Le due proposte legislative presentate il 23 novembre 2011, unitamente all’indagine annuale sulla crescita 2012 e al Libro verde sugli stability bonds, mirano a completare e rafforzareil pacchetto legislativo sulla governance economica adottato lo scorso 8 novembre 2011.[1]
In particolare, si tratta di:
Le due proposte, secondo la Commissione europea, sarebbero intese a rafforzare il pilastro economico dell’Unione economica e monetaria, completando e rendendo più efficaci sia la procedura del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche sia la parte preventiva e correttiva del Patto di stabilità e crescita.
Entrambe le proposte verranno esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria (ex procedura di codecisione).
La proposta di regolamento definisce una procedura per la vigilanza rafforzata sugli Stati membri che affrontano o rischiano di affrontare gravi difficoltà economico-finanziarie, con potenziale effetto di contagio in tutta l’eurozona, o che ricevono assistenza finanziaria[2], al fine di assicurare un rapido ritorno alle condizioni normalità.
In particolare, lo Stato membro sottoposto a vigilanza rafforzata dovrebbe:
Qualora tale rapporto stabilisca che lo Stato membro interessato deve assumere misure aggiuntive per uscire dalla situazione di instabilità finanziaria, il Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione europea, può raccomandare allo Stato membro di richiedere assistenza finanziaria e di predisporre un programma di aggiustamento macroeconomico finalizzato a ripristinare una situazione finanziaria sostenibile e ad assicurare la capacità di finanziarsi presso i mercati.
La Commissione, in collaborazione con la BCE, vigilerebbe sull’attuazione di tale programma.
Quando la raccomandazione del Consiglio viene resa pubblica, la commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo può invitare rappresentanti dello Stato membro interessato ad partecipare ad uno scambio di opinioni; analogamente, rappresentanti della Commissione europea possono essere invitati dal Parlamento dello Stato membro interessato.
Quando uno Stato membro richiede assistenza finanziaria al Fondo europeo di stabilizzazione dell’eurozona, la Commissione predispone – in collaborazione con la BCE e con il FMI – un rapporto sulla sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, inclusa la capacità del Paese di rimborsare il prestito ricevuto.
La proposta di regolamento in materia mira a stabilire le modalità e i termini secondo i quali gli Stati membri dell’eurozona dovrebbero presentare e sottoporre al monitoraggio delle Istituzioni europee i propri progetti di bilancio.
La Commissione motiva l’introduzione delle nuove misure rilevando che la creazione cornice temporale comune per la predisposizione delle decisioni di bilancio degli Stati membri, in particolare nell’eurozona, è necessaria per rendere più efficace il coordinamento ex ante nell’ambito del semestre europeo e tenere conto, in una fase precoce, dell’impatto potenziale delle politiche economiche di ciascuno Stato membro sull’area euro.
Cornice temporale comune per le decisioni di bilancio
In base agli articoli 3 e 4 della proposta, gli Stati dell’eurozona dovrebbero:
In base all’articolo 5 della proposta, gli Stati dell’eurozona dovrebbero, inoltre, sempre entro il 15 ottobre di ogni anno, sottoporre alla Commissione un progetto di bilancio per gli anni successivi contenente le seguenti informazioni:
a) gli obiettivi di debito pubblico in percentuale del PIL;
b) le proiezioni, a politiche invariate, per le uscite e le entrate, in percentuale del PIL, del bilancio pubblico;
c) gli obiettivi in materia di spese e di entrate, in percentuale del Pil, del bilancio pubblico;
d) una descrizione dettagliata delle misure da assumere nella legge di bilancio per l’anno successivo al fine di eliminare l’eventuale discrepanza tra gli obiettivi di cui alla lettera c) e le proiezioni di cui alla lettera b);
e) le ipotesi principali, basate su previsioni macroeconomicheindipendenti, relative agli sviluppi e alle variabili economiche che possono incidere sul conseguimento degli obiettivi di bilancio;
Lo Stato soggetto a procedura per disavanzo eccessivo dovrebbe fornire ulteriori indicazioni sul modo in cui intende adempiere alle raccomandazioni ad esso rivolte dal Consiglio per correggere la situazione di disavanzo.
In base agli artt. 5 e 6 della proposta, la Commissione, qualora ritenesse il progetto di bilancio di uno Stato membro non conforme agli obblighi imposti dal Patto di stabilità e crescita, potrebbe chiedere, entro due settimane dalla ricezione del progetto in questione, la presentazione di un progetto di bilancio rivisto.
Al termine dell’esame del progetto di bilancio, al più tardi entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione adotterebbe, se necessario, un parere sul progetto stesso che sarebbe reso pubblico.
Il parere, su richiesta del Parlamento del Paese interessato, potrebbe essere presentato dalla Commissione al Parlamento stesso.
La Commissione presenterebbe inoltre una valutazione complessiva della situazione di bilancio e delle prospettive dell’area euro nel suo complesso, che sarebbe anch’essa resa pubblica.
Il parere della Commissione sui progetti nazionali di bilancio e la valutazione complessiva dell’area euro sarebbero oggetto dell’esame e di una valutazione – che sarebbe resa pubblica – dell’Eurogruppo.
Lo Stato membro oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo dovrebbe:
Qualora il Paese interessato rischi di non rispettare il termine temporale per la correzione del disavanzo eccessivo, la Commissione potrebbe inviare una raccomandazione per l’adozione di misure aggiuntive. Lo Stato membro dovrebbe poi relazionare alla Commissione sulle misure adottare in risposta alla raccomandazione.
E’ prevista, infine, la possibilità di instaurare un “dialogo politico” (secondo modalità analoghe a quanto previsto nell’ambito del Patto di stabilità e crescita in base ai regolamenti adottati lo scorso 8 novembre), prevedendo che la commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo possa invitare rappresentanti dello Stato membro interessato ad partecipare ad uno scambio di opinioni.
[1] Il pacchetto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE del 23 novembre 2011, comprende:
- Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro;
- Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro;
- Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;
- Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
- Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
- Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
[2] Dal Fondo europeo di stabilizzazione dell’eurozona (FESF), dal Fondo monetario internazionale (FMI), o da altre istituzioni finanziarie internazionali.
[3] Organo consultivo del Consiglio ECOFIN, costituito da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e della BCE.
Il 23 novembre la Commissione europea ha presentato un Libro verde relativo alla fattibilità dell’emissione comune di titoli di debito pubblico (stability bonds) da parte degli Stati membri dell’eurozona (COM(2011)818).
Con il Libro verde la Commissione intende aprire un processo di consultazione rivolto prevalentemente agli Stati membri, agli operatori del mercati finanziari e agli accademici, che siconcluderà l’8 gennaio 2012[1]. Entro metà febbraio , al Commissione si impegna a presentare ulteriori proposte che diano seguito agli esiti della consultazione.
L’esigenza di valutare il ricorso all’emissione comune di stability bonds quale rimedio alle forti tensioni nel mercato del debito sovrano di diversi Stati dell’area euro e quindi quale strumento necessario per la stabilità stessa dell’eurozona è stata recentemente avanzata sia da parte di rappresentanti delle Istituzioni dell’Unione e di alcuni Governi nazionali sia da partecipanti al mercato e nel dibattito accademico.
Il Libro verde ricorda peraltro come una riflessione sulla esigenza di coordinare l’emissione di titolo di debito sovrano per i Paesi dell’area euro fosse stata già sviluppata alla fine degli anni novanta nell’ambito del c.d. Gruppo Giovannini (gruppo consultivo di esperti sugli sviluppi dei mercati dei capitali relativi all’euro) e fosse stata riavviata a partire dal 2008 sopratutto su impulso dei partecipanti al mercato.
In particolare, sulla questione si è pronunciato più volte il Parlamento europeo, da ultimo, nella risoluzione sulla crisi finanziaria, economica e sociale approvata il 6 luglio nella quale, tra le altre cose:
Ad avviso della Commissione, l’emissione di stability bonds potrebbe:
Pur concernendo il Libro verde in esame la sola zona euro, la Commissione europea precisa che, in via di principio, l’emissione di stability bonds potrebbe essere estesa anche ai Paesi non appartenenti alla zona euro, dato che molti di essi hanno già parte del proprio debito denominato in euro. L’inclusione dei Paesi non aderenti all’euro, peraltro, consentirebbe anche di aumentare ulteriormente la liquidità del mercato.
Al fine di evitare potenziali inconvenienti, il sistema di emissione degli stability bonds dovrebbe rispettare una serie di precondizioni:
A titolo di esempio, la Commissione ipotizza che il debito pubblico di due Paesi membri – A e B - ammonti a 2 miliardi di euro, e che il Paese A paghi rendimenti sui titoli a 5 anni del 2%, e il Paese B del 5%. In questo caso, l’ipotetico stability bond potrebbe avere lo stesso rendimento del Paese più virtuoso (2%), ripartendo i benefici come segue: uno sconto di 100 punti base per il Paese più virtuoso, finanziato con un aumento di 100 punti base per il Paese meno virtuoso: in altre parole, lo Stato A potrebbe finanziarsi sul mercato pagando un tasso dell1%, mentre lo Stato B si finanzierebbe ad un tasso del 3%.
La valutazione degli stability bonds può variare anche in funzione dell’opzione scelta (vedi infra);
La Commissione individua tre opzioni per l’emissioni di stability bonds, a seconda del grado di sostituzione – totale o parziale - dell’emissione nazionale, e a seconda della natura della garanzia sottostante (congiunta o differenziata):
In questo caso, i titoli di debito dei Paesi membri sarebbero integralmente sostituiti da stability bonds, emessi da un’”agenzia centralizzata del debito” e con una garanzia congiunta di tutti i Paesi membri.
Tali titoli avrebbero un rendimento pari a quello attualmente detenuto dai Paesi più virtuosi, allentando la pressione sui Paesi che attualmente pagano i rendimenti più elevati; creerebbero un mercato paragonabile, per dimensioni e liquidità, a quello dei tioli di Stato USA; costituirebbero uno strumento collaterale molto solido per gli istituti di credito.
Tuttavia, la scelta di questa opzione potrebbe determinare un significativo azzardo morale, inducendo gli Stati membri meno virtuosi a perseguire più blandamente gli obiettivi di risanamento del bilancio. Sarebbe dunque opportuno, ad avviso della Commissione, accompagnare l’adozione di questa opzione con misure che rafforzino ulteriormente il coordinamento delle politiche economiche a livello dell’eurozona.
Il Libro verde sottolinea inoltre la necessità di precisare se i titoli di debito comuni sostituiscono solo i titoli di debito emessi a livello centrale o anche quelli emessi da autorità regionali e locali (come accade in Germania, e - in misura minore – in Spagna e Francia).
L’adozione della prima opzione comporterebbe modifiche dei Trattati vigenti.
Secondo questa opzione, l’emissione di titoli di debito comuni sarebbe supportata da una garanzia congiunta e differenziata, ma sostituirebbe solo i parte i titoli di debito nazionale. Pertanto, il mercato dei titoli di debito europei sarebbe costituito dalle due parti distinte:
Il nodo essenziale di questa opzione concerne la fissazione della soglia fino alla quale il debito può essere finanziato con gli stability bonds, che potrebbe coincidere con il parametro fissato dai Trattati (60% del rapporto debito/PIL)[4], oppure potrebbe essere variabile in misure della conformità della politica economica di ciascuno Stato membro alle raccomandazioni assunte nel quadro della governance economica dell’UE[5]. La fissazione di una soglia troppo alta può comportare, come conseguenza, l’aumento dell’azzardo morale, e quindi la possibilità che un Paese si discosti dalla politica di rigore di bilancio.
Anche questa opzione comporterebbe modifiche dei Trattati vigenti.
Tale opzione prevede la sostituzione solo parziale dei titoli di debito nazionali con titoli comuni supportati da una garanzia pro quota degli Stati membri dell’eurozona. Essa differisce dall’opzione 2 nella misura in cui i Paesi membri rimangono responsabili, per proprio conto, tanto della quota rispettiva di stability bonds quanto dei titoli di debito nazionali.
L’opzione in oggetto produrrebbe, secondo la Commissione, minori effetti benefici rispetto all’emissione con garanzia congiunta, ma – nel contempo - imporrebbe minori precondizioni da rispettare. In particolare, gli Stati meno virtuosi non potrebbero beneficiare dei bassirendimenti determinati dalla garanzia dei Paesi con rating più elevato. Inoltre, al fine di rendere appetibili per gli investitori gli stability bonds, non potendo contare sull’appeal della garanzia congiunta, bisognerebbe prevedere dei diritti di precedenza per il rimborso.
L’adozione di questa soluzione avrebbe anche il vantaggio, secondo la Commissione, di non allentare la pressione sui Paesi più indebitati a perseguire politiche di bilancio rigorose.
L’ opzione 3 non comporterebbemodifiche dei Trattati vigenti, bensì l’adozione di atti di legislazione secondaria (ad esempio, per introdurre i diritti di precedenza del rimborso).
La Commissione sottolinea che gli elementi essenziali dei tre scenari (riassunti nella tabella seguente) possono essere anche combinati tra loro, e le tre opzioni stesse possono essere considerate come passi successivi nel processo di integrazione finanziaria.
| Opzione 1 | Opzione 2 | Opzione 3 |
Caratteristiche principali |
|
|
|
Grado di sostituzione dell’emissione di titoli nazionali | Totale | Parziale | Parziale |
Struttura delle garanzie | Congiunta e differenziata | Congiunta e differenziata | Differenziata |
Effetti principali |
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|
Costi di finanziamento: 1) per gli stability bonds come tali
2) per i Paesi membri |
effetto medio positivo derivante dall’aumento di liquidità bilanciato da un elevato rischio morale;
forte spostamento dei benefici dai Paesi con alto rating a quelli con basso rating |
effetto medio positivo, derivante da media liquidità e limitato rischio morale;
lieve spostamento dei benefici dai Paesi con alto rating a quelli con basso rating. Alcune pressioni di mercato sui Paesi membri con alto livello di debito |
effetto medio positivo, bassa liquidità e politiche più rigorose indotte da una disciplina di mercato rafforzata; Maggiore pressione sui Paesi membri con un alto livello di debito 1) |
Possibile rischio morale (senza una governance rafforzata) | Alto | Medio | Medio |
Integrazione finanziaria in Europa | Alto | Medio | Medio |
Attrattività globale dei mercati finanziari europei | Alto | Alto, ma alcuni rischi in caso di livelli insostenibile di emissione di titoli nazionali | Basso, ma può contribuire ad alleviare l’attuale crisi sui mercati finanziari |
Implicazioni giuridiche | Probabili modifiche ai Trattati | Probabili modifiche ai Trattati | Nessuna modifica ai Trattati |
Tempo minimo di attuazione | lungo | Da medio a lungo | breve |
La Commissione sottolinea che l’introduzione degli stability bonds comporta l’esigenza di una sorveglianza rafforzata sulle politiche nazionali di bilancio che includa:
La Commissione rileva, per un verso, che il rafforzamento del sistema di sorveglianza sarà assicurato dall’attuazione della nuova direttiva 2011/85/UE sui quadri di bilancio nazionali, approvata in via definitiva il 18 novembre scorso, che i Capi di Stato e di governo dell’eurozona, nella riunione del 21 luglio scorso, si sono recepireentro la fine del 2012.
La direttiva prevede, tra le altre cose:
Per altro verso, la Commissione prospetta un’ulteriore misura che consisterebbe in una sorta di “amministrazione controllata” per lo Stato membro soggetto a gravi difficoltà finanziarie, oppure, per non ledere i principi di sovranità nazionale, nell’introduzione – possibilmente a livello costituzionale – di una clausola di precedenza per il rimborso degli stability bonds sopra ogni altra spesa pubblica.
La Commissione rileva inoltre che l’ammissione degli Stati al sistema di emissione comune dei titoli di debito potrebbe anche essere soggetta a articolari condizioni, quali il rispetto degli impegni assunti nel quadro del Patto di stabilità e crescita, rafforzato dalle norme di recente approvazione[6].
Il principale aspetto operativo concerne la struttura di emissione e di rimborso deibonds, rispetto alla quale si prospettano due soluzioni:
Un’agenzia centralizzata potrebbe, ad avviso della Commissione, implicare garanzie collaterali aggiuntive: infatti, a differenza degli istituti nazionali di emissione che sono parte integrante dei ministeri delle finanze, l’agenzia centralizzata non sarebbe supportata da una capacità impositivasottostante.
Un altro problema concerne il regime giuridico che dovrebbe disciplinare l’emissione di stability bonds. Attualmente, per i titoli di Stato si applica l’ordinamento interno del rispettivo Stato membro, per le emissioni internazionali di bonds si applica il diritto britannico, e per quelli destinati al mercato USA, il diritto dello Stato di New York.
In assenza di una normativa europea analoga a quelle citate, il Libro verde rileva la necessità di considerare con attenzione la scelta del regime giuridico applicabile, tenuto anche conto delle forti differenze in materia tra gli ordinamenti dei Paesi di Common Law (segnatamente il Regno Unito) e quelli degli altri Stati membri dell’UE.
(Fonte: Eurostat, FMI, Standard&Poor, Bloomberg)
Dati aggiornati all’8 novembre 2011
Stato membro | Debito pubblico generale | Debito pubblico centrale | Rendimento dei titoli di Stato | Spread | Rating | ||
| Milioni di euro (fine 2010) | % del PIL (fine 2010) | % eurozona (fine 2010) | % del PIL (fine 2010) | Titoli a 10 anni | Punti base; titoli a 5 anni | Standard&Poor |
Belgio | 340,7 | 96,2 | 4,4 | 87,7 | 4,3 | 292,9 | AA+ |
Germania | 2.061,8 | 83,2 | 26,4 | 53,2 | 1,8 | 89,3 | AAA |
Estonia | 1,0 | 6,7 | 0,0 | 3,3 | n.d. | n.d | AA- |
Grecia | 329,4 | 144,9 | 4,2 | 155,6 | 27,8 | n.d. | CC |
Spagna | 641,8 | 61 | 8,2 | 52,3 | 5,6 | 400,1 | AA- |
Francia | 1.591,2 | 82,3 | 20,3 | 67,8 | 3,1 | 183,8 | AAA |
Irlanda | 148,0 | 94,9 | 1,9 | 94,3 | 8,0 | 729,7 | BBB+ |
Italia | 1.842,8 | 118,4 | 23,6 | 111,7 | 6,8 | 520,7 | A |
Cipro | 10,7 | 61,5 | 0,1 | 102,6 | 10,1 | n.d. | BBB- |
Lussemburgo | 7,7 | 19,1 | ,1 | 17,4 | n.d. | n.d. | AAA |
Malta | 4,3 | 69 | 0,1 | 68,9 | n.d. | n.d. | A |
Paesi Bassi | 369,9 | 62,9 | 4,7 | 57,3 | 2,2 | 99,6 | AAA |
Austria | 205,6 | 71,8 | 2,6 | 66,2 | 3,0 | 159,9 | AAA |
Portogallo | 161,3 | 93,3 | 2,1 | 91,2 | 11,6 | 1050,9 | BBB- |
Slovenia | 13,7 | 38,8 | 0,2 | 37,3 | 6,0 | 304,25 | AA- |
Slovacchia | 27,0 | 41 | 0,3 | 40,1 | 4,0 | 221,2 | A+ |
Finlandia | 87,0 | 48,3 | 1,1 | 43,9 | 2,3 | 60,63 | AAA |
Eurozona | 7.822,4 | 85,4 | 100 | 71,6 | n.d. | n.d | n.d. |
Stati Uniti | 10.258 | 94,4 |
|
| 2,08 | 47,5 | AA+ |
[1] In questa occasione la Commissione ha derogato alla regola generale che prevede 8 settimane come tempo minimo per lo svolgimento di una consultazione, dato che il tema dei bond europei è stato oggetto di un’ampia discussione che ha preceduto la presentazione del Libro verde.
[2] L’art. 125 del TFUE prevede quanto segue: “L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.”
[3] A titolo di esempio, la Commissione segnala che il Tribunale federale tedesco, nella sentenza del 7 settembre 2011, ha stabilito il divieto per gli organi legislativi tedeschi di istituire meccanismi permanenti che “potrebbero comportare un’assunzione di responsabilità a seguito delle decisioni di altri Paesi membri, specialmente se esse possono avere conseguenze il cui impatto è difficile da calcolare”.
[4] Un’ipotesi di questo tipo è stata avanzata dal Consiglio degli esperti economici, organo consultivo dei Governo tedesco, nella sua relazione annuale 2011/2012. Tuttavia, gli economisti tedeschi prospettano l’istituzione di uno strumento finanziario temporaneo, per il tempo necessario a consentire agli Stati membri dell’eurozona di riportare il proprio rapporto debito/PIL sotto la soglia del 60%. Una vota raggiunto questo obiettivo, il fondo comune verrebbe liquidato.
[5] Si ricorda che, in base alla nuova procedura del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, gli Stati membri approvano le leggi di bilancio nazionali sulla base delle raccomandazioni approvate dal Consiglio ECOFIN.
[6] Si tratta, i particolare, di:
- regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;
- regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
- regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro.
[7] Il FESF, istituito in via temporanea per fronteggiare le crisi finanziarie di Irlanda, Portogallo e Grecia, a partire dal 2013 diventerà permanente, a seguito della modifica dell’art. 136 del TFUE approvata dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011.
il 23 novembre la Commissione europea ha presentato l’indagine annuale della crescita per il 2012, che avvia formalmente la procedura del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche relativo al 2012.
L’indagine è stata presentata in anticipo rispetto alla scansione temporale del semestre europeo - che ne prevede l’adozione nel mese di gennaio dell’anno di riferimento - per dare seguito ad una specifica richiesta del Consiglio europeo di ottobre. In tal modo si è inteso consentire al Consiglio ECOFIN di preparare con maggiore approfondimenti il Consiglio europeo della primavera 2012 che definirà le priorità per prossimo il semestre europeo.
Ciò in considerazione sia della particolare criticità della situazione economica e finanziaria nell’area euro e nell’UE nel suo complesso, sia della necessità di tenere conto, nel coordinamento delle politiche economiche nell’ambito del semestre, delle importanti innovazioni introdotte nel pacchetto legislativo sulla governance economica europea approvato in via definitiva l’8 novembre 2011[1].
Il semestre europeo, la cui introduzione del semestre europeo era stata concordata dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2011, ha trovato una sua disciplina legislativa con il regolamento n 1175/2011 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1466/97 relativo al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche inserendovi un’apposita sezione 1-bis.
Il regolamento non precisa la scansione temporale del semestre che resta, pertanto, quella già stabilita dal Consiglio ECOFIN e applicata per la prima volta nel 2011:
• gennaio: presentazione da parte della Commissione dell’indagine annuale sulla crescita (il 12 gennaio 2011 la Commissione ha presentato la sua prima indagine annuale);
• febbraio/marzo: il Consiglio europeo elabora le linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;
• aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell’ambito della nuova Strategia UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell’ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;
• inizio giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri (per l’anno 2011, le raccomandazioni della Commissione sono state pubblicate il 20 giugno 2011);
• giugno: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno (le raccomandazioni sono state adottate dal Consiglio dell’UE il 12 luglio 2011);
• seconda metà dell’anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. Nell’indagine annuale sulla crescita dell’anno successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell’attuazione delle raccomandazioni stesse.
La nuova sezione 1-bis, del regolamento precisa invece che:
• gli Stati membri tengono debitamente conto delle indicazioni loro rivolte dal Consiglio nello sviluppare le proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio e prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sui propri bilanci per gli anni successivi ;
• la mancata adozione da parte di uno Stato di interventi conformi alle indicazioni ricevute dal Consiglio, secondo gli strumenti sopra indicati, può dar luogo a:
a) ulteriori raccomandazioni ad adottare misure specifiche;
b) un avvertimento della Commissione ai sensi dell’ articolo 121, paragrafo 4, del TFUE ;
c) misure sulla prevenzione e la correzione dei disavanzi o degli squilibri macroeconomici (previste dagli appositi regolamenti inclusi nel pacchetto in esame), quando ne ricorrano le condizioni.
Anche negli altri regolamenti contenuti nel pacchetto governance economica, approvati l8 novembre 2011, sono contenute disposizioni espressamente o implicitamente riconducibili all’attuazione del semestre europeo (cfr., tra le altre l’indicazione nel programma di stabilità, ai sensi del nuovo regolamento 1466/97, di dati sulla coerenza con il programma di riforma, e l’espressa riconduzione al semestre europeo del regolamento sulla prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici).
L'attuazione delle misure previste nell’ambito del semestre è soggetta ad un monitoraggio rafforzato da parte della Commissione, anche attraverso missioni di sorveglianza negli Stati membri.
Al fine di tracciare un primo bilancio del semestre 2011, la Commissione dà conto del grado di attuazione data dagli Stati membri a ciascuno dei grandi obiettivi fissati nell’indagine annuale 2011: consolidamento di bilancio e rafforzamento della stabilità macroeconomica; riforme del mercato del lavoro; promozione della crescita.
Mentre nel primo settore si sono registrati progressi importanti, parzialmente ridimensionati dalla grave crisi dei mercati finanziari, nell’ambito del mercato del lavoro risultano ancora insufficienti le misure assunte per agganciare i salari alla produttività; in tema di crescita, infine, la Commissione rileva ancora molte carenze nell’ambito della concorrenza e del mercato dei servizi.
In linea generale, la Commissione ritiene che i risultati conseguiti dagli Stati membri siano al di sotto delle aspettative indicate nell’indagine annuale 2011, e che non ci sia piena consapevolezza, a livello nazionale, degli obiettivi ambiziosi di governance economica che sono stati concordati a livello europeo. Pertanto, in vista del ciclo di coordinamento del 2012 bisognerebbe assumere un approccio improntato al senso di urgenza delle riforme da realizzare.
La Commissione individua cinque priorità per il 2012, ciascuna delle quali si articola in una serie di sotto-obiettivi:
In base a questa impostazione,gli Stati membri sono invitati a:
- mantenere il tasso di aumento della spesa pubblicainferiore al tasso medio di crescita a medio termine;
- dare priorità agli investimenti pubblici in istruzione, ricerca e innovazione, nonché in politiche attive del lavoro, quali la formazione delle persone disoccupate;
- modernizzare il sistema pensionistico, in accordo con le parti sociali, allineando l’età di pensionamento all’aspettativa di vita, restringendo l’accesso alle pensioni anzianità e parificando l’età pensionabile delle donne e degli uomini;
- ampliare la base imponibile, limitando o eliminando le esenzioni e le deduzioni IVA che possono determinare distorsioni della concorrenza;
- spostare il carico fiscaledal lavoro al consumo, eventualmente introducendo anche nuove imposte “ambientali” (sui prodotti energetici più inquinanti) e patrimoniali;
- combattere i fenomeni di evasione ed elusione fiscale;
- a livello europeo, la Commissione ritiene essenziale che i co-legislatori europei (Parlamento europeo e Consiglio dei ministri) progrediscano nell’esame ai fini dell’approvazione della proposta di direttiva relativa alla base imponibile consolidata comune per la tassazione delle società e della direttiva relativa all’imposta sulle transazioni finanziarie.
- rafforzare i requisiti di capitale delle banche;
- agevolare l’accesso degli istituti di credito alle misure temporanee di finanziamento (quali le garanzie pubbliche), al fine di limitare l’impatto della riforma del sistema bancario sui flussi di finanziamento alle imprese;
- creare uno specifico regime per le piccole e medie imprese, affinché non siano penalizzate dalle nuove regole prudenziali imposte alle banche.
- creazione del mercato digitale comune, eliminando le restrizioni alla vendita basate sui principi di residenza o nazionalità, sviluppando sistema sicuro di pagamenti online nonché un sistema di risoluzione delle controversie;
- creazione di un mercato dei servizi dando completa attuazione alla “direttiva servizi” (direttiva 2006/123/CE), eliminando le barriere all’accesso alle professioni, promuovendo la concorrenza nel settore del commercio al dettaglio;
- ri-programmazione dei programmi finanziati con i fondi strutturali UE, orientandoli verso gli investimenti a maggiore potenziale di crescita (infrastrutture di trasporto e dell’energia, innovazione e ricerca).
- rivedere i sistemi contrattuali, garantendo l’ancoraggio della dinamica dei salari all’evoluzione della produttività;
- agevolare la mobilità del lavoro, anche attraverso il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali;
- limitare l’accesso alle pensioni di anzianità;
- promuovere i settori del mercato con il maggior potenziale in termini di occupazione, come il settore del digitale, quello delle “industrie verdi” (a basso consumo energetico), nonché gli impieghi nel settore sociale e della sanità;
- promuovere icontratti di apprendistato;
- riformare, in accordo con le parti sociali, la legislazione in materia di protezione dei lavoratori, riducendo le eccessive rigidità dei contratti a tempo indeterminato e, nel contempo, assicurando protezione e accesso al mercato del lavoro per le categorie più svantaggiate, in primo luogo i giovani in cerca di prima occupazione;
- promuovere forme di sostegno economico per l’accesso dei giovani all’istruzione superiore e/o universitaria.
- ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- promuovere la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- dare attuazione all’impegno, previsto dallo Small business act, di approvare norme nazionali che consentano l’avvio (start up) delle imprese nell’arco di soli 3 giorni.
A livello UE, la Commissione europea indica una serie di priorità, distinguendo tra proposte già approvate (e da recepire a livello nazionale), in via di approvazione e ancora da presentare.
1) Proposte già approvate:
2) Proposte in corso di approvazione, e di cui la Commissione auspica una rapida adozione:
3) Proposte da presentare
[1] Vedi dossier Attività dell’ UE “La riforma della governance economica dell’UE”, n. 189 - edizione aggiornata del 24 novembre 2011.
[2] L’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo n. 59 del 2010.
[3] Costituito dalle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE.
[4] L’Italia ha recepito le direttive del terzo pacchetto energia con il decreto legislativo con il decreto legislativo n. 93 del 2011.
[5] Direttiva 2011/7/UE.
[6] Direttive 89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE.