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Temi dell'attività Parlamentare

Sportello unico per le attività produttive

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), istituito dal D.P.R. n. 447 del 1998, e attualmente regolamentato dal D.P.R. 160/2010, è la struttura che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni interessate nei procedimenti di avvio d’impresa che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché quelli relativi a localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione e riconversione di alcuni impianti produttivi. L’impresa si rivolge al SUAP per:

  • richiedere il rilascio di un unico atto omicomprensivo di tutti gli atti di assenso che le singole amministrazioni (uffici comunali, ASL, vigili del fuoco, INAIL, ARPA e Sopraintendenze) sono tenute a rilasciare in relazione a disposizioni normative e di pianificazione territoriale previste per l’attività che si intende svolgere;
  • depositare le dichiarazioni di avvio, in caso di attività rientranti nell’ambito di applicazione della SCIA ;
  • ottenere informazioni in relazione agli adempimenti e ai requisiti richiesti per avviare l’attività.

Per attività produttive si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico alberghiere, i servizi di banche e intermediari finanziari e quelli di telecomunicazioni. Per impianti produttivi si intendono quelli riguardanti le attività di servizi disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010 e successive modifiche, inoltre si intendono tali i fabbricati e i luoghi in cui si svolgono le attività produttive. Sono escluse le infrastrutture energetiche e quelle connesse all'impiego di sorgenti radioattive, gli impianti nucleari e quelli di smaltimento rifiuti radioattivi, le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e le infrastrutture strategiche.

    Riordino del SUAP

    Nella XVI legislatura il legislatore è intervenuto nella disciplina del SUAP con l’articolo 38 del decreto-legge 112/2008 (A.C. 1386). Tale articolo ha previsto che venisse riordinata, per semplificarla, la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

    Nel proccesso di revisione della normativa, il Governo era richiesto di attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • attuazione del principio secondo cui, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva d'interesse e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;
    • applicazione delle disposizioni anche ai prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
    • possibilità di affidare a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese») la fase istruttoria;
    • obbligo per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico di delegare le funzioni ad esso attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI;
    • obbligo di procedure tempestive per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici.

    In attuazione di quanto sopra, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 207 ), è stato emanato il regolamento di cui al D.P.R. 160/2010. Il provvedimento abroga il precedente regolamento di cui al D.P.R. 447/1998 e attua un riordino complessivo della disciplina del SUAP, che – già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali – è caratterizzato dall’introduzione dell’esclusivo utilizzo degli strumenti telematici. Si è addirittura scelto di considerare “non idoneo” il SUAP del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica. Questa decisione consente un’efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l’attivazione di SUAP telematici presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di commercio. Allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l’effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti tecnologici già effettuati dalle Regioni, è stato affidato al portale "impresainungiorno" il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle Regioni stesse. Tale portale, già collegato al sistema pubblico di connettività (SPC), dovrebbe sopperire anche alle carenze informatiche dei Comuni. Tra le numerose novità che consentono di velocizzare l’avvio di un’impresa, si segnala la possibilità di una contestuale presentazione della SCIA e della comunicazione unica per la nascita dell’impresa (v. infra) presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente la SCIA al SUAP. Con il D.M. 10 novembre 2011, poi, il Ministero dello sviluppo economico ha previsto altre misure per l'attuazione del SUAP, anche in attesa della completa attuazione del D.P.R. 160/2010.

    Per quanto riguarda le comunicazioni iniziali per l'avvio dell'attività d'impresa, si ricorda inoltre che l’articolo 9 del decreto-legge 7/2007, prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l’iscrizione al Registro delle imprese, ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano assolti tramite una comunicazione unica presentata per via telematica o su supporto informatico all’Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale e si fa carico di informare le altre amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa. Con il D.P.C.M. 6 maggio 2009 sono state definite le regole tecniche per l'attuazione della procedura della comunicazione unica. Con il D.Dirett. 19 novembre 2009 è stato approvato il modello di comunicazione unica. L’art. 23, comma 13, del decreto-legge 78/2009, (A.C. 2561), ha differito l’applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per la nascita dell'impresa, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009. Trascorsa la fase sperimentale di sei mesi durante la quale gli interessati hanno avuto la possibilità di avvalersi ancora della procedura tradizionale, dal 1° aprile 2010 per costituire un'impresa è diventato obbligatorio utilizzare la procedura della comunicazione unica.

    Agenzia per le imprese

    Sempre con l’articolo 38 del decreto legge 112/2008 il legislatore ha inoltre conferito previsto che con regolamento vengano stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati che provvedono all'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa.

    In attuazione di tale previsione, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 208), è stato emanato il regolamento di cui al D.P.R. 159/2010.

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