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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

I regimi fiscali agevolati per le attività produttive

L’ordinamento contempla diversi regimi fiscali agevolati che si sono succeduti e, in parte, sovrapposti nel corso della XVI legislatura. Si analizzano di seguito:

a) il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - c.d. forfettino (articolo 13, della L. 388/2000; provvedimento dell’Agenzia Entrate 14 marzo 2001);

b) il regime dei contribuenti minimi - c.d. forfettone (articolo 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007);

c) il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - nuovo regime dei minimi (articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011);

d) il regime premiale per favorire la trasparenza (articolo 10, commi 1-8, del D.L. n. 201 del 2011).

Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. “forfettino”; articolo 13 della legge n. 288 del 2000)

Possono accedervi le persone fisiche che avviano una nuova attività, limitatamente ai primi 3 periodi d’imposta, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver esercitato negli ultimi 3 anni un’attività d’impresa o professionale, anche in forma associata;

b) l’attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal medesimo soggetto sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) l’ammontare dei ricavi o compensi non deve essere superiore a 30.987,41 euro per le imprese esercenti prestazioni di servizi e per i lavoratori autonomi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. I medesimi limiti operano, con riferimento al periodo d’imposta precedente quello di inizio della nuova impresa, nei casi in cui venga rilevata un’impresa già esistente;

d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Sul piano tributario, al reddito imponibile - determinato applicando le regole del regime semplificato - si applica un’imposta sostitutivadell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10 per cento.

In materia di IVA viene previsto il solo pagamento annuale dell’imposta, esonerando il contribuente dagli obblighi di liquidazione e versamento periodico nonché di pagamento dell’acconto IVA.

Rimane, invece, invariata la disciplina in materia di IRAP.

Gli adempimenti contabili sono limitati a:

  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
  • presentazione delle dichiarazioni annuali;
  • versamento annuale dell'IVA;
  • versamento dell'imposta sostitutiva entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • adempimenti previsti per i sostituti d’imposta, qualora sia datore di lavoro ovvero riceva fatture con ritenute d’acconto.

Sono invece esonerati dai seguenti obblighi:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
  • liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale IVA;
  • versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ai soggetti che adottano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo l’Agenzia delle entrate fornisce, dietro richiesta, un servizio di assistenza per l’adempimento degli obblighi contabili e fiscali previsti dalla legge. L’assistenza è fornita prevalentemente attraverso il servizio telematico e, in ogni caso, è prestata attraverso rapporti diretti tra contribuente e ufficio locale dell’Agenzia (tutoraggio dei contribuenti assistiti). A tal fine il contribuente è tenuto a munirsi di un’apparecchiatura informatica con determinate caratteristiche minime, per l’acquisto della quale è possibile usufruire di un credito d’imposta fissato in misura pari al 40% del prezzo di acquisto e comunque per un importo non superiore a 309,97 euro.

Tale regime agevolato, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 288 del 2000, è tuttora utilizzabile (come confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E del 30 maggio 2012).

Regime degli “ex minimi”( articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007) e regime intermedio (articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011)

Il regime dei contribuenti minimi è stato istituito, con decorrenza 1° gennaio 2008, dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l’anno 2008), con funzione di agevolare, sia sotto l’aspetto degli adempimenti contabili ed amministrativi che sotto quello del carico fiscale, le persone fisiche che esercitano attività economicamente marginali.

Rientrano nel regime dei “minimi” le imprese individuali e i professionisti che nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro;
  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
  • nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi);
  • iniziano l’attività e presumono di possedere i primi due requisiti sopra descritti.

Il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno. Il regime dei minimi non si applica alle imprese individuali e ai professionisti che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.); ai non residenti; a chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi; a chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Chi aderisce al regime dei minimi paga (al posto di Ires, Iva, Irap e addizionali) un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione. Il reddito si determina applicando il principio di cassa, che comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali.

Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli per i collaboratori non a carico, ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. E’ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto. I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esonerati dagli adempimenti ai fini Iva. Le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’Iva; inoltre, l’Iva pagata sugli acquisti non è detraibile e, pertanto, si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.

I contribuenti “minimi” sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Restano obbligatorie soltanto:

  • la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
  • la certificazione dei corrispettivi
  • la conservazione dei documenti emessi e ricevuti
  • l’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge

 

Tali agevolazioni sono state riformate dall’articolo 27 del D.L. 98 del 2011, il quale ha introdotto il nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi “minimi”: si veda oltre), con restringimento della platea dei potenziali beneficiari è stata ristretta a coloro che hanno intrapreso una nuova attività a partire dal 31 dicembre 2007; contestualmente l’imposta sostitutiva è stata portata al 5 per cento.

Per gli ex minimi il comma 3 dell’articolo 27 ha disposto che, dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche originariamente prescritte, non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ovvero ne fuoriescono), rientrano in un regime semplificato intermedio: non godono più dell’imposta sostitutiva, ma sono esonerati da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva. Sono altresì esenti dall'Irap (si veda, al riguardo, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n.185825 del 22 dicembre 2011).

Tale regime agevolato esonera dai seguenti obblighi:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
  • tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16 del D.P.R. n. 600 del 1973;
  • liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto;
  • versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
  • presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e versamento della relativa imposta.

Restano fermi i seguenti adempimenti:

  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 9173;
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 696 del 1996;
  • comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del1998, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
  • presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;
  • versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
  • versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’articolo 5 del D.P.R. n. 322 del 1998;
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010;
  • comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 40 del 2010, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8/E del 16 marzo 2012, ha chiarito che i contribuenti che applicano tale regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore. Peraltro nella circolare si legge che nei confronti dei soggetti marginali “la ragionevole certezza che il particolare strumento accertativo possa portare a distorsioni applicative deve comportare, in linea generale, l’adozione della massima cautela nel relativo utilizzo, privilegiando, ove il controllo sia comunque ritenuto opportuno, modalità istruttorie diverse”.

I contribuenti “ex minimi” possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi “minimi”)

L’articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011 ha riformato il regime dei minimi restringendo la platea dei destinatari del c.d. “forfettone” (disciplinato dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007 e sopra descritto) solamente a coloro che intraprendono una nuova attività ovvero che l’abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento). Per i giovani questo periodo di aliquota ridotta può essere maggiore di cinque anni, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro. La norma, a tal fine, riforma e concentra gli attuali regimi forfettari: pertanto rientra in tale nuovo regime anche il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino), disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 388/2000.

Possono accedervi le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che, oltre a possedere i descritti requisiti previsti per il c.d. forfettone (articolo 1, commi da 96 a 99 della legge n. 244 del 2007), siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività;
  • l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni;
  • nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

A tale regime si applicano le agevolazioni previste dal c.d. “forfettone” (articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007, sopra descritto). Inoltre l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 è ridotta al 5 per cento. Sono pertanto confermate l’esenzione dall’Irap, la non applicazione dell’Iva e le agevolazioni contabili.

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva

Sul fronte Iva, i contribuenti sono esonerati dalle comunicazioni sia delle operazioni rilevanti Iva (lo spesometro) sia dei dati delle operazioni con soggetti black list, mentre devono fare, come tutti gli altri, richiesta di inserimento nell'archivio Vies se vogliono fare acquisti intracomunitari (si veda, al riguardo, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011 e la circolare n. 24/E del 2011).

Si segnala che la legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro) ha previsto che, a determinate condizioni, le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 1, comma 27). In questo caso il soggetto che ha aperto la partita Iva non può più essere classificato come titolare di un reddito di lavoro autonomo o d'impresa e perde il diritto a fruire del regime dei minimi.

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti su tale regime di vantaggio con la circolare n. 17/E del 30 maggio 2012. Con il provvedimento del 22 dicembre 2012 sono state definite le relative modalità di applicazione.

Regime premiale per favorire la trasparenza

Il D.L. n. 201 del 2011 (articolo 10, commi 1-8) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il regime premiale per la trasparenza fiscale rivolto alleimprese (non soggette a Ires) ed ai professionisti che “collaborano” con l’amministrazione finanziaria fornendole i propri dati rilevanti ai fini fiscali, prevedendo per essi una serie di benefici fiscali e semplificazioni amministrative, oltre che l’assistenza fiscale direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate per molti adempimenti Iva e dei sostituti d’imposta.

Tale regime opzionale riguarda i soggetti che svolgono: attività artistica o professionale; attività di impresa individuale; attività di impresa nella forma delle società di persone.

I benefici riconosciuti consistono:

a) nellasemplificazione degli adempimenti amministrativi;

b) nell’assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria;

c) nell’accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

d) per i contribuenti non soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore, nell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

e) nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette.

La disposizione premiale non si applica, tuttavia, se la violazione contestata ai contribuenti comporta obbligo di denuncia penale per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto contemplati dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

Per poter accedere ai predetti benefici il contribuente deve provvedere all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; egli deve altresì istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

Ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (ancora non emanato) è affidato il compito di individuare i benefici relativi alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, l’assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria e l’accelerazione di rimborso e compensazione dei crediti IVA, con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta.

Ove i soggetti beneficiari delle suddette misure non siano in regime di contabilità ordinaria e rispettino le condizioni descritte, sono riconosciuti ulteriori benefici:

a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elementi attivi e passivi effettivamente percepiti/sostenuti nel periodo di riferimento) e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.

 

Le norme di attuazione sono demandate a uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame. Le disposizioni di attuazione non sono state ancora adottate.

Le disposizioni premiali operano previa esplicita opzione dei contribuenti, da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.

Qualora i soggetti beneficiari non adempiano ai predetti obblighi di trasparenza ovvero a quelli fissati dalla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. n.231 del 2007), essi perdono i suddetti benefici e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 1.500 a 4.000 euro.