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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

Ulteriori strumenti di tutela del reddito

Di seguito sono riportati alcuni istituti di sostegno del reddito ulteriori agli ammortizzatori sociali più noti cui si è fatto ricorso nella XVI Legislatura.

Contratti di solidarietà

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 726/1984, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato in una specifica misura percentuale del trattamento retributivo perso a séguito della riduzione d'orario.

La richiamata percentuale, stabilita originariamente al 60% dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 510/1996, è stata successivamente elevata all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione dell’orario, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, dall’articolo 1, comma 6, del D.L. 78/2009, e prorogata da diversi provvedimenti, fino ad essere, da ultimo, protratta per tutto il 2013 dall’articolo 1, comma 256, della legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012).

Sempre in materia di contratti solidarietà si rammenta l’articolo 19, comma 14, del D.L. 185/2008, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei richiamati contratti potevano stipulare tali contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 148/1993. Successivamente posticipato di anno in anno, da ultimo tale termine è stato prorogato per il 2013 dall’articolo 1, comma 405, della L. 228/2012.

Un ulteriore intervento si è avuto con l’articolo 7-ter, comma 9, del D.L. 5/2009, con il quale è stato stabilito che le imprese stipulanti contratti di solidarietà non possano concludere tale operazione solamente al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale derivanti da licenziamenti collettivi ai sensi dell’articolo 24 della L. 223/1991, bensì anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Sono inoltre definiti contratti di solidarietà espansivi (disciplinati dall’articolo 2 del D.L. 726/1984) gli accordi collettivi che prevedono una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti contestualmente all’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico. Le nuove assunzioni devono essere a tempo indeterminato, e non devono causare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, oppure di quest’ultima qualora risulti inferiore. Il datore di lavoro che stipula tali contratti può ottenere, alternativamente, specifiche agevolazioni, consistenti nell’erogazione di in un contributo, per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, pari a determinate percentuali per determinati periodi temporali (rispettivamente 15% per i primi 12 mesi, 10% dal 13° al 24° mese e 5% dal 25° al 30° mese). Nel caso in cui i neo assunti abbiano un’età compresa tra i 15 e i 29 anni, il contributo sarà pari alla misura prevista per gli apprendisti in aziende con più di 9 dipendenti (10%).  

Istituto sperimentale per i lavoratori a progetto

Con l’articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008 è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2009-2011 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 6, comma 1, del D.L. 216/2011), nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito (aumentato al 20% dall’articolo 7-ter, comma 8, del D.L. 5/2009, che ha contestualmente introdotto il comma 2-bis allo stesso articolo 19) percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto - ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR - possessori dei seguenti requisiti:

-      operare in regime di monocommittenza;

-      conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990, nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata nell’anno precedente di un numero di mensilità non inferiore a tre;

-      accreditamento, nell’anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre;

-      non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata.

Successivamente, con l’articolo 2, comma 130, della L. 191/2009  (legge finanziaria per il 2010) sono stati ampliati i requisiti e la misura dell’istituto sperimentale in precedenza richiamato.

In particolare, è stata incrementata la misura dell’intervento in un’unica soluzione per i richiamati soggetti, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, con una percentuale pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

Inoltre sono stati introdotti, in aggiunta a quelli in precedenza richiamati, nuovi requisiti ai fini della fruizione dell’istituto. In particolare, i soggetti fruitori:

  • devono aver conseguito un reddito lordo nell’anno precedente non superiore a 20.000 euro e inferiore a 5.000 euro;
  • devono aver accreditato nell’anno di riferimento almeno una mensilità nella Gestione separata;
  • devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

Lo stesso comma 130, infine, ha salvaguardato i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale data.

Successivamente, l’articolo 6, comma 1, del D.L. 216/2011 (cd. proroga termini) h prorogato al 2012 tale istituto.

Da ultimo, l’articolo 2, commi 51-56, della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, ha disposto, disciplina, a decorrere dal 2013, una specifica indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASPI

In particolare, si prevede, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008, l’erogazione di un’indennità ai lavoratori a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, con esclusione di specifici soggetti, a condizione che vengano soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti:

  • abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
  • abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l’anno precedente;
  • con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata presso l’INPS, un numero di mensilità non inferiore a uno;
  • abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000 (cioè soggetti privi di lavoro che siano immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa), ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente;
  • risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata INPS.

L’indennità è pari a una somma del 5% del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della L. 233/1990, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

Tale somma viene liquidata in un’unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.

Per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla fruizione dell’indennità previgente entro la data del 31 dicembre 2011 ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del richiamato D.L. 185/2008, restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti entro la medesima data.

Infine, in via transitoria per il triennio 2013-2015:

a)  il requisito minimo di almeno quattro mensilità di contribuzione nell’anno precedente alla gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell’indennità una tantum, è ridotto a tre mesi;

b)  l’indennità viene elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito richiamato in precedenza;

c)  vengono integrate le risorse finanziarie a copertura della concessione della richiamata indennità nella misura di 60 milioni annui di euro per il citato triennio a valere, per l’anno 2013, sulla dotazione del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009, come integrato dall’articolo 33, comma 1, della L. 183/2011 e, per gli anni 2014 e 2015, sull’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del D.L. 201/2011.

Trattamento sperimentale integrativo per gli apprendisti

Tale nuovo trattamento, introdotto dall’articolo 19, comma 1, lettera c), del D.L. 185/2008 in via sperimentale per il triennio 2009-2011 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 6, comma 1, del D.L. 216/2011) e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, opera in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento ed è pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per una durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

Il successivo comma 1-bis dello stesso articolo 19 ha individuato una specifica procedura al fine della fruizione dei richiamati istituti da parte delle categorie di lavoratori individuati in precedenza.

In particolare, si prevede l’obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro (con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l’impiego e alla sede dell'INPS territorialmente competente) della sospensione della attività lavorativa nonché delle relative motivazioni e dei nominativi dei lavoratori interessati.

L’efficacia di tale istituto sperimentale, con un limite di spesa pari a 12 milioni di euro, è stata prorogata al 2012 dall’articolo 6, comma 1, del D.L. 216/2011

Programmi di formazione per lavoratori destinatari di ammortizzatori

L’articolo 1, commi 1-4-bis del D.L. 78/2009 ha previsto la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

Più specificamente, si prevede, da parte dell’impresa di appartenenza, la possibilità di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

Al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

L'inserimento del lavoratore nelle attività formative può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

Incentivi per inizio di attività di impresa

L’articolo 1, commi da 7 a 8-ter, del D.L. 78/2009 ha introdotto particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa.

Più specificamente, è stata disposta l’erogazione dell’incentivo per i datori di lavoro introdotto dal comma 7 dell’articolo 7-ter del D.L. 5/2009 (si tratta di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991 a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale, a favore di aziende che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese, erogato, su richiesta, anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, a condizione che il medesimo intraprenda un’attività di lavoro autonomo, avvii un’attività auto­imprenditoriale o una micro impresa o si associ in cooperativa.

Tale beneficio è cumulabile con le provvidenze per il credito alla cooperazione di cui all’articolo 17 della L. 49/1985.

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

Si prevede l’obbligo, per il lavoratore che sia titolare di trattamenti di cassa integrazione in deroga, o in caso di sospensione di lavoro ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008, di presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e dell'erogazione del medesimo.

Il successivo comma 8 ha disposto, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite.

I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Lo stesso comma ha stabilito, in caso di crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, la liquidazione, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991, all’indennità di mobilità, del trattamento di mobilità per 12 mesi al massimo.

Come per l’incentivo di cui al comma 7, la liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività di lavoro autonomo, per l’avviamento di attività autoimprenditoriale o di micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti

Anche in questo caso, per poter fruire dei richiamati benefici, sussiste l’obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l’ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

Anche tale beneficio è cumulabile con le provvidenze per il credito alla cooperazione di cui all’articolo 17 della L. 49/1985.

Inoltre, il comma 8-bis ha demandato ad un apposito decreto interministeriale le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8.

Infine, il comma 8-ter, al fine di rendere efficiente e flessibile l’utilizzo delle risorse complessive destinate ad interventi per gli ammortizzatori sociali per il 2009, ha previsto che l’ulteriore somma di 100 milioni di euro previsti dall’articolo 19, comma 2-bis, del D.L. 185/2008, per l’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, possa essere, alternativamente rispetto a quanto disposto dallo stesso comma 2-bis, destinata parzialmente o totalmente, previo specifico versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per il 2009 le risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.