L’articolo 14 del decreto-legge n. 83/2012 ha istituito un fondo per interventi infrastrutturali nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell’uno per cento del gettito dell’IVA relativa all’importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto.
In particolare, il comma 1 dell’articolo introduce un nuovo articolo 18-bis nella legge n. 84/1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato:
Il fondo è alimentato su base annua con la destinazione dell’uno per cento del gettito dell’IVA relativa all’importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 70 milioni di euro annui.
I nuovi commi 2, 3 e 4 dell’articolo 18-bis intervengono in materia di ripartizione del Fondo istituito dal comma 1.
In particolare il comma 2 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze quantifichi entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché la quota da iscrivere nel fondo.
Al riguardo, la relazione tecnica al ddl di conversione A.C. 5312, riferita al testo originario del provvedimento (che attribuiva ai porti anche una percentuale dell’uno per cento delle accise riscosse), proiettando gli ultimi dati forniti dall’Agenzia delle dogane relativi al gettito IVA ed accise per operazioni nei porti e negli interporti sulle stime di crescita del PIL per gli anni 2012 e seguenti contenuti nell’ultima relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica, stimava l’importo della compartecipazione dell’1 per cento dell’IVA riscossa intorno ai 69,5 milioni di euro, mentre la compartecipazione dell’1 per cento delle accise riscosse intorno ai 0,5 milioni di euro, per un totale corrispondente appunto a circa 70 milioni di euro.
Il comma 3 prevede l’invio da parte delle Autorità portuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
Il comma 4 prevede che il fondo sia ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, seguendo questi criteri:
- a ciascun porto dovrà essere attribuito un importo pari all’ottanta per cento della quota dell’IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite;
- il restante venti per cento del fondo complessivo dovrà essere ripartito tra i porti con finalità perequative, tenendo anche conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali (e quindi, sembra intendersi, dei programmi di investimento prospettati in tali documenti).
Il decreto da ultimo richiamato non risulta ancora emanato.
Il comma 5, modificato nel corso dell’esame parlamentare, consente alle Autorità portuali di fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, utilizzando la tecnica della finanza di progetto di cui all’articolo 153 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006 stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Il comma 6 dell'articolo 18-bis dispone l’abrogazione delle disposizioni che sulla medesima materia erano contenute nei commi da 247 a 250 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). In particolare:
Il comma 2 dell’articolo 14 reca la copertura finanziaria prevedendo che all’onere derivante dal nuovo articolo 18-bis della legge n. 84/1994, introdotto dal comma 1, onere che si deve intendere pari a 70 milioni di euro annui, considerato il limite di spesa di cui al comma 1 di tale articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa finalizzata, ai sensi dell’articolo 13, comma 12 della legge n. 67/1988, all’ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre per la realizzazione di investimenti infrastrutturali.