Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Sisma in Emilia - I provvedimenti del "dopo terremoto"

Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nei giorni 20 e 29 maggio 2012, il Governo ha emanato il D.P.C.M. del 21 maggio 2012 con cui è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 245/2002.

Con tale D.P.C.M. si è provveduto, pertanto, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

 Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato quindi dichiarato lo stato di emergenzain ordine agli eventi sismici  nelleprovince diBologna, Modena, Ferrara e Mantova della durata di 60 giorni, a partire dal 22 maggio 2012, ovvero fino al 21 luglio 2012 (art. 1). Per tutta la durata dello stato di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha il compito di emanare ordinanze per l’attuazione degli interventi finalizzati a: organizzare e coordinare i servizi di soccorso ed assistenza alle persone colpite dagli eventi; soddisfare le prime necessità delle popolazioni colpite attraverso la realizzazione di interventi provvisionali; ripristinare e reintegrare i beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate, per garantire l’operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future emergenze. Tali provvedimenti sono emanati d’intesa con le regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico (art. 2). Allo scadere dello stato di emergenza, le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare in via ordinaria gli interventi per il superamento della situazione emergenziale in atto (art. 3).

 Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, lo stato di emergenza è stato esteso territorialmente alle province di Reggio Emilia e Rovigo e temporalmente fino al 29 luglio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 (art. 1, comma 3, del decreto legge n. 74 del 2012). 

Si ricorda, inoltre, che con il D.M. Economia e finanze 1° giugno 2012 è stata disposta la sospensionedei terminiper l'adempimento degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Nell’allegato 1 al DM sono stati quindi individuati i 104 comuni danneggiati dagli eventi sismici.
I comuni danneggiati riportati nell’Allegato 1 al DM citato sono i seguenti: provincia di Bologna (16 comuni): Argelato; Baricella; Bentivoglio; Castello d'Argile; Castelmaggiore; Crevalcore; Galliera; Malalbergo; Minerbio; Molinella; Pieve di Cento; Sala Bolognese; San Giorgio di Piano; San Giovanni in Persiceto; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese; provincia di Ferrara (6 comuni): Bondeno; Cento; Mirabello; Poggio Renatico; Sant'Agostino; Vigarano Mainarda; provincia di Modena (18 comuni): Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Finale Emilia; Medolla; Mirandola; Nonantola; Novi; Ravarino; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Soliera; provincia di Reggio Emilia (13 comuni): Boretto; Brescello; Correggio; Fabbrico; Gualtieri; Guastalla; Luzzara; Novellara; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; San Martino in Rio; Campagnola Emilia; provincia di Mantova (34 comuni): Bagnolo San Vito; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Carbonara di Po; Castelbelforte; Castellucchio; Curtatone; Felonica; Gonzaga; Magnacavallo; Marcaria; Moglia; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Poggio Rusco; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Revere; Rodigo; Roncoferraro; Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giovanni del Dosso; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Sustinente; Suzzara; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio; provincia di Rovigo (17 comuni): Bagnolo di Po; Calto; Canaro; Canda; Castelguglielmo; Castelmassa; Ceneselli; Ficarolo; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Melara; Occhiobello; Pincara; Salara; Stienta; Trecento.
Il termine del 30 settembre è stato succesivamente prorogato al 30 novembre 2012 dal D.M. 24 agosto 2012.

 Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 sono state indicate le disposizioni vigenti cui i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono autorizzati a derogare al fine di coordinare le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 74/2012.

 Con un'altra deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 sono stati individuati i criteri generali per la concessionedi contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 74/2012, al fine di favorire prioritariamente il rientro delle popolazioni nelle abitazioni. Il provvedimento dispone la ripartizione, per l’anno 2012, delle risorse del Fondo per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Le risorse sono state assegnate sulla base dei livelli di danneggiamento finora riscontrati nelle tre Regioni interessate dal terremoto. La ripartizione ha previsto che:

  • il 95% dei fondi sia assegnato alla Regione Emilia Romagna;
  • il 4% alla Regione Lombardia;
  • l’1% alla Regione Veneto.

 Negli anni successivi al 2012 tale suddivisione potrà essere rideterminata sulla base della valutazione definitiva e asseverata dei danni da parte dalle Regioni interessate, inclusi eventuali conguagli relativi all'anno 2012.
Per assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio, ciascun Presidente di Regione – Commissario delegato può riconoscere, nei limiti delle risorse destinate ogni anno allo scopo, un contributo fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto per:

  • la riparazione con miglioramento sismico o la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni di un edificio, ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale;
  • le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, ai proprietari o usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali;
  • la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, ai titolari delle attività produttive.

Dal riconoscimento del contributo, le risorse verranno erogate in quattro anni.

Con il D.P.C.M. del 9 agosto 2012sono state dettate disposizioni in materia di attuazione dell'art. 7 del D.L. 74/2012 al fine di consentire una deroga al patto di stabilità interno, per l'anno 2012, per i comuni colpiti dal sisma. Per tali comuni gli obiettivi sono ridotti con le procedure previste per il cosiddetto patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite massimo di 40 Meuro per i comuni dell'Emilia-Romagna, di 5 Meuro sia per i comuni della Lombardia che per quelli del Veneto.
Per i territori colpiti dal sisma è stata inoltre disposta, con il D.M. Economia 24 agosto 2012
 , la proroga, al 30 novembre 2012, del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari.

Con delibera del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2012 i Commissari delegati sono stati autorizzati a derogare alle disposizioni su smaltimento di rocce da scavo. Pertanto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono stati stati autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in aggiunta alle disposizioni indicate nella delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, al decreto del Ministero dell'ambiente del 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Con il D.P.C.M. 16 ottobre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 301 del 28-12-2012) si è invece provveduto a ripartire le risorse rivenienti dai risparmi conseguiti mediante la riduzione dei contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Ai territori colpiti dal sisma del maggio 2012 sono stati assegnati 61.245.955,85 euro così ripartiti: 94% in favore dell'Emilia-Romagna; 5,6% in favore della Lombardia; 0,4% in favore del Veneto.

Con la successiva delibera del 31 gennaio 2013 è stato posticipato al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2012 delle società di capitali danneggiate dal sisma.

Con il D.P.C.M. 8 febbraio 2013 si è provveduto all'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione (in proposito si rinvia alla scheda La sospensione dei tributi e i finanziamenti agevolati per il sisma), nonchè, all'art. 2, a prevedere, per particolari casi documentati ed accertati dai comuni, la facoltà per gli stessi comuni di assegnare i moduli prefabbricati realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. 83/2012, anche per gli alloggi danneggiati dichiarati parzialmente o temporaneamente inagibili con esito di rilevazione dei danni "B" o "C".

Si ricorda che l'art. 10 del D.L. 83/2012 ha previsto la realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.
Si ricorda altresì che con il citato D.P.C.M. 5 maggio 2011 è stato approvato il modello per il rilevamento dei danni, il pronto intervento e l'agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e il relativo manuale di compilazione (la c.d. scheda Aedes), dei quali dovranno dotarsi le amministrazioni dello Stato e gli enti locali in occasione di eventi sismici per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari.
Il significato delle varie classi (da A ad F) previste dal D.P.C.M. 5 maggio 2011  è sintetizzato nella pagina del sito web del Dipartimento della Protezione civile che illustra la situazione delle verifiche di agibilità svolte in seguito al sisma in Emilia.

Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 è stato concesso ai Commissari delegati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, di derogare al limite del 20% all'acquisto di beni mobili e all'affitto di beni immobili (disposti, rispettivamente dall'art. 1, comma 141, della L. 228/2012 e dall'art. 12, comma 1-quater, del D.L. 98/2011) per i comuni colpiti dal sisma.

Con il D.P.C.M. 28 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. 22 febbraio 2013, n. 45) si è provveduto a:

  • ripartire, tra le regioni interessate, i finanziamenti (recati dall'art. 10, comma 13, del D.L. 83/2012) destinati agli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati dal sisma. Tale riparto è avvenuto secondo le seguenti percentuali: 92,5% in favore dell'Emilia-Romagna; 7,1% in favore della Lombardia e 0,4% in favore del Veneto;
  • dettare i criteri generali per l'utilizzo dei finanziamenti medesimi.

Si ricorda che il comma 13 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 reca misure finalizzate a consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine viene disposto il trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni (istituite dall’art. 2, comma 6, del D.L. 74/2012) colpite dal sisma, del 35% delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro (bando ISI 2012) ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008. Tale trasferimento è destinato a finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati dal sisma.
Nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (A.C. 5312) del citato decreto-legge è stato sottolineato che “per l'anno 2012, l'INAIL avrebbe una disponibilità di bilancio di circa 225 milioni di euro per il finanziamento di progetti di investimento e formazione, di cui alla proposta, e il bando per l'anno 2012 non è ancora pubblicato. Si tratta di risorse derivanti dai premi INAIL, che vengono distribuite fra le imprese a scopi di incentivazione; pertanto, la finalità originaria non verrebbe meno”. Il 35% dell’importo indicato equivale quindi a circa 79 milioni di euro.

I provvedimenti di protezione civile
La gestione dell'emergenza

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 1 del 2012 del 22 maggio sono stati adottati quindi i primi interventi urgenti, tra i quali la nomina dei responsabili per l’attuazione delle attività di assistenza alla popolazione e per gli interventi provvisionali legati alle prime necessità, e sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro dei 50 stanziati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio. Di seguito si riporta una sintesi dell’O.C.D.P.C. n. 1.

Nomina dei responsabili. Il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia Romagna è stato nominato responsabile per l’attuazione delle attività di assistenza alla popolazione e per gli interventi provvisionali legati alle prime necessità nelle Province di Bologna, Modena e Ferrara. Le stesse responsabilità sono affidate per la Provincia di Mantova al Direttore generale della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia. I responsabili possono operare tramite i sindaci dei comuni interessati e le strutture di coordinamento istituite a livello territoriale, avvalendosi anche delle colonne mobili delle regioni e province autonome e delle organizzazioni di volontariato (art. 1).
Assistenza alla popolazione. L’attività consiste nel fornire alla popolazione pasti e primi generi di conforto, sistemazione alloggiativa in aree di accoglienza e strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero. Sono inoltre organizzati servizi di trasporto pubblico e privato ed effettuate le verifiche di agibilità degli edifici (art.1). In alternativa alla sistemazione alloggiativa in aree di accoglienza e strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, è previsto un contributo per l’autonoma sistemazione per chi non può fare rientro nella propria abitazione fino a un massimo di 600 euro, nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare. Se in casa c’è una persona di età superiore ai 65 anni o diversamente abile il contributo aumenta di 200 euro per ognuna di queste persone. Chi viveva solo invece potrà ricevere 200 euro. L’assistenza alloggiativa è concessa fino alla verifica di agibilità delle abitazioni, effettuata da parte di tecnici opportunamente formati che utilizzano per il rilevamento la scheda Aedes (art. 3).
Spese e rendicontazione. Le spese sostenute nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso per prestare soccorso ed assistenza alla popolazione e per provvedere ad interventi provvisionali urgenti sono liquidate dai Direttori che, prima di provvedere al pagamento, devono rendicontare al Dipartimento della Protezione Civile. Le spese sostenute, sempre nelle prime 72 ore e per le stesse finalità , dalle componenti statali sono rimborsate direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile dietro rendicontazione. Per le spese successive alle prime 72 ore, una volta raccolta la segnalazione di esigenze dal territorio e riscontrata l’effettiva necessità, i direttori dovranno preventivamente inviare una richiesta di autorizzazione al Dipartimento della Protezione Civile, corredata da adeguata motivazione e dalla previsione di spesa massima. Per l’acquisizione straordinaria di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori, le amministrazioni dovranno inserire negli atti negoziali clausole per l'accertamento della congruità della spesa anche ex post da parte dei propri uffici tecnici (art. 2).
Personale PA e Tecnici. L’O.C.D.P.C. stabilisce le ore massime di straordinario consentito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il tetto dell’indennità forfettaria per il personale dirigenziale (art. 4). Il Dipartimento della Protezione Civile e i Direttori sono autorizzati inoltre ad usare polizze assicurative già stipulate per garantire la copertura al personale impiegato nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla gestione dell'emergenza (art. 5).
Norme derogate. Vengono indicate le disposizioni normative cui si può derogare per l'attuazione della stessa ordinanza, tra le quali quelle relative al D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici (art. 6)
Fondi. Per tali primi interventi stabiliti dall’O.C.D.P.C., il Capo del Dipartimento ha messo a disposizione 10 milioni di euro dei 50 stanziati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio. L’O.C.D.P.C. autorizza inoltre i Direttori ad aprire contabilità speciali a loro intestate per realizzare gli interventi previsti (art. 7).

Successivamente è stata emanata l'O.C.D.P.C. n. 2 del 2 giugno 2012 recante le procedure per la valutazione della sicurezza e dell'agibilità degli edifici ad uso produttivo per gli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di maggio 2012. L’O.C.D.P.C. n. 2 stabilisce che il titolare dell’attività produttiva, che è responsabile della sicurezza secondo il d.lgs. n. 81/2008, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica a seguito della verifica di sicurezza prevista dalle norme sismiche vigenti, fatta da un professionista abilitato, e deve depositarla nel Comune territorialmente competente. Il provvedimento viene applicato nei comuni interessati dagli eventi sismici individuati nell’allegato 1 dell’ordinanza. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.

Con l'O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012 si è ritenuto necessario, acquisita l’intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, provvedere all’approntamento tempestivo di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all’assistenza alla popolazione, nonché all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, anche con riferimento all’evoluzione dei fenomeni ed all’aggravamento delle situazioni pregresse. E’ stato ritenuto necessario provvedere alla opportuna riarticolazione del modello organizzativo di gestione dell’emergenza al fine di ottimizzare la tempestiva ed efficace realizzazione in loco delle attività e degli interventi necessari, in relazione all’aggravamento della situazione, anche tenendo conto della diversificazione degli effetti riscontrati sul territorio.

Pertanto è stata istituita, in loco, la Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Nell’ambito della DI.COMA.C. è stato costituito un Comitato composto dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna, dal Direttore generale della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia e dal Dirigente Regionale dell’Unità di progetto protezione civile della regione Veneto, al fine di assicurare la direzione unitaria degli interventi sui territori interessati dagli eventi calamitosi.

Per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla stessa ordinanza ed all’O.C.D.P.C. n. 1 del 22 maggio 2012 la copertura è a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, nel limite di 30 milioni di euro.

E' stata inoltre prevista l'apertura di ulteriori contabilità speciali, in aggiunta a quelle già previste dall'ordinanza n. 1.

Con successivo decreto del Capo Dipartimento n. 2637 del 2 giugno 2012 è stata disposta la composizione e il funzionamento della DI.COMA.C. ai sensi di quanto previsto dall'O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012.

Con l'O.C.D.P.C. n. 9 del 15 giugno 2012 sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile. In particolare è stato previsto l’impiego delle Forze armate per vigilare e proteggere degli insediamenti ubicati nei territori colpiti dal sisma (art. 1). Sono state poi incrementate da 30 a 34,9 milioni di euro le risorse per realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui all’O.C.D.P.C. n. 1 e n. 3 (art. 2) ed è stato disposto il reintegro e la riparazione dei materiali di pronto intervento e dei Centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno e dei materiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinando allo scopo il limite massimo di 10 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate con DM economia e finanze n. 45301 del 22 maggio 2012 (art. 3). Sono stati destinati 4,5 milioni di euro (limite massimo) per garantire nel più breve tempo possibile il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, delle colonne mobili delle regioni e province autonome e della colonna mobile della Croce Rossa Italiana impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione (art. 4).

Il passaggio di consegne ai Presidenti delle regioni colpite

Con l'O.C.D.P.C. n. 15 del1° agosto 2012  sono state dettate disposizioni finalizzate a consentire il subentro, a decorrere dal 3 agosto 2012, dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 del D.L. 74/2012, nelle funzioni e nelle attività della Direzione di comando e controllo (DICOMAC) istituita ai sensi dell'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 0003/2012 e dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione individuati dalla citata ordinanza nonché dall'O.C.D.P.C. n. 1/2012.
A tal fine l'art. 3 della medesima ordinanza ha previsto la stipula, tra la regione Emilia-Romagna ed il Dipartimento della protezione civile, di un'apposita convenzione con decorrenza dal 3 agosto 2012.

Gli oneri derivanti dalla citata convenzione sono stati quantificati, nel limite massimo di 140 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2012, con l'O.C.D.P.C. n. 29 del7 dicembre 2012 che ha così novellato l'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012.

L'ordinanza del 7 dicembre ha inoltre integrato il testo del citato art. 3 al fine di chiarire che la copertura degli oneri citati è posta a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in via di anticipazione sul contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Con l'O.C.D.P.C. n. 42 del 24 gennaio 2013 è stato invece prorogato al 31 maggio 2013, vale a dire fino al nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza previsto dal D.L. 74/2012, il termine fino al quale le contabilità speciali previste dalle ordinanze nn. 1 e 3 del 2012 rimangono aperte, al fine di consentire la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla DI.COMA.C.

Circolari del Dipartimento della protezione civile e disposizioni dei Commissari regionali

Nel corso della fase emergenziale il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha emanato una serie di circolari recanti disposizioni operative per l’attuazione delle O.C.D.P.C. consultabili sul sito web della Protezione civile. 

Si segnala infine che sul sito web della Regione Emilia Romagna sono pubblicati tutti gli atti che il Commissario delegato sta adottando per la ricostruzione. Per quanto riguarda la regione Veneto i provvedimenti del Commissario delegato sono pubblicati sul sito internet dedicato al sisma del 2012 e, per la regione Lombardia, sulla pagina web dedicata agli enti locali.