Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

La sospensione dei tributi e i finanziamenti agevolati per il sisma

A seguito del sisma che ha colpito il 20 e il 29 maggio 2012 alcuni comuni delle regioni dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono state adottate una serie di disposizioni volte principalmente:

    1. a sospendere il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
    2. a concedere a privati cittadini ed a imprese dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma;
    3. a concedere a privati cittadini ed a imprese dei finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi al termine del periodo di sospensione.
      La sospensione dei termini degli adempimenti tributari e non tributari

      I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono stati sospesi in un primo momento fino al 30 settembre (D.M. 1° giugno 2012); successivamente la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari e non tributari è stata prorogata fino al 30 novembre (articolo 8, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012 e D.M 24 agosto 2012). Il D.L. n. 174 del 2012, infine, ha previsto che i pagamenti suddetti fossero effettuati entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi (si segnala che il termine originariamente previsto dal D.L. 174 era il 16 dicembre, poi modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 ).

      Con decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 12 del 15 gennaio 2013) sono state definite le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012. In particolare entro il 30 aprile 2013 andranno assolti gli obblighi sospesi inizialmente fino al 30 settembre 2012 (dal D.M. 1° giugno 2012) e, successivamente, fino al 30 novembre (dal D.M. 24 agosto 2012). Il provvedimento non riguarda il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, anch'essi sospesi, per i quali il decreto legge n. 174/2012 ha previsto la restituzione entro il 20 dicembre senza applicazione di sanzioni e interessi. Il nuovo termine riguarda le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione: andranno spedite per via telematica, direttamente dai contribuenti o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il modello relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono, disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

      Il 18 febbraio 2013 l'Agenzia delle entrate ha reso noto che il canone Rai non è dovuto dai privati, vittime degli eventi sismici di maggio 2012, che hanno ricevuto un’ordinanza di sgombero dalla casa perché inagibile o hanno avuto il proprio televisore distrutto, fino a quando non avranno un nuovo apparecchio Tv. Per evitare l’adempimento, i cittadini interessati devono presentare un’apposita dichiarazione, nella quale attestano l’inagibilità dell’abitazione o la distruzione dell’apparecchio televisivo e che non ne possiedono altri in una diversa dimora propria o di componenti del nucleo familiare. 

      Più in dettaglio il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 6 giugno 2012) ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato. È precisato che non può essere rimborsato quanto già versato.

      Ai sensi del citato decreto ministeriale la sospensione di termini si applica, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni citati. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

      Per le città capoluogo (Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo) la sospensione dei termini è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. L'Autorità comunale deve verificare tale inagibilità e trasmettere copia dell'atto di verificazione all'Agenzia dell'entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

      Con riferimento agli adempimenti dei sostituti di imposta, il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 (articolo 8, comma 1), in aggiunta a quanto disposto dal descritto D.M. 1° giugno 2012, ha stabilito che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei sostituti di imposta dal 20 maggio 2012 (giorno del primo evento sismico) fino all’8 giugno 2012 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge) devono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi.

      Il comma 2 dell’articolo 8 ha poi stabilito la sospensione dei termini fino al 30 novembre 2012 per una serie di adempimenti non tributari, tra i quali gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

      Successivamente anche il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è intervenuto in materia disponendo misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (articoli 10, 67-septies e 67-octies).

      A questo punto, a seguito delle incertezze rappresentate sulla normativa in esame, l’Agenzia delle entrate ha diramato un comunicato il 16 agosto 2012 per evidenziare che le indicazioni di carattere generale contenute nel D.M. del 1° giugno 2012 in merito ai territori individuati, ai presupposti e ai termini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non erano influenzate dalle disposizioni normative successivamente emanate, di cui al D.L. n. 74/2012 e al D.L. n. 83/2012. La scadenza del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari rimaneva fissata al 30 settembre 2012, ferma restando la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo dal 20 maggio all’8 giugno 2012. Dal punto di vista oggettivo – aggiungeva l’Agenzia – la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l’effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta.

      Successivamente il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 agosto 2012 (pubblicato nella G.U. n. 202 del 30 agosto 2012) ha portato al 30 novembre anche il termine finale del periodo di sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inizialmente fissato al 30 settembre dal citato D.M. del 1° giugno 2012. In tal modo, il termine del 30 novembre, previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 74/2012 per gli adempimenti non tributari, è stato armonizzato anche agli adempimenti tributari.

      Infine l’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 174 del 2012 ha prorogato al 20 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi precedentemente fino al 30 novembre 2012 ai sensi dei citati D.M. 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012.

      Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

      L’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 ha previsto che per soddisfare le esigenze della popolazione colpita dal sisma può essere disposta la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito. Si tratta di contributi che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma possono definire, d’intesa tra di loro e con propri provvedimenti coerenti con i criteri stabiliti dal D.P.C.M. previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 74 del 2012 sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finalizzate disponibili nelle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni interessate e aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui allo stesso art. 2 del decreto legge n. 74.

      Con il D.P.C.M. 4 luglio 2012 è stata determinata la ripartizione delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2 del D.L. 74/2012 sulla base dei livelli di danneggiamento riscontrati nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al netto delle risorse di copertura degli interventi. Le risorse sono state così ripartite: 95% in favore della Regione Emilia-Romagna; 4% in favore della Regione Lombardia; 1% in favore della Regione Veneto. La ripartizione per gli anni successivi al 2012 verrà rideterminata all'esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni da parte dalle Regioni interessate, ivi inclusi eventuali conguagli relativi all'anno 2012.

            Sono stati anche individuati i criteri generali per la concessione dei contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 74/2012. Al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, ciascun Presidente di Regione, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere: a) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo il Commissario delegato può tener conto della presenza di più abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio; b) ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto; c) ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Il contributo è erogato nel periodo temporale di quattro anni dal riconoscimento del contributo.

      Con una norma approvata nel corso della conversione del D.L. n. 1 del 2013 è stata prevista la possibilità di concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012 anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili. Con D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013 è stata aggiornata la misura dei contributi che possono essere concessi per la ricostruzione degli immobili – sia abitativi, sia destinati ad uso produttivo - e degli impianti, nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, fino alla misura massima del 100 per cento del costo ammesso e riconosciuto. I Presidenti delle Regioni interessate, nella qualità di commissari delegati, possono riconoscere ai richiedenti aventi diritto il riconoscimento integrale delle spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati.

      L’articolo 3-bis, del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i sopra menzionati contributi sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E’ autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d’imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

      La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012, articolo 1, comma 376) ha previsto che nei casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, la banca comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte dello stesso soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (il quale prevede la facoltà del contribuente di compensare debiti e crediti d'imposta). Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

      Il D.M. 5 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2013) ha disciplinato la concessione della garanzia dello Statosui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012.

      Il provvedimento del’Agenzia dell’entrate dell’11 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 2 del citato articolo 3-bis, ha individuato le modalità di utilizzo del credito d’imposta nel caso in cui i contribuenti abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalità di fruizione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. In particolare è previsto che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento avvenga mediante il credito d’imposta di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del citato D.L. n. 95 del 2012 e che le banche recuperano l’importo della rata attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del1997, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, ovvero mediante cessione secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del D.P.R.n. 602 del 1973. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate del 4 febbraio 2013 si prevede la possibilità per la banca di recuperare l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento anche mediante la cessione del credito di cui all’articolo 1260 del codice civile, ferma restando l’indicazione dell’operazione di cessione nella dichiarazione dei redditi del cessionario. Con lo stesso provvedimento sono state definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte delle banche all’Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell’importo delle singole rate.

      Il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente è assicurato dal Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in sede di attuazione del protocollo di intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle predette regioni, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, come previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

      Finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi e premi

      Fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, l’articolo 11, commi da 7 a 11, del D.L. 174/2012 ha previsto per una serie di soggetti la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni per il pagamento dei tributi, contributi e premi da effettuare entro il termine del 20 dicembre (ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D.L. n. 174/2012), nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2013 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato, attraverso un credito d’imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori pari per ciascuna scadenza di rimborso all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

      L’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 6 della citata circolare n. 45/E/2012, ha chiarito che il credito d’imposta in questione non costituisce una agevolazione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto ilrimborso da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.

      Con il provvedimento dell’11 gennaio 2013 l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di fruizione del credito d’imposta.

      Tali finanziamenti possono essere chiesti in aggiunta ai sopra menzionati contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo(previsti dall’articolo 3 del D.L. n.74 del 2012 e dall’articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

      I soggetti destinatari di tale tipologia di finanziamenti sono:

      • i titolari di reddito di impresa (anche commerciale) che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla loro attività, hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi;
      • i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell’esercizio di dette imprese;
      • i titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile (classificato nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES: Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

      Per le modalità di accesso si prevede una procedura analoga a quella prevista per i finanziamenti agevolati di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui i finanziamenti in esame possono aggiungersi.

      In primo luogo, si stabilisce che i soggetti finanziatori stipulino contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana. Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

      Si evidenzia che l’entrata in vigore delle norme contenute nei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater (introdotte nel corso dell’esame in sede referente) è stata anticipata dal decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. Il D.L. n. 194/12 non è stato convertito: l’articolo 1, comma 3, della legge n. 213 del 2012 (di conversione del D.L. n. 174 del 2012) dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 194 del 2012.

      Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa di tale decreto-legge le modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare non sarebbero entrate in vigore in tempo utile per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni di finanziamento: la convenzione integrativa tra CDP ed ABI, a cui dovranno aderire i soggetti finanziatori e sulla cui base verranno erogati i finanziamenti, non sarebbe stata sottoscritta prima del 10 dicembre 2012; conseguentemente sarebbero residuati solo 5 giorni lavorativi liberi per consentire alle banche di organizzare la procedura di erogazione dei finanziamenti alla nuova platea di contribuenti ammessi all'agevolazione. Il decreto-legge n. 194 ha consentito, quindi, alle banche di guadagnare i giorni lavorativi necessari per la messa a punto della procedura di finanziamento ai nuovi contribuenti ammessi.

      A seguito dell’entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 194 del 2012 la circolare n. 45/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni interpretative riguardanti il finanziamento agevolato in commento.

      Il D.M. 28 novembre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 12 del 15 gennaio 2013) ha disciplinato la concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti accordati ai sensi delle norme introdotte dal D.L. n. 194.

      I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, ai fini dell’attivazione della procedura di riscossione coattiva. In tal caso gli interessi di mora gravano sul soggetto inadempiente.

      Per accedere al finanziamento i richiedenti devono presentare una serie di documenti al soggetto finanziatore, che certifichino - mediante autodichiarazione - il possesso dei requisiti per accedere ai contributi nonché la circostanza che i danni subiti sono stati di entità tale da condizionare una ripresa piena della attività di impresa. Il richiedente deve altresì fornire una copia del modello presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione nonché la copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

      Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2012 è stato approvato il modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento.

      Finanziamento per imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente

      Il D.L. 74/2012 ha dettato una serie di norme riguardanti gli interventi per le imprese e per i lavoratori. Per quanto concerne gli interventi per le imprese, l'articolo 10 ha disciplinato, infatti, l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, mentre l’articolo 11 ha disposto per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro destinati alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici. L'articolo 11-bis ha previsto l’attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, per una quota fino a 25 milioni di euro, a favore delle grandi imprese che abbiano le sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici.

      L’articolo 67-octies del D.L. n. 83 del 2012 ha attribuito a imprese e lavoratori autonomi con sede legale od operativa - alla data del 20 maggio 2012 - nei territori colpiti dal sisma un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d’impresa o di lavoro autonomo distrutti o inagibili a causa del sisma stesso; il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La platea dei beneficiari è stata estesa alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute all’esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza stabilita dall’articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo (art. 11, comma 3-quater, del D.L. 174/2012).

      La legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012, articolo 1, commi 365-379) ha previsto un’ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

      I soggetti che possono fare ricorso a tale tipo di finanziamento devono avere sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del MEF 1° giugno 2012 e possono essere:

      • titolari di reddito di impresa industriale e commerciale;
      • esercenti attività agricole;
      • titolari di reddito di lavoro autonomo;

      La norma precisa che tali soggetti devono essere diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi agevolati per la ricostruzione (articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 e articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

      I soggetti sopra indicati per poter accedere al finanziamento devono dimostrare di aver subìto un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

      • diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;
      • utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
      • riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
      • contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

      Tali soggetti possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dal sisma un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

      I soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti di 6 miliardi di euro (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012). Le garanzie dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale definisce i criteri e le modalità di operatività delle stesse.

      Per accedere al finanziamento occorre presentare un’autodichiarazione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati (anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza), nonché ai soggetti finanziatori che attesti la ricorrenza di almeno due delle condizioni prima citate. L’autodichiarazione deve inoltre attestare la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi.

      Ai soli soggetti finanziatori occorre inoltre presentare: una copia del modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i pagamenti da effettuare con le scadenze; i relativi modelli di pagamento con gli importi. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

      A favore dei soggetti finanziatori è attribuito un credito d’imposta volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione. Tale credito di imposta deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

      Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

      La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

      Con un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate sarà predisposto il modello per le dichiarazioni telematiche, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo.

      L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

      L'efficacia delle disposizioni descritte è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi comunitari. La positiva verifica comunitaria è comunicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel quale sono stabilite le date dell’anno 2013 entro le quali può essere chiesto il finanziamento e sono effettuati i pagamenti.

      Con D.P.C.M. del 28 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 45 del 22 febbraio 2013) è stato disposto il riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate per gli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati dal sisma