popolo spetta, infatti, ai membri del Bundestag il controllo delle fondamentali decisioni di bilancio anche in un sistema di governance internazionale.

Come nella sentenza sul Trattato di Lisbona, il Tribunale sottolinea ancora una volta la responsabilità del Bundestag ai fini del processo di integrazione europea, che vale anche per le misure che hanno impatto sul bilancio. Concretamente il Tribunale stabilisce che provvedimenti di sostegno finanziario di grandi proporzioni, e che quindi influiscono fortemente sul bilancio federale, adottati dalla Federazione per spirito di solidarietà a livello internazionale o europeo, debbano essere specificamente approvati dal Bundestag.

Il Tribunale costituzionale giunge poi alla conclusione che né la legge per la stabilizzazione finanziaria dell’Unione monetaria (WFStG), né quella sul meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (StabMechG) sono in contrasto con il diritto elettorale di cui all’art. 38 della Legge fondamentale. Tuttavia il Tribunale precisa l’interpretazione, conforme alla costituzione, che deve essere data al § 1[4], comma 4 (primo periodo), della legge sul meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, che prevede il raggiungimento di un’intesa (Einvernehmen) tra il Governo federale e la Commissione Bilancio del Bundestag: il consenso (Zustimmung) della Commissione Bilancio deve essere espresso, in linea di principio, prima dell’assunzione delle garanzie da parte del Governo federale. Solo in questo modo può essere assicurato un influsso continuo del Bundestag sulle decisioni relative alle garanzie. La norma di eccezione contenuta nello stesso comma 4 (terzo periodo), che per motivi cogenti consente al Governo federale di informare la Commissione Bilancio solo dopo l’assunzione delle garanzie, non è stata invece toccata dall’interpretazione del Tribunale.

 SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it

 



[1] “I deputati del Bundestag sono eletti a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati né da direttive e sono soggetti soltanto alla loro coscienza.”

[2] “(I) La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale.(II) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo nelle elezioni e nei referendum e per mezzo di speciali organi investiti del potere legislativo, del potere esecutivo e del potere giudiziario.”

[3] “Non è ammissibile una modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i principi enunciati negli artt. 1 e 20.”

[4] Il comma 4 del § 1 della StabMechG recita: “Prima dell’assunzione di garanzie ai sensi del comma 1 il Governo federale si sforza di stabilire un’intesa con la Commissione Bilancio del Bundestag. La Commissione Bilancio ha il diritto di esprimere un parere. Se per motivi cogenti una garanzia deve essere assunta prima del raggiungimento di un’intesa, la Commissione Bilancio va informata immediatamente a posteriori; l’innegabilità dell’assunzione della garanzia prima dello stabilirsi dell’intesa deve essere motivata minuziosamente. La Commissione Bilancio del Bundestag viene inoltre informata ogni tre mesi sulle garanzie assunte e sulla regolare applicazione”.