Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Gli interventi di liberalizzazione nel settore assicurativo

Nel corso della XVI Legislatura i principali interventi di liberalizzazione nel settore assicurativo sono stati operati con il decreto-legge n. 1 del 2012 (c.d. decreto "liberalizzazioni") e con il decreto-legge n. 179 del 2012 (c.d. decreto "crescita"). Il decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto diverse disposizioni volte a rendere più concorrenziale e trasparente il settore assicurativo, al fine di ridurre il costo delle polizze anche attraverso il contrasto alle frodi. Ad esempio sono previste la volontaria ispezione del veicolo e la "scatola nera" che consentono una riduzione delle tariffe, nonché una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona. Il decreto-legge n. 179 del 2012 ha vietato il rinnovo tacito del contratto r.c. auto per il quale ha inoltre previsto la definizione di un "contratto base" nel quale devono essere contenute tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria.

Il decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 2012)

Il D.L. n. 1 del 2012 contiene numerosi articoli concernenti le assicurazioni. L'articolo 28 obbliga le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari che condizionano l'erogazione di un mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili al proprio gruppo. Il cliente può, in ogni caso, scegliere sul mercato una polizza più conveniente. Al riguardo il D.L. n. 201 del 2011 (c.d. “Salva Italia”) ha qualificato come pratica commerciale scorretta il comportamento di banche, istituti di credito e intermediari finanziari i quali, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obblighino i clienti a sottoscrivere una polizza assicurativa erogata dal medesimo soggetto col quale il mutuo è stipulato. Sempre sullo stesso argomento, si evidenzia che il Provvedimento 2946 del 6 dicembre 2011 dell’ISVAP, recante una nuova disciplina delle polizze legate ai mutui, ha stabilito che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari delle stesse, in quanto in tale pratica si ravvisa un non sanabile conflitto d’interesse penalizzante per i consumatori.

Si segnala, inoltre, il Regolamento n. 40 del 3 maggio 2012 con il quale l'ISVAP ha definito i contenuti mimini del contratto di assicurazione sulla vita connesso a mutuo, con l'obiettivo di agevolare il consumatore nel confronto tra le offerte e nella ricerca della polizza più conveniente. Tra l'altro si prevede che il cliente ha 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo per cercare contratti che abbiano condizioni migliori. Le imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita forniscono sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.

Il “decreto liberalizzazioni”, inoltre, ha introdotto all’articolo 34 l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi; in caso di inadempimento è prevista una sanzione a carico dell'impresa mandante che risponde in solido con l'intermediario. Nell’ambito del sistema bonus-malus la variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto; la violazione di tale norma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’ISVAP. Infine è stato previsto l’obbligo per la compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

Il decreto crescita (D.L. n. 179 del 2012)

Il D.L. n. 179 del 2012 ha previsto che il contratto di assicurazione obbligatoria R.C. auto abbia durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione; è altresì vietato il rinnovo tacito. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni. Inoltre la garanzia prestata con il contratto scaduto deve essere mantenuta operante fino anon oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, fino all'effetto della nuova polizza. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, il D.L. 179 del 2012 ha previsto la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, di uno schema di “contratto base” di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi (articolo 22). Le compagnie di assicurazione, inoltre, devono garantire una corretta e aggiornata informativa on line ai propri clienti mediante predisposizione sui relativi siti internet di aree riservate, accessibili mediante sistemi di riconoscimento che tutelino la privacy (user-id, password, sistemi di accesso controllato). In tali aree i clienti devono poter verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, i valori di riscatto ovvero le valorizzazioni delle polizze vita, , secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking. La possibilità di effettuare rinnovi e pagamenti in tali aree riservate on line, inizialmente prevista dal testo originario del decreto, è stata espunta nel corso dell’esame in sede referente.

L'Antitrust ha trasmesso il 2 ottobre al Parlamento la segnalazione, richiesta dall'Esecutivo, per la predisposizione anticipata del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Per quanto riguarda il settore assicurativo, l'Autorità ha sottolineato l'importante effetto di incentivo alla mobilità della clientela derivante dallo sviluppo di reti in plurimandato e quindi dal divieto delle clausole di esclusiva nella distribuzione assicurativa. Tali aspetti sono stati disciplinati dall'articolo 22 del D.L. n. 179 del 2012: si prevede, infatti, che gli intermediari assicurativi possano collaborare tra loro, anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori. Ogni patto contrario tra compagnia assicurativa e intermediario mandatario è nullo. All’IVASS è attribuita la vigilanza con la possibilità, inoltre, di adottare le più opportune direttive per la corretta applicazione della norma. L’intento dichiarato della norma è quello di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori.

In precedenza, in materia di durata dell’assicurazione, la legge n. 99 del 2009 aveva disposto, con una modifica all’articolo 1899 del codice civile, che nel caso di contratto poliennale vi sia una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. Se il contratto supera i cinque anni l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni.

Gli interventi di liberalizzazione nella XV Legislatura

In precedenza, nel corso della XV legislatura, hanno avuto particolare impatto sulla disciplina assicurativa l'emanazione dei cd. "decreti Bersani", nonché le norme di attuazione del sistema di risarcimento diretto in materia di RC Auto. Il “primo pacchetto liberalizzazioni” (D.L. n. 233 del 2006), nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, ha vietato alle compagnie di assicurazione e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi, ovvero di sconti massimi, praticabili nei riguardi dei consumatori contraenti, a pena di nullità. Il “secondo pacchetto di liberalizzazioni” (D.L. n. 7 del 2007) in primo luogoha esteso a tutti i rami danni il summenzionato divieto. In caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione, è stato previsto che l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni. Inoltre, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, l’impresa di assicurazione non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito. Tale previsione si riferisce in particolare alle ipotesi di stipulazione di un contratto di assicurazione relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare. Sotto un diverso versante, nell’ambito dei rapporti assicurativi e bancari, è stato posto il divieto di addebitare al cliente le spese relative a una serie di comunicazioni, tra cui quelle - a carico delle imprese di assicurazione - in materia di variazioni peggiorative alla classe di merito. Inoltre è posto a carico delle imprese di assicurazione l’obbligo di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla sua classe di merito, a fini di maggior trasparenza e pubblicità.

Si ricorda inoltre che, in attuazione delle prescrizioni contenute nel Codice delle assicurazioni private, nonché in considerazione delle novità introdotte dai “pacchetti liberalizzazioni”, l’ISVAP ha emanato il regolamento di disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa (Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006).