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Temi dell'attività Parlamentare

La competenza del giudice di pace in materia di immigrazione

Il giudice di pace è competente ai sensi degli artt. 13 e ss. del Testo Unico immigrazione (D.Lgs n. 286 del 1998):

  •  per la convalida del provvedimento del questore che dispone l’accompagnamento alla frontiera dello straniero oggetto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto (art. 13);

Il prefetto - nei casi previsti dall’art. 13, comma 2, TU [1] - dispone l’espulsione dello straniero con decreto motivato immediatamente esecutivo; l’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera.

L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera – comunicato entro 48 ore dall’adozione – è sospesa fino alla decisione sulla convalida da parte del giudice di pace. Questi provvede alla convalida in udienza camerale, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione in cancelleria del decreto di espulsione, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti di legge e sentito l'interessato, se comparso, assistito da un difensore. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto nel più vicino centro di identificazione ed espulsione (CIE), salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di espulsione anche prima del trasferimento nel centro. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo; in caso contrario (o se non è osservato il termine perentorio per la convalida) perde ogni effetto. Il decreto di convalida del giudice di pace è ricorribile per cassazione e l’eventuale ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

  • in sede di ricorso avverso l’espulsione disposta dal prefetto (art. 13 e 13-bis);

Come accennato (vedi nota 1), il prefetto – salvo il casi di espulsione da parte del ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza - è l’autorità competente per l’espulsione amministrativa dello straniero. Entro 60 giorni dalla data del decreto di espulsione prefettizio può essere presentato unicamente ricorso al giudice di pace territorialmente competente; il ricorso, sottoscritto anche personalmente dallo straniero, è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione.

Ove il ricorso sia tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Se il gravame è presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato al prefetto, a cura della cancelleria. L’autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati; lo straniero è ammesso sia all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare che, se del caso, al gratuito patrocinio e alla difesa d’ufficio; se necessario gli è garantito un’interprete.

Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro 20 giorni dalla data di deposito del ricorso stesso. La decisione del giudice di pace non è reclamabile, ma impugnabile per cassazione.

  • per la convalida dell’eventuale trattenimento dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (art. 14):

Il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il più vicino centro di identificazione ed espulsione quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché:

- occorre procedere al soccorso dello straniero

- servono accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità;

- serve acquisire documenti per il viaggio, ovvero è indisponibile il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo;

Per la convalida del provvedimento di trattenimento è competente il giudice di pace cui sono, senza ritardo e comunque entro 48 ore dall’adozione del provvedimento stesso, trasmessi gli atti da parte del questore del luogo ove si trova il centro.

Il giudice di pace decide in udienza in camera di consiglio con le stesse garanzie per la difesa apprestate in sede di ricorso contro l’espulsione (vedi art. 13, comma 8, TU, su cui sopra). Verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti (escluso quello della vicinanza del CIE), sentito l'interessato, se comparso, il giudice di pace emette il decreto motivato di convalida del trattenimento entro le 48 ore successive. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.

La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione

La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Contro i decreti di convalida e di proroga è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

Si segnala che l’articolo 1, comma 22, lett. l), della legge 94/2009 (c.d. legge sicurezza), modificando l’art. 14, co. 5, introduce la possibilità di prorogare, a determinate condizioni, il periodo di trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione (CIE), fino ad un massimo complessivo di 180 giorni.

Il comma 17 dell'articolo 1, della legge 94/2009, in materia di sicurezza pubblica, novellando il d.lgs. n. 274 del 2000, attribuisce alla competenza del giudice di pace anche i procedimenti relativi al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Esso, inoltre, introduce un nuovo modello di procedimento davanti al medesimo giudice di pace e prevede l’applicazione da parte del medesimo della sanzione sostitutiva dell’espulsione nei casi previsti dalla legge.

Tale modello di procedimento è regolato dai nuovi articoli 20-bis e 20-ter del d.lgs. 274 del 2000. L’articolo 20-bis (Presentazione immediata dell’imputato a giudizio in casi particolari) prevede che la polizia giudiziaria chieda al PM l’autorizzazione a presentare immediatamente davanti al giudice di pace l’imputato in presenza delle seguenti condizioni (comma 1 del nuovo articolo 20-bis):

a) vi sia flagranza di reato o una sua prova evidente e

b) il reato sia perseguibile d’ufficio.

La norma indica i contenuti della domanda depositata alla segreteria del PM (generalità dell’imputato, del difensore e della vittima, descrizione del fatto e degli articoli di legge che si assumono violati, fonti di prova generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, richiesta di fissazione dell’udienza) (comma 2 del nuovo articolo 20-bis).

Il pubblico ministero ha tre alternative:

a) richiedere l’archiviazione;

b) autorizzare la presentazione immediata, entro 15 giorni, dell’imputato davanti al giudice di pace nominando, se necessario, un difensore d’ufficio;

c) esprimere parere contrario (ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo) alla richiesta di giudizio immediato nel caso di richiesta manifestamente infondata, carente nei presupposti o presentata davanti a giudice non competente per territorio. Il richiamato articolo 25, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, prevede che, nei casi in cui ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il P.M. esprima parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.

L’ufficiale giudiziario notifica all’imputato e al suo difensore copia della richiesta di giudizio immediato e della relativa autorizzazione del PM.

L'autorizzazione deve contenere:

a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;

b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;

c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

In base al comma 5 del nuovo articolo 20-bis, alle fattispecie in commento si applica l'articolo 20, comma 5, a norma del quale la citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Il nuovo art. 20-ter (Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari) disciplina le ipotesi in cui - nei casi previsti dal precedente articolo 20-bis, comma 1 - la polizia giudiziaria formula richiesta di citazione contestuale per l’udienza, saltando così l’istruzione sulla richiesta da parte del PM: ciò potrà avvenire nei casi di gravi e comprovate ragioni di urgenza ovvero quando l’imputato si trovi sottoposto a misure coercitive personali. Se non esprime parere contrario, il PM, accertata la presenza dei presupposti, autorizza alla presentazione immediata dell’imputato davanti al giudice di pace per la trattazione del procedimento.

Il nuovo articolo 32-bis (anch’esso introdotto dalla sopra richiamata disposizione della legge 94/2009), in materia di svolgimento del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter, fa rinvio alla disciplina dibattimentale davanti al giudice di pace di cui all’articolo 32 del d.lgs. n. 274, caratterizzata da particolare celerità sia nella fase testimoniale e di assunzione di ulteriori mezzi di prova che in quella di redazione del verbale d’udienza e della sentenza, rispettivamente, previsti in forma riassuntiva ed abbreviata (nella motivazione). Le ulteriori regole dibattimentali specificamente dettate dall’art. 32-bis confermano la sinteticità ed immediatezza dei due riti, in materia di citazione orale della persona offesa e dei testimoni da parte dell’ufficiale giudiziario (e della polizia giudiziaria, nell’ipotesi di citazione contestuale dell’imputato) che di presentazione diretta in dibattimento di testimoni e consulenti da parte del PM, dell’imputato e della parte civile. È prevista, inoltre, la concessione all’imputato di un termine a difesa non superiore a 7 giorni nel rito di cui all’art. 20-bis; non superiore a 48 ore in quello di cui all’art. 20-ter.

La medesima disposizione della legge 94/2009 è intervenuta in materia di sanzioni applicabili dal giudice di pace (nuovo articolo 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000) prevedendo che il giudice di pace, nei casi stabiliti dalla legge, applichi a titolo di sanzione sostitutiva la misura dell’espulsione di cui all’articolo 16 del T.U. sull’immigrazione. La norma va letta in relazione alle novelle introdotte dall’articolo 1, comma 16, lett. b), e dal successivo comma 22, lett. o) al richiamato articolo 16 del T.U. In base al testo novellato, viene estesa alla sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (di cui al nuovo articolo 10-bis del T.U.) la facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del medesimo testo unico che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.


  • [1] L’espulsione amministrativa è sempre disposta dal prefetto: a) quando lo straniero è entrato clandestinamente in Italia e non è stato respinto ex art. 10 TU (straniero sottrattosi ai controlli di frontiera fermato al confine di Stato o subito dopo; straniero temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso); b) quando lo straniero, lavoratore dipendente di una persona fisica o giuridica avente sede nella UE si è trattenuto sul territorio dello Stato in assenza della comunicazione alla prefettura del contratto oggetto della prestazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; quando lo straniero si è trattenuto in Italia senza aver richiesto nei termini il permesso di soggiorno o quando questo è scaduto da oltre 60 gg. e non è stato chiesto il rinnovo o è stato revocato o annullato; c) quando lo straniero è ritenuto persona pericolosa per la sicurezza pubblica o è indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o similari.