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Temi dell'attività Parlamentare

Segnalazione certificata di inizio attività

Nozione

Il decreto legge 78/2010 (A.C.3638), all’articolo 49, comma 4-bis, ha sostituito la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che consente di avviare immediatamente l’attività di impresa depositando presso l’amministrazione competente a effettuare i controlli una serie di certificazioni sostitutive di provvedimenti autorizzativi vincolati che attestano la presenza di requisiti e degli adempimenti previsti in via regolamentare. Quindi, più in particolare, quando l’attività amministrativa è rivolta esclusivamente all’accertamento di determinati requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi l’esercizio dell’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale può iniziare nello stesso momento in cui è consegnata la SCIA, che va direttamente a sostituire gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni ad albi o ruoli. L’amministrazione destinataria della segnalazione è tenuta a svolgere i controlli di regolarità e legittimità entro 60 giorni dalla data di deposito della documentazione.

Ambito di applicazione

Il decreto legge 5/2012 (A.C. 4940) ha previsto la segnalazione di inizio attività (SCIA) per:

  • l’attività di estetista anche quando la stessa sia esercitata in concomitanza con un'altra attività commerciale, a prescindere dal criterio di prevalenza (comma 4-bis, art.12 );
  • la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Tale attività quindi non è soggetta ai requisiti previstio dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 5/2010 (art 41).

Il decreto legislativo 147/2012 ha esteso ad ulteriori attività la possibilità di presentare la SCIA. Esse si riferiscono alle attività di: somministrazione di alimenti e bevande (l’autorizzazione rimane necessaria solo per le zone in cui l’apertura degli esercizi è oggetto di programmazione); esercizi di vicinato (quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) spacci interni; vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici; vendita per corrispondenza, per mezzo della televisione od altri sistemi di comunicazione; attività di facchinaggio; intermediazione commerciale e di affari; attività di rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere, acconciatore e di tinto lavanderia (articoli da 1 a 6 e da 10 a 17).

Limiti

La SCIA non può essere utilizzata quando i provvedimenti autorizzativi riguardano:

  • vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
  • atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
  • atti imposti dalla normativa comunitaria.

Inoltre la SCIA non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 385/1993, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 58/1998.

Contenuto

Il segnalante è tenuto a depositare una documentazione anche di ordine tecnico-scientifico con cui dichiara una completa e analitica corrispondenza del progetto di attività e i requisiti richiesti in via regolamentare. La segnalazione è quindi corredata:

  •  dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000
  • dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Si segnala che pareri e valutazioni tecniche prima richieste dall’amministrazione procedente ad altre amministrazioni per perfezionare il procedimento di avvio ora sono sostituite da consulenze e perizie che il segnalante è tenuto a richiedere, a proprie spese, a professionisti specializzati.
Controlli

I controlli da parte dell’amministrazione competente possono avvenire sia durante i 60 giorni previsti dalla legge, sia esser posti in essere dopo il decorso del termine previsto. Nel primo caso l’amministrazione competente, accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Libertà d’impresa, iniziativa economica e SCIA

Il decreto legge 138/2011 (A.C.4612), ha stabilito all’articolo 3, comma 1 il principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, imponendo allo Stato e all’intero sistema delle autonomie di adeguarvisi entro un termine prestabilito, inizialmente fissato in un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione e successivamente procrastinato fino al 30 settembre 2012. Il successivo articolo 3, comma 3 ha previsto la soppressione, alla scadenza del termine di cui sopra, le disposizioni normative statali incompatibili con i principi su menzionati, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell’autocertificazione con controlli successivi, e ha consentito al Governo, nelle more della decorrenza di detto termine, di adottare strumenti di semplificazione normativa attraverso provvedimenti di natura regolamentare. A questo scopo entro il 31 dicembre 2012 il Governo è stato autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali individuare le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed definire la disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al principio di cui sopra.

La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 luglio 2012, n. 200 (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma. In estrema sintesi la Corte ha ritenuto che quanto previsto dall'art. 3, comma 3, primo periodo, riguardante l’automatica soppressione delle normative statali incompatibili con la disposizione di principio, appare viziato sotto il profilo della ragionevolezza, determinando una violazione che si ripercuote sull’autonomia legislativa regionale garantita dall’art. 117 Cost., perché, anziché favorire la tutela della concorrenza, finisce per ostacolarla, ingenerando grave incertezza fra i legislatori regionali e fra gli operatori economici)

    I Regolamenti

    Dal combinato disposto del comma 3, dell’articolo 1, del D.L. 1/2012 (A.C 5025) e del comma 4, articolo 12, del decreto legge 5/2012 (A.C.4940), consegue che il Governo è stato autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti per individuare leattività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni, a SCIA senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelledel tutto libere. Per tali regolamenti è richiesto, prima della loro emanazione, che le Camere approvino una relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento.

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